CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 172 CdS
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

(Vedi art. 172 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
   1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
   3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
      a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
      b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. (1)
   4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
   5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
   6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
   7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
   8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
      a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
      b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
      b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
      c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
      d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
      e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
      f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
      g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
      h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
   9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
   10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
   11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 167,00.
   12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00.
   13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Un veicolo rientrante nella categoria M1 immatricolato prima del 15/06/1976 è esentato dall’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza, e per tale motivo a bordo dello stesso non possono viaggiare bambini di età fino a tre anni e, se di età superiore a tre anni, non possono occupare un sedile anteriore se la loro statura non supera 1,50 m..

 

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OSSERVAZIONI

* Nel campo riservato all'obbligato in solido del verbale di contestazione elevato a carico del passeggero (maggiorenne o minorenne) del veicolo sprovvisto della prescritta cintura di sicurezza va sempre indicato il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà).
* In caso di intervento di emergenza, gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale, gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza ma, qualora la circolazione dei suddetti veicoli non sia riconducibile ad intervento di emergenza, dell'omesso uso della cintura di sicurezza risponde sia il conducente che i suoi passeggeri in modo autonomo e distinto (esclusi quelli minorenni).
 Per essere esentato da qualsiasi responsabilità, il conducente deve esigere che i suoi passeggeri facciano uso della cintura, anche interrompendo la marcia del veicolo condotto.
* A partire dal 01.01.2024, su tutto il territorio nazionale sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore che effettuano esclusivamente servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) (anche se adibiti a scuolabus) rientranti nella categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.) e nella categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.) alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e Euro 3.
* La normativa ECE 129 (i-Size), che affianca (ma non sostituisce) la ECE R 44/04, è entrata in vigore il 01.01.2014 e stabilisce i nuovi requisiti minimi di sicurezza che i seggiolini auto devono soddisfare in fase di omologazione, ha introdotto l'obbligo dello schienale per tutti i seggiolini auto per bambini sotto i 125 cm di altezza (per prodotti di nuovo sviluppo) e del seggiolino auto rivolto in senso contrario a quello di marcia fino a 15 mesi.
* Al bambino di statura inferiore a 1,50 m. ma avente peso superiore a 36 kg. che viaggia come passeggero su un'autovettura, non potendo utilizzare alcuno dei sistemi di ritenuta per bambini, adeguati al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie deve essere rilasciato un certificato medico che lo esenti dall'uso dei sistemi di ritenuta a causa delle condizioni fisiche.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente del conducente per ripetuta infrazione relativa all'uso delle cinture di sicurezza in un periodo di due anni si concretizza solo quando il procedimento riguardante la prima violazione si sia definitivamente concluso come, ad esempio, con l'avvenuto pagamento in misura ridotta della stessa (oppure se il primo illecito non è stato ancora definito, oppure se i termini per il pagamento o per il ricorso non risultino ancora scaduti).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14706 del 10/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141, 172 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Reato di omicidio stradale - Responsabilità delle parti coinvolte - La condotta colposa della vittima del sinistro stradale, che non indossa la cintura di sicurezza e che non aziona i dispositivi lampeggianti dinanzi all'ostacolo costituito dalla caduta di un grande ramo da un albero che si trovava ai bordi della strada, non è comunque idonea ad escludere la rilevanza causale della condotta tenuta dal conducente che sopraggiunge ad una velocità superiore al limite consentito nel tratto di strada percorsa in occasione di condizioni metereologiche avverse, tanto da costituire l'innesco dell'incidente con esito mortale, in quanto lo stesso si sarebbe comunque dovuto trovare nelle condizioni per rispettare la regola cautelare imposta dall'art. 141 del codice della strada.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5628 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 47, 58 e 172 del Codice della Strada - Prevenzione antinfortunistica - Macchina operatrice priva di cintura di sicurezza - Movimentazione all'interno di una cava - Ribaltamento - Lesioni e decesso - Responsabilità - Avviando il suo dipendente ad eseguire operazioni di scavo con un escavatore privo di cintura di sicurezza in una cava caratterizzata da terreno accidentato e tale da cagionare un pericolo concreto di ribaltamento della macchina operatrice, il datore di lavoro può dirsi certamente consapevole del rischio cui esponeva il lavoratore e, per tale motivo può dirsi responsabile delle lesioni patite dall'operaio anche a causa del suo comportamento indubbiamente imprudente e negligente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4600 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 145 e 172 del Codice della Strada - Mancato rispetto segnale STOP - Sinistro stradale - Omesso uso dei sistemi di ritenuta della controparte - Esenzione - Nesso eziologico - Esclusione - In occasione del mancato rispetto del segnale di STOP con il conseguente urto tra i veicoli, il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del soggetto esentato dal codice della strada dall'uso delle stesse per le mansioni svolte, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola, sufficiente a determinare l'evento traumatico che si riconnetta ad una condotta colposa dell'imputato, nella specie costituita dalla scorretta manovra effettuata, poiché il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisce mera concausa dell'evento, idonea a radicare un concorso di colpa in capo alla vittima, ma non ad elidere il nesso eziologico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39136 del 18/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 172 e 186 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Incidenza della condotta colposa della vittima rispetto al grado di colpevolezza dell'agente - Nel reato di omicidio stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del conducente responsabile, la misura della diminuzione di pena del responsabile deve tenere conto dell'incidenza della condotta colposa della vittima, come l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, rispetto al grado di colpevolezza del conducente, ma non può escludere o interrompere il nesso di causa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 26052 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 172 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato - Rapporto di causalità tra i comportamenti e l'evento dannoso - Valutazioni - Competenze - In materia di responsabilità da sinistro derivante dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32877 del 24/11/2020
Circolazione Stradale - Artt. 172 e 186 del Codice della Strada e 589 bis del c.p. - Omicidio stradale - Colpa da imprudenza negligenza e imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero deceduto - Il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, che il proprio passeggero faccia uso della cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'inizio della marcia.

 

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