Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 25527 del 8 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25527 del 08/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 186 e 187 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Accompagnamento presso struttura sanitaria per accertamenti ematici - Presupposti - Volontario allontanamento del conducente - La legittimità dell'accompagnamento richiede l'accertamento dei presupposti previsti dall'art. 187 CdS e non può escludersi il rifiuto penalmente rilevante senza verificare se gli accertamenti siano stati richiesti dalla polizia; né dal successivo allontanamento del paziente può desumersi, di per sé, l'assenza di necessità di cure.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di Grosseto ha assolto (Soggetto 1) dall'accusa di aver violato gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Secondo l'ipotesi accusatoria la (Soggetto 1), sottoposta a controllo ad opera di una pattuglia della Polizia municipale di (Omissis) ((Omissis)); a seguito di sinistro stradale mentre si trovava alla guida dell'autovettura targata (Omissis), aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti necessari a rilevare il tasso alcolemico e l'eventuale uso di sostanze, rendendosi così responsabile dei reati sopra indicati.
All'esito del giudizio, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, la (Soggetto 1) è stata assolta per insussistenza del fatto. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata rispettata la scansione procedurale prevista dall'art. 186, commi 3, 4 e 5, e dall'art. 187, commi 2, 2 bis, 3 e 4, cod. strada con la conseguenza che, rifiutando il prelievo, l'imputata non aveva commesso alcun reato.
Il Tribunale ha sottolineato a tal fine che, pur essendo stata coinvolta in un sinistro stradale, la (Soggetto 1) "non necessitava di cure (non presentando traumi né lesioni, come anche precisato dal personale della Polizia municipale d (Omissis)) e l'unica ragione per cui era stata trasportata presso il locale nosocomio risiedeva nel fatto che dovesse essere sottoposta ad analisi del sangue volte a verificare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti e i cui risultati non apparivano in alcun modo legati ad eventuali terapie di pronto soccorso" (pag. 4 della sentenza). Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada - citando a sostegno Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, M., Rv. 286863 - il Tribunale ha precisato (pagg. 5 e 6) che "non risulta nella specie l'impossibilità di effettuare il prelievo a cura del personale ausiliario delle forze di polizia, ovvero un rifiuto della conducente di sottoporsi a tale prelievo" sottolineando che solo in questi casi, ai sensi dell'art. 187 comma 3, cod. strada, gli agenti di polizia sono legittimati ad accompagnare il conducente "presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope".
In sintesi, secondo il Tribunale, il rifiuto opposto dall'imputata a sottoporsi in ospedale ad accertamenti ematochimici volti ad accertare l'eventuale stato di alterazione per uso di alcolici o altre sostanze non può integrare estremi di reato, trattandosi di una condotta diversa da quella tipizzata dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza articolando tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo e secondo motivo, che possono essere esposti congiuntamente, il Procuratore ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La sentenza impugnata - osserva il ricorrente - muove dalla constatazione che la (Soggetto 1) non aveva bisogno di cure e fu portata al Pronto Soccorso soltanto perché la Polizia municipale aveva chiesto che fossero eseguiti accertamenti ematochimici. Tale premessa, tuttavia, è frutto di travisamento della prova essendo documentalmente smentita: dall'intervento del personale del 118; dal fatto che l'accesso al pronto °occorso fu qualificato dai sanitari quale "urgenza indifferibile"; dal fatto che il trauma riscontrato (dal quale era derivato un dolore addominale) fu qualificato come "trauma maggiore".
Il ricorrente rileva che, come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, la paziente fu sottoposta ad elettrocardiogramma ad opera dei sanitari del 118, in ospedale le furono proposti presidi di immobilizzazione e fu disposta una visita medica. Sottolinea, inoltre, che la visita medica non fu eseguita perché, una decina di minuti dopo esservi giunta, la (Soggetto 1) si allontanò dall'ospedale e sostiene che da questo volontario allontanamento non può affatto desumersi che la paziente non avesse bisogno di cure.
