Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13295 del 10 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13295 del 10/04/2026
Circolazione stradale – Art. 187 C.d.S. - Guida sotto l’effetto di stupefacenti - Accertamenti tossicologici - Sequenza procedimentale - Invito a recarsi presso struttura sanitaria - Rifiuto - Configurabilità della contravvenzione - In tema di accertamenti ex art. 187 C.d.S., ove sussistano ragionevoli indizi di alterazione e l’impossibilità di eseguire il prelievo sul posto, integra il reato il semplice rifiuto opposto all’invito degli agenti di recarsi presso un nosocomio, risultando irrilevante che non vi sia stato l'accompagnamento coattivo o il rifiuto espresso in sede sanitaria, poiché la condotta sanzionata consiste nel diniego a sottoporsi agli accertamenti presso strutture sanitarie, comunque manifestato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 06/10/2025, la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza con cui, il precedente 02/05/2024, il Tribunale di (Omissis), in esito a giudizio abbreviato, aveva mandato assolto l'imputato (Soggetto 1) dalla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, affermandone la colpevolezza e condannandolo, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (Soggetto 1), avv.to (Omissis), che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 187, commi 3 e 8, D.Lgs. n. 285 del 1992.

Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione de qua, la cui configurabilità richiederebbe la constatata impossibilità, anche per effetto di un rifiuto opposto dal conducente, di eseguire esami non invasivi sulla sua persona o il prelievo di fluido dal suo cavo orale e il successivo accompagnamento coattivo dello stesso, ad opera del personale di polizia, presso idonee strutture sanitarie per l'effettuazione dell'esame indicato, rispetto al quale soltanto assumerebbe penale rilevanza l'eventuale rifiuto del conducente, non potendosi ed esso equiparare il rifiuto da questi opposto a un invito meramente verbale a recarsi, in via autonoma, alla struttura sanitaria.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 443, 581 e 591 cod. proc. pen.

Assume al riguardo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe pronunciato, in maniera del tutto illegittima, su un ricorso del Procuratore generale inammissibile, perché proposto avverso una sentenza emessa, in primo grado, con rito abbreviato, onde ottenere soltanto una diversa valutazione del compendio documentale già scrutinato, senza che fossero prospettati vizi di violazione di legge o di travisamento della prova e nell'impossibilità, giurisdizionalmente riconosciuta, di disporre la rinnovazione istruttoria, circostanze che renderebbero conseguentemente nulla la pronunzia oggetto d'impugnativa.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di (Soggetto 1) è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso.

Ritiene, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso in oggetto non colga nel segno.

Si rileva che l'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 285 del 1992 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto opposto dal conducente all'effettuazione dell'accertamento previsto dal disposto dei commi 2, 2 - bis, 3 o 4 del medesimo articolo.

Orbene, l'art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992, cui fa rinvio la menzionata disposizione, prevede che "Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2 - bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili".

L'art. 187, comma 2 - bis, D.Lgs. n. 285 del 1992 stabilisce, dal canto suo, che "Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso".

Di seguito, l'art. 187, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede, ancora, che "Nei casi previsti dal comma 2 - bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso".

Da ultimo, l'art. 187, comma 4, D.Lgs. n. 285 del 1992 sancisce che "Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186".

Tanto chiarito, si rileva che, nel caso di specie, risulta rispettata appieno la sequenza procedimentale prevista dalle norme riportate, atteso che, durante l'espletamento di un'attività di controllo, il personale di polizia, ritenendo che il conducente (Soggetto 1) si trovasse sotto l'effetto causato dall'uso di stupefacenti, in quanto appariva nervoso, presentava occhi lucidi, pupille dilatate e tremolio delle mani ed era stato trovato in possesso di diverse sostanze, in esito alla verificata impossibilità di effettuare in loco il prelievo di campioni di fluido del cavo orale del predetto, lo invitò a recarsi presso un nosocomio per sottoporsi ad accertamenti tossicologici, ricevendone, tuttavia, in risposta un netto rifiuto.

Ricorrono, pertanto, sia la condizione costituita dalla sussistenza di ragionevoli motivi per ritenere che il conducente controllato si trovasse sotto l'effetto causato dall'assunzione di droga (come previsto dall'art. 187, comma 2-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992), sia quella rappresentata dalla constatata impossibilità di effettuare, nell'immediatezza del controllo, il prelievo, nei confronti del predetto, di campioni di fluido del suo cavo orale (come stabilito dall'art. 187, comma 2-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992).

Conseguentemente, il rifiuto di dar seguito all'invito della polizia di recarsi autonomamente presso una struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti tossicologici, di fatto opposto dal conducente, integra la contravvenzione al codice della strada in concreto contestata, ancorché non coincida con il rifiuto di farsi accompagnare dal personale operante presso un nosocomio, né, tantomeno, con il rifiuto di sottoporsi ivi agli indicati accertamenti.

Ciò perché la condotta che il legislatore ha inteso sanzionare con la previsione normativa in oggetto è quella del rifiuto, opposto dal conducente, a che siano eseguiti, nei propri confronti, controlli presso strutture sanitarie, funzionali ad accertare che si trovi sotto l'effetto causato dall'assunzione di droga, poco rilevando che tale rifiuto sia esternato dal predetto all'atto della formulazione dell'invito a recarsi autonomamente presso un nosocomio, al momento del suo accompagnamento coattivo presso una tale struttura o allorquando, ivi giunto, il personale sanitario si appresti a procedere alle attività accertative di propria competenza.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso.

Ritiene in proposito il Collegio che al giudice di appello che non abbia proceduto alla rinnovazione istruttoria ai sensi del disposto dell'art. 603, comma 3 - bis, cod. proc. pen., non è affatto precluso il ribaltamento di una pronunzia assolutoria di primo grado, emessa in esito a giudizio abbreviato, che consegua alla mera rivalutazione, in senso sfavorevole all'imputato, di un compendio probatorio di natura esclusivamente documentale, posto che Suprema Corte, recependo gli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, ha, di recente, affermato il principio - cui s'intende dare continuità - secondo cui "In tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3 - bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, D. M. e M. c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova" (così: Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 05/01/2026, C., Rv. 289106 - 01).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2026.

 

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