PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI PER SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Codice scheda: ME-STUPEFACENTI-02

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 23 settembre 2026

In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che rifiuta uno degli accertamenti legittimamente richiesti ai sensi dei commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'art. 187 del Codice della strada risponde dell'autonoma contravvenzione prevista dal comma 8 ed è soggetto alle sanzioni richiamate dall'art. 186, comma 7, del Codice della strada: ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e arresto da sei mesi a un anno. Il reato presuppone una richiesta legittima e inserita nella sequenza procedimentale stabilita dalla legge; non richiede invece la prova che il conducente avesse effettivamente assunto sostanze. Se il monopattino appartiene all'autore, si procede al sequestro ai fini della confisca. Non sono ammessi il pagamento in misura ridotta né la riduzione del 30 per cento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma incriminatrice: art. 187, comma 8, del Codice della strada.

Trattamento sanzionatorio richiamato: art. 186, comma 7, del Codice della strada.

Accertamenti il cui rifiuto assume rilievo: art. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4, del Codice della strada e art. 380 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Disciplina applicabile ai monopattini: art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e applicazione residuale delle disposizioni del Codice della strada compatibili con le caratteristiche del mezzo e con la disciplina speciale.

Sequestro e confisca: richiamo contenuto nell'art. 186, comma 7 alle modalità e procedure del comma 2, lettera c), e applicazione dell'art. 224-ter del Codice della strada.

Conducenti senza patente e minori di ventuno anni: art. 187, commi 6-bis e 6-ter, del Codice della strada.

Disciplina processuale: art. 220 del Codice della strada e disposizioni del codice di procedura penale.

PRECETTO

Il conducente deve sottoporsi agli accertamenti legittimamente richiesti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, il comma 8 richiama espressamente:

  • gli accertamenti qualitativi non invasivi o le prove, anche mediante apparecchi portatili, previsti dal comma 2;
  • gli accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale previsti dal comma 2-bis;
  • il prelievo di campioni biologici presso le strutture indicate dal comma 3;
  • gli accertamenti eseguiti dalle strutture sanitarie sui conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, su richiesta dell'organo di polizia, previsti dal comma 4.

Il rifiuto deve essere consapevole e inequivoco e deve riguardare un accertamento che l'organo procedente era legittimato a richiedere. La fattispecie tutela lo svolgimento degli accertamenti e rimane autonoma rispetto all'eventuale reato di guida dopo l'assunzione di sostanze.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • identità ed età del conducente, eventuale possesso di patente o autorizzazione a esercitarsi;
  • tipo di accertamento richiesto e comma dell'art. 187 applicato;
  • presupposti concreti che legittimavano la richiesta;
  • eventuale esito positivo dell'accertamento qualitativo preliminare;
  • elementi che fondavano il ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze;
  • impossibilità di eseguire il prelievo del fluido orale sul posto, quando l'invito riguarda la presentazione presso una struttura;
  • in caso di incidente, coinvolgimento del conducente, compatibilità con le attività di soccorso ed eventuale sottoposizione a cure mediche;
  • richiesta rivolta dall'organo di polizia alla struttura sanitaria, quando si procede ai sensi del comma 4;
  • modalità con cui la richiesta è stata comunicata e informazioni fornite;
  • esatte dichiarazioni e comportamento mediante i quali è stato manifestato il rifiuto;
  • eventuale impossibilità fisica, sanitaria o tecnica distinta dal rifiuto volontario;
  • luogo, data, ora, qualifica degli operatori e persone presenti;
  • proprietà del monopattino ed eventuale appartenenza integrale a persona estranea al reato;
  • numero del contrassegno identificativo, se presente, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche del mezzo.

Autore del reato: conducente del monopattino che rifiuta l'accertamento legittimamente richiesto nell'ambito di una delle procedure contemplate dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'art. 187.

Natura dell'illecito: contravvenzione penale autonoma. Devono essere svolti gli adempimenti di polizia giudiziaria; non è sufficiente redigere un verbale di contestazione amministrativa.