Secondo il Procuratore ricorrente, la documentazione sanitaria dimostra che l'accesso al pronto soccorso fu valutato dal personale medico "certamente utile, se non addirittura necessario" e ciò smentisce in radice l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la (Soggetto 1) non necessitava di cure e fu trasportata al Pronto Soccorso su richiesta della Polizia municipale. Si tratta, dunque, di una affermazione manifestamente illogica, frutto del travisamento di emergenze probatorie che, se fossero state prese in considerazione, avrebbero inevitabilmente portato a conclusioni differenti. Ed invero, poiché l'autovettura condotta dall'imputata era uscita fuori strada, vi era stata l'esplosione dell'airbag e la donna lamentava dolori addominali che potevano essere sintomo di lesioni interne; la Polizia municipale non poteva anteporre le esigenze investigative alle necessità di cura e, pertanto, non avrebbe potuto ritardare l'accesso al pronto soccorso per sottoporre la (Soggetto 1) "all'alcoltest e a precursori di sostanze stupefacenti sul luogo dell'incidente" (pag. 5 dell'atto di ricorso).
2.2. Col terzo motivo, il Procuratore ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 187 del cod. strada.
Rileva che il rifiuto del prelievo ematico è penalmente irrilevante solo quando il conducente non necessita di cure mediche, ma se questa necessità esiste, la Polizia Giudiziaria può chiedere ai sanitari di procedere agli esami funzionali ad accertare lo stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e chi rifiuta di sottoporsi a tale accertamento viola gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. In sintesi, secondo il ricorrente, l'iter procedimentale che, secondo il Tribunale, non sarebbe stato rispettato è previsto solo nel caso in cui le persone da sottoporre ad accertamenti non siano state coinvolte in un incidente stradale e non siano "oggettivamente abbisognevoli di cure mediche" né può rilevare in contrario che le abbiano "soggettivamente rifiutate" come avvenuto nel caso di specie.
3. Con memoria in data 19 maggio 2026 il difensore dell'imputata ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Secondo la difesa, il PG ricorrente avrebbe chiesto a questa Corte di legittimità una "rilettura" delle emergenze probatorie e, pertanto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Anche se così non fosse, tuttavia, secondo la difesa il ricorso dovrebbe essere respinto perché infondato in diritto.
A sostegno della infondatezza del ricorso, la difesa osserva che gli artt. 186 e 187 del cod. strada puniscono il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ematochimici solo nel caso in cui sia stato seguito un preciso iter procedimentale e consentono di derogare a questo iter soltanto nel concorso di due condizioni: che il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale; che sia stato sottoposto a cure mediche. Queste condizioni devono entrambe sussistere, sicché se il conducente, pur coinvolto in un incidente stradale, non è sottoposto a cure mediche la Polizia stradale è tenuta a seguire l'iter previsto dalla legge, ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Come già aveva fatto il Tribunale, anche il difensore dell'imputata richiama la sentenza Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Marchi, Rv. 286863 così massimata: "Non integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa a un conducente che, sottoposto, nell'immediato, a cure mediche dal personale sanitario di un'ambulanza giunta sul luogo del sinistro, si era successivamente rifiutato, su invito di una seconda pattuglia, di recarsi presso un ospedale per sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, in funzione dell'accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti)". Secondo la difesa, dal principio affermato in questa sentenza dovrebbe desumersi che la possibilità di derogare all'iter procedimentale previsto dalla legge sussiste solo se, in concreto, il conducente oltre ad essere rimasto coinvolto in un incidente stradale è stato anche sottoposto a cure mediche perché solo in questo caso egli viene a trovarsi nella "oggettiva condizione di affidamento (...) al personale medico per l'apprestamento di cure". Non si tratta dunque di valutare se le cure fossero opportune o necessarie, ma se a queste cure il conducente sia stato sottoposto e non è controverso che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
5. Con memoria del 29 maggio 2026 il difensore dell'imputata ha replicato chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, sono inappellabili da parte del pubblico ministero e, dunque, sono dallo stesso ricorribili per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell'art. 606 cod. proc. pen. Questa Corte di Cassazione ha già chiarito, con orientamento che il Collegio intende ribadire, che l'inappellabilità da parte del pubblico ministero ha ad oggetto tutte le sentenze di proscioglimento per i reati elencati nell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ivi comprese quelle emesse in esito al giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029; Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Rv. 288070; Sez. 4, n. 12313 del 18/11/2025, dep. 2026, non massimata).
Nel caso di specie, trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per "Cassazione è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: "Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero" e (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 593 bis in materia di appello), il procuratore generale presso la Corte di appello "può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento".
