CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 121 CdS
Esame di idoneità

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 332 e art. 333 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
   2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2) sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
   3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2), a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
   4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2) che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
   5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2) sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
   5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2). Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile (3).
   6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
   7. Le prove d'esame sono pubbliche.
   8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.
   9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
   10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
   11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per non più di due volte (1), la prova pratica di guida.
   12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (2) rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

 

(1) Parole inserite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Periodo sostituito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* Al conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci e passeggeri è comprovato dall'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95" o dalla carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95" (art. 22, comma 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE.
* In assenza di espresse disposizioni normative che ne vietino l'utilizzo durante l'esame di guida, ed anche alla luce del crescente numero di veicoli che ne sono dotati, il candidato può servirsi dei dispositivi elettronici non disattivabili che facilitano la guida in dotazione al veicolo quali, a puro titolo esemplificativo, i sensori di parcheggio o telecamera con relativo monitor per effettuare la manovra di retromarcia.
* A seconda della sua età, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
    a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il candidato privatista che ha già sostenuto con esito favorevole la prova teorica può iscriversi presso una scuola per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti (autoscuola) al fine di sostenere la prova pratica, a condizione che questo avvenga prima della prenotazione dell’esame di guida.
* Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente, essendo sufficiente, per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale, il possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del C.d.S. per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire (art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
    a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
 Detta qualificazione consistente nel possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) da parte dei cittadini italiani e dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o nel possesso dell'attestato del conducente da parte dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il candidato che deve sostenere l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida attraverso il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni presso l'UMC, costretto a trasferirsi in località la cui competenza ricade sotto altro UMC, attraverso apposita domanda presso l'UMC che ha rilasciato l'attestato, può ottenere il parere favorevole per sostenere la prova presso il nuovo UMC entro i termini prestabiliti.
* Alla sola presentazione della domanda per conseguire la patente di guida (e non anche all'esame di teoria), nonché in sede di esame teorico per il conseguimento della CQC ed in occasione della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, da parte di cittadino extracomunitario, in sostituzione del regolare permesso di soggiorno, l'interessato deve presentare anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio, o di rinnovo, del permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale (modello con ologramma) o quella rilasciata dalla Questura.
* Nel caso che il candidato superi l'esame di teoria ma non riesca a superare le 3 prove dell'esame di pratica entro i 12 mesi a disposizione, sarà possibile riportarel'esame di teoria precedentemente effettuato col rilascio di un nuovo foglio rosa della validità di un anno e la possibilità di sostenere tre prove di guida.
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia, Sezione I, sentenza numero 1370 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 121 e 123 del Codice della Strada - Autoscuole - Esame di idoneità - Motorizzazione Civile - Esami teorici e pratici di guida - Ridistribuzione settimanale delle sedute - Valutazione delle effettive esigenze connesse al servizio - Criticità organizzative interne dell'ufficio - Fondatezza - In materia di organizzazione degli uffici pubblici, la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, con la conseguenza che il merito delle scelte effettuate, di carattere ampiamente discrezionale, è sindacabile solo in presenza di situazioni di assoluta illogicità e irragionevolezza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27417 del 14/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 121 del Codice della Strada e artt. 48 e 480 del C.P. - Esame di idoneità per il rilascio della patente di guida - Esibizione di documento di identità contraffatto per sostenere la prova di esame al posto del reale candidato - Si configura il reato di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale l'esibizione, al posto del reale candidato, della carta di identità falsificata al funzionario della Motorizzazione Civile in sede di esame teorico per il conseguimento della patente di guida già positivamente concluso.

.Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno, Sezione I, sentenza numero 1667 del 13/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 121 e 123 del Codice della Strada - Esame di idoneità - Autoscuole - Provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida - Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida non ha natura sanzionatoria, ma di revoca e decadenza, per il venir meno dei requisiti soggettivi del titolare della scuola guida alla luce di valutazione di profili soggettivi quali la presentazione di candidati all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida muniti di strumentazione elettronica appositamente occultata sul corpo per consentire la lettura all'esterno delle domande di esame e fornire le risposte esatte.

 

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