Esclusioni: non integra il reato il diniego riferito a una richiesta estranea alle procedure tassativamente previste, formulata senza i relativi presupposti oppure non proveniente dal soggetto legittimato. Non costituisce rifiuto la comprovata impossibilità fisica o tecnica di sottoporsi alla prova, purché la condotta complessiva non riveli una volontà elusiva.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

In qualità di conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili], veniva legittimamente richiesto di sottoporsi all'accertamento previsto dall'art. 187, comma [2/2-bis/3/4], del Codice della strada, in quanto [descrivere in modo concreto presupposti, esito preliminare, ragionevole motivo, impossibilità del prelievo sul posto oppure incidente e cure mediche]. Pur essendo stato informato della natura e delle modalità dell'accertamento, rifiutava di sottoporvisi mediante la seguente condotta: [riportare testualmente le dichiarazioni e descrivere analiticamente il comportamento], integrando la fattispecie prevista dall'art. 187, comma 8.

Formula per il rifiuto dell'accertamento qualitativo del comma 2: invitato a sottoporsi all'accertamento qualitativo non invasivo mediante [indicare prova o apparecchio], finalizzato ad acquisire elementi utili per l'eventuale successivo accertamento analitico, dichiarava [parole pronunciate] e rifiutava la prova.

Formula per il rifiuto del prelievo di fluido orale: ricorrendo [esito positivo della prova preliminare/ragionevoli motivi analiticamente descritti], veniva richiesto al conducente il prelievo di un campione di fluido del cavo orale ai sensi dell'art. 187, comma 2-bis. Il conducente rifiutava dichiarando [parole pronunciate].

Formula per il rifiuto di recarsi presso la struttura: non essendo possibile effettuare il prelievo del fluido orale sul posto per [ragione concreta], il conducente veniva invitato a recarsi presso [struttura] per il prelievo di campioni biologici ai sensi dell'art. 187, comma 3. Opponeva un rifiuto netto mediante [dichiarazioni e condotta]. La richiesta era fondata sui seguenti presupposti: [descrivere].

Formula per l'accertamento sanitario conseguente a incidente: il conducente, coinvolto nell'incidente stradale verificatosi in [luogo, data e ora] e sottoposto a cure mediche presso [struttura], rifiutava l'accertamento richiesto dall'organo di polizia alla struttura sanitaria ai sensi dell'art. 187, comma 4, mediante [descrivere dichiarazioni e comportamento].

Formula relativa alla proprietà e al sequestro: il monopattino risultava appartenere al conducente sulla base di [dichiarazioni, documentazione d'acquisto, disponibilità qualificata e ulteriori elementi]. Si procedeva pertanto al sequestro del mezzo ai fini della confisca, in applicazione degli artt. 187, comma 8, 186, comma 7, e 224-ter del Codice della strada, redigendo separato verbale.

Formula alternativa per mezzo di terzo estraneo: il monopattino risultava appartenere integralmente a [generalità complete], persona estranea al reato, come comprovato da [elementi acquisiti]; non si procedeva al sequestro finalizzato alla confisca e il mezzo veniva [affidato/trasportato/custodito, specificando le modalità].

Codice Pro.Sa.: 4058 – codice generale riferito all'art. 187, comma 8, del Codice della strada, da verificare nel gestionale in uso per la specifica applicazione al monopattino elettrico.