2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che alle ore 16:00 del 24 agosto 2024 personale della Polizia Municipale di (Omissis) intervenne sulla strada provinciale n. (Omissis) ove era stato segnalato un incidente stradale. Giunti sul posto, gli operanti costatarono che l'autovettura targata (Omissis) di proprietà di (Soggetto 1) e da lei condotta era uscita fuori strada, si trovava con la parte anteriore in una cunetta posta al lato sinistro della carreggiata ed era ruotata di 90 gradi rispetto all'originaria direzione di marcia.
Non v'è dubbio, dunque, che l'autovettura condotta dall'odierna imputata sia rimasta coinvolta in un incidente stradale dovendosi intendere per incidente "qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli" (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, G., Rv. 275872; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, S., Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, P., Rv. 253734).
Ai sensi dell'art. 186, comma 4, cod. strada "in ogni caso di incidente" gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di accertare se il conducente del veicolo si trova in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool "con strumenti e procedure determinati dal regolamento" e possono farlo "anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando". Ai sensi dell'art. 186, comma 5, "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale (...) da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate".
L'art. 187 stabilisce, al comma 3, che "in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso" gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, cod. strada, "qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, debbano accompagnare il conducente "presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope". Ai sensi dell'art. 187, comma 4: "Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186".
2.1. Com'è evidente, sulla base delle disposizioni in esame, in caso di incidente stradale, l'accertamento sullo stato di alterazione derivante dall'influenza dell'alcool o conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve comunque essere disposto. In questi casi non è necessario acquisire, nel rispetto delle procedure di legge, "elementi utili" a motivare l'obbligo di sottoposizione a tale accertamento. Neppure è necessario che gli operanti abbiano "altrimenti motivo di ritenere" (art. 186, comma 4) o "altrimenti ragionevole motivo di ritenere" (art. 187, comma 2 bis) che il conducente si fosse posto alla guida in stato di alterazione: il motivo per cui l'accertamento deve essere disposto è indicato dal legislatore ed è rappresentato dall'essersi verificato un incidente stradale.
Ai sensi dell'art. 187, comma 3, in caso di incidenti stradali, "compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso", se non è possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, gli agenti di polizia possono accompagnare il conducente non soltanto "presso strutture sanitarie fisse o mobili" afferenti agli organi della Polizia stradale, ma anche presso "strutture sanitarie pubbliche". Tale possibilità non è contemplata invece dall'art. 186, comma 4, che consente agli organi di polizia di accompagnare il conducente "presso il più vicino ufficio o comando", ma non di accompagnarlo presso una struttura sanitaria (e neppure consente loro di chiedere al conducente di recarsi in una tale struttura). Solo nel caso in cui il conducente sia coinvolto in un incidente stradale e, per questo, sia sottoposto a cure mediche, l'art. 186, comma 5, consente alla Polizia stradale di chiedere alle strutture sanitarie di eseguire l'accertamento del tasso alcolemico.
La differente disciplina è verosimile conseguenza del numero esiguo delle "strutture sanitarie fisse o mobili afferenti agli organi della polizia stradale" ed ha evidenti conseguenze sull'ambito operativo delle fattispecie incriminatrici oggetto del presente ricorso.
Ed invero, il rifiuto previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada non comprende l'accompagnamento in una struttura sanitaria finalizzato all'esecuzione di accertamenti tossicologici perché tale accompagnamento non è previsto per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza. Tale rifiuto, invece, è astrattamente punibile ai sensi dell'art. 187, comma 8, cod. strada, a condizione che sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge e la richiesta sia giustificata (sull'argomento: Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, T., Rv. 269394 e, in motivazione, Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, L. M., Rv. 288456).
Quanto alla possibilità che gli accertamenti tossicologici siano effettuati su richiesta degli organi di Polizia, gli artt. 186 e 187 del cod. strada prevedono una disciplina identica. L'art. 186, comma 5, infatti, stabilisce che, "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", l'accertamento del tasso alcolemico possa essere effettuato su richiesta degli organi di Polizia stradale e l'art. 187, comma 4, precisa che gli accertamenti richiesti dalla Polizia stradale "sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", possono riguardare, oltre alla presenza nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti o psicotrope, "anche il tasso alcoolemico previsto nell'art. 186".
3. La previsione normativa secondo la quale, perché gli accertamenti tossicologici possano essere disposti su richiesta della Polizia stradale, i conducenti coinvolti in incidenti stradali devono essere anche sottoposti a cure mediche è stata recentemente valorizzata dalla sentenza Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, M., Rv. 286863 alla quale la sentenza impugnata fa riferimento. Questa sentenza - richiamata dalla difesa nella memoria del 19 maggio 2026 - sostiene (pag. 8 della motivazione) che la richiesta di sottoporsi ad esami tossicologici è consentita (e il rifiuto è sanzionato) solo quando il conducente sia sottoposto a cure mediche e non anche quando gli organi di Polizia stradale lo ritengano "abbisognevole di cure mediche".
La pronuncia in esame si riferisce ad una fattispecie concreta nella quale un conducente coinvolto in un incidente stradale era stato sottoposto a cure dal personale sanitario di un'ambulanza alla presenza di una pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro e si era allontanato senza che gli fosse stato chiesto di sottoporsi ad accertamenti ai sensi degli artt. 186 o 187 del cod. strada, ma, essendo poi tornato in loco, era stato invitato dai componenti di una seconda pattuglia, sopraggiunta nel frattempo, a recarsi in una struttura sanitaria per essere sottoposto a cure mediche e ad accertamenti tossicologici; richiesta alla quale aveva opposto un rifiuto.
La sentenza è stata massimata come segue: "Non integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici". Per comprenderla appieno, tuttavia, è necessario procedere ad una attenta lettura della motivazione, che riguarda, oltre alla fattispecie di cui all'art. 187, comma 8, anche quella di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 186, comma 7 (pag. 4), la sentenza in esame osserva che l'imputato non risultava essere stato invitato a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi attraverso apparecchi portatili, ai sensi dell'art. 186, comma 3, sicché non v'era stato rifiuto a sottoporsi a questi accertamenti. Rileva, inoltre, che l'imputato aveva rifiutato di recarsi in ospedale e non era mai stato sottoposto a cure, sicché gli organi della polizia stradale non avevano chiesto ad alcuna struttura sanitaria di eseguire gli accertamenti di cui all'art. 186, comma 5.
Con riferimento alla violazione dell'art. 187, comma 8 (pag. 7 e pag. 8), la sentenza osserva che dagli atti non emergeva un rifiuto a sottoporsi ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine e neppure l'impossibilità di effettuare tale prelievo, che avrebbe legittimato l'accompagnamento presso una struttura sanitaria. Sottolinea, inoltre: che gli operanti non risultavano avere mai chiesto ad una struttura sanitaria l'accertamento della presenza, nei liquidi biologici del conducente, di sostanze stupefacenti o psicotrope; che la richiesta di accertamenti deve essere rivolta dalla Polizia stradale alla struttura sanitaria; che, pertanto, nel caso di specie difettavano gli estremi oggettivi del reato.
In sintesi, la sentenza in esame sostiene (e si tratta di una lettura che non contrasta con quella fornita al paragrafo precedente): che ai fini dell'accertamento dello stato di ebrezza non è consentito accompagnare il conducente di un veicolo presso una struttura sanitaria pubblica neppure se quel conducente è coinvolto in un incidente stradale; che ciò è consentito, invece, ai fini dell'accertamento dell'alterazione conseguente all'intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, ma soltanto se il prelievo "a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia" non è stato possibile o per indisponibilità di quel personale o per rifiuto dell'interessato oppure (in caso di incidente stradale) perché si tratta di accertamento incompatibile "con le attività di rilevamento e soccorso"; che il rifiuto all'accertamento di cui agli artt. 186, comma 5, e 187, comma 4, è sanzionato ai sensi degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada soltanto se gli organi di Polizia hanno chiesto a una struttura sanitaria pubblica di eseguirlo.
4. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve subito rilevare che, secondo il Tribunale (pag. 4 della motivazione), pur essendo stata coinvolta in un sinistro stradale, la (Soggetto 1) "non necessitava di cure (...) e l'unica ragione per cui era stata trasportata presso il locale nosocomio, risiedeva nel fatto che dovesse essere sottoposta ad analisi del sangue volte a verificare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti e i cui risultati non apparivano in