REGIME SANZIONATORIO

Natura della violazione reato contravvenzionale autonomo
Pena pecuniaria ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00
Pena detentiva arresto da sei mesi a un anno
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Riduzione del 30% entro cinque giorni non applicabile
Aumento dell'ammenda per fatto commesso tra le ore 22 e le ore 7 non applicabile al solo reato di rifiuto; l'art. 187, comma 1-quater, richiama l'ammenda prevista dal comma 1
Aggravante dell'incidente provocato non applicabile al solo reato di rifiuto; il comma 1-bis riguarda la distinta guida dopo l'assunzione di sostanze
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, ferme le regole speciali sulla competenza per i minorenni
Sospensione della patente prevista dal richiamo all'art. 186, comma 7 da sei mesi a due anni; secondo il principio elaborato per i veicoli che non richiedono abilitazione, non è applicabile quando il reato è commesso alla guida di un monopattino conforme, ferma la distinta disciplina dei commi 6-bis e 6-ter dell'art. 187
Conducente privo di patente si applicano i divieti di conseguimento previsti dall'art. 187, comma 6-ter; per il conducente minore di ventuno anni opera il comma 6-bis
Decurtazione di punti non prevista in relazione alla conduzione del monopattino, che non richiede patente
Sequestro del monopattino si procede ai fini della confisca quando il mezzo appartiene all'autore, secondo l'art. 224-ter del Codice della strada
Confisca consegue alla condanna secondo le modalità e procedure richiamate dall'art. 186, comma 7; è esclusa quando il monopattino appartiene integralmente a persona estranea al reato
Lavoro di pubblica utilità può sostituire le pene ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, ricorrendone i presupposti e per non più di una volta

 

ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • documentare gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
  • identificare compiutamente il conducente, verificarne età, patente o autorizzazione a esercitarsi e descrivere il mezzo;
  • indicare esattamente quale accertamento è stato richiesto e la relativa base normativa;
  • descrivere gli elementi che fondavano la richiesta, evitando formule generiche;
  • documentare l'esito dell'eventuale prova preliminare, lo strumento utilizzato e l'eventuale impossibilità di procedere al prelievo orale sul posto;
  • in caso di invito presso una struttura, indicare struttura individuata, modalità previste per raggiungerla e ragione dell'accompagnamento;
  • in caso di incidente, distinguere la procedura del comma 3 da quella del comma 4 e documentare l'eventuale sottoposizione a cure mediche;
  • riportare le esatte parole del conducente e descrivere la condotta con cui è stato manifestato il rifiuto;
  • verificare se esistano condizioni fisiche, sanitarie o tecniche che abbiano impedito la prova senza volontà oppositiva;
  • impedire al conducente di proseguire la guida e curare l'affidamento o il trasporto del monopattino, dandone atto;
  • verificare la proprietà del mezzo e, quando appartenga all'autore, procedere al sequestro ai fini della confisca;
  • procedere agli adempimenti di polizia giudiziaria, compresa l'identificazione, l'elezione o dichiarazione di domicilio, la nomina del difensore e la comunicazione della notizia di reato.

Rifiuto dell'accertamento preliminare: il testo vigente del comma 8 comprende espressamente anche gli accertamenti qualitativi non invasivi e le prove del comma 2. Devono essere descritti la prova proposta, le modalità della richiesta e il comportamento mediante il quale il conducente ha negato la collaborazione.

Rifiuto del prelievo di fluido orale: l'accertamento analitico del comma 2-bis presuppone l'esito positivo della prova preliminare oppure un diverso ragionevole motivo, concretamente documentato, per ritenere il conducente sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze. Il rifiuto deve essere distinto dalla materiale impossibilità del prelievo.

Invito a recarsi presso una struttura: quando ricorrono i presupposti del comma 2-bis e il prelievo orale non è possibile, il rifiuto netto opposto all'invito può integrare immediatamente il reato senza che sia necessario accompagnare coattivamente il conducente o attendere un secondo rifiuto presso la struttura. Devono però risultare sia i presupposti della richiesta sia l'impossibilità di eseguire il prelievo sul posto.

Incidente e cure mediche: per gli accertamenti richiesti alla struttura sanitaria ai sensi del comma 4 devono ricorrere il coinvolgimento in un incidente e la sottoposizione del conducente a cure mediche. La richiesta deve provenire dall'organo di polizia ed essere documentata. Il semplice coinvolgimento nel sinistro non rende penalmente rilevante qualsiasi richiesta di prelievo estranea alla procedura legale.

Ragionevole motivo: può derivare da sintomi, condotta di guida, possesso o rinvenimento di sostanze, dichiarazioni, contesto operativo o altri elementi obiettivi. Non è richiesta, ai fini del rifiuto, la prova definitiva dell'assunzione, ma gli elementi che legittimano il passaggio agli accertamenti analitici devono essere specificamente verbalizzati.

Rifiuto espresso o comportamento elusivo: non è indispensabile una formula sacramentale. La volontà di sottrarsi può risultare da dichiarazioni o da comportamenti inequivoci; non sono invece sufficienti esitazioni, difficoltà operative o impedimenti fisici plausibili se manca la dimostrazione di una volontà oppositiva.

Ripensamento successivo: il reato ha natura istantanea e si perfeziona con il rifiuto legittimamente contestato. L'eventuale disponibilità manifestata in seguito deve essere documentata, ma non elimina automaticamente la condotta già consumata.

Avviso della facoltà di assistenza difensiva: quando deve essere eseguito un atto urgente e indifferibile di polizia giudiziaria devono essere osservati gli avvisi previsti dal codice di procedura penale. Se il conducente rifiuta prima dell'inizio dell'atto tecnico, è comunque opportuno documentare tutte le informazioni e gli avvisi concretamente forniti.

Patente posseduta ma non necessaria: il reato rimane configurabile perché il monopattino è un veicolo. Il principio giurisprudenziale applicato ai velocipedi esclude tuttavia le sanzioni accessorie sulla patente quando il mezzo concretamente condotto non richiede abilitazione. Restano autonomamente applicabili le specifiche disposizioni introdotte per il soggetto privo di patente.

Conducente minore di ventuno anni: il comma 6-bis richiama espressamente anche il reato del comma 8. Se il conducente non è già titolare di patente, non può conseguirla, neppure mediante conversione di patente estera, prima del compimento del ventiquattresimo anno. Se ha compiuto quattordici anni ma non diciotto, operano le regole penali e processuali minorili e non il meccanismo dell'art. 2 della legge n. 689/1981.

Concorso con la guida dopo l'assunzione: il rifiuto può essere valutato autonomamente rispetto al reato del comma 1. Quest'ultimo non può essere presunto dal solo diniego, ma può concorrere quando sia dimostrato attraverso elementi probatori autonomamente utilizzabili e conformi ai requisiti fissati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026.

Concorso con altre violazioni: devono essere autonomamente valutate le ulteriori condotte accertate, quali guida in stato di ebbrezza, mancanza del casco, trasporto di passeggeri, uso di dispositivi elettronici, circolazione in ambito non consentito o difetti dei requisiti del mezzo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Comunicazione della notizia di reato: gli atti devono essere trasmessi senza ritardo alla Procura della Repubblica competente, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e dell'art. 220 del Codice della strada.

Trasmissione del verbale di sequestro: copia del verbale deve essere trasmessa, unitamente al rapporto e tramite il comando o ufficio di appartenenza, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, secondo l'art. 224-ter, comma 1, del Codice della strada.

Provvedimenti riguardanti patente o conseguimento: devono essere effettuate le comunicazioni necessarie per i provvedimenti previsti dai commi 6-bis, 6-ter e 8 dell'art. 187, distinguendo il conducente titolare di patente da quello che non l'abbia mai conseguita e dal titolare di autorizzazione a esercitarsi.

Pagamento: non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del Codice della strada; le pene sono determinate dall'autorità giudiziaria.

Ricorsi amministrativi: non sono applicabili il ricorso al Prefetto e l'opposizione al Giudice di pace previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie. Avverso il sequestro è ammessa l'opposizione prevista dall'art. 224-ter, comma 5, del Codice della strada; le contestazioni sul reato appartengono al procedimento penale.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Autonomia del reato di rifiuto. Il comma 8 tutela il regolare svolgimento degli accertamenti. Non occorre dimostrare la presenza della sostanza, né la possibile perdurante efficacia richiesta per la diversa fattispecie del comma 1. Non è quindi corretto descrivere il responsabile come conducente risultato positivo o come soggetto che guidava necessariamente dopo avere assunto sostanze.

2. Sequenza procedimentale e richiesta legittima. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 30041/2024 ha escluso la contravvenzione quando il rifiuto sia opposto fuori dalle procedure tassative e manchino i presupposti dell'accompagnamento o la preventiva richiesta dell'organo di polizia alla struttura sanitaria.

3. Rifiuto manifestato prima dell'arrivo in struttura. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 13295/2026 ha chiarito che, quando sussistano i ragionevoli motivi e non sia possibile eseguire il prelievo sul posto, il reato può consumarsi con il rifiuto netto opposto all'invito di recarsi presso il presidio, senza necessità di accompagnamento coattivo o di un ulteriore rifiuto davanti al personale sanitario.

4. Incidente, cure e accertamenti richiesti alla struttura. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 25527/2026 ribadisce la necessità di verificare i presupposti legali e l'effettiva richiesta degli accertamenti da parte dell'organo procedente; il successivo allontanamento del conducente non consente, da solo, di escludere la necessità delle cure o la possibile rilevanza del rifiuto.

5. Ragionevole sospetto. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 26453/2026 ha riconosciuto la configurabilità del reato quando gli operanti abbiano acquisito elementi utili a fondare il ragionevole motivo e a motivare l'obbligo di sottoporsi alle analisi.

6. Incidente e orario notturno. Il raddoppio delle pene previsto dal comma 1-bis e l'aumento dell'ammenda previsto dal comma 1-quater riguardano la diversa fattispecie del comma 1 e non si estendono automaticamente al reato autonomo di rifiuto. Incidente e orario devono comunque essere documentati perché possono rilevare per altri reati, violazioni o valutazioni giudiziarie.

7. Sequestro e confisca. Il comma 8 richiama le sanzioni dell'art. 186, comma 7, comprese le modalità e procedure della confisca. Il monopattino appartenente all'autore deve quindi essere sequestrato ai sensi dell'art. 224-ter; la misura è esclusa quando il mezzo appartenga integralmente a persona estranea al reato.

8. Codice Pro.Sa. Il codice 4058 risulta associato nel prontuario generale al rifiuto previsto dall'art. 187, comma 8. Non è stata accertata una distinta codifica ufficiale specificamente riservata al monopattino: l'associazione deve essere verificata nel gestionale effettivamente utilizzato prima dell'impiego operativo.

9. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura giuridica del monopattino e l'applicazione delle norme riferite ai veicoli si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, paragrafo 4.4, e Titolo V, paragrafo 7.9. Per il rapporto tra disciplina speciale e norme residuali del Codice si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, paragrafo 7.15. Per l'applicazione dell'art. 187 al monopattino e il rapporto con la patente si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo VI, paragrafi 8.17-8.18; per sequestro e confisca, al Titolo IV, paragrafi 6.11-6.12; per la redazione degli atti, al Titolo IX, paragrafi 11.24-11.25.

10. Fonti utilizzate per il controllo redazionale. Testo vigente degli artt. 187, 186, 220 e 224-ter del Codice della strada, dell'art. 380 del Regolamento e giurisprudenza richiamata. Le formulazioni sono autonome e devono essere verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 23 settembre 2026: prima redazione della scheda, coordinata con la legge n. 177/2024 e con la giurisprudenza disponibile.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, i presupposti e la legittimità dell'accertamento richiesto, la sequenza procedimentale concretamente seguita, gli atti attuativi e di prassi, la proprietà del mezzo e l'eventuale estraneità del terzo, nonché tutte le circostanze accertate. Le pene indicate si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata e sono applicate dall'autorità giudiziaria. Il codice Pro.Sa. deve essere verificato nel gestionale in uso. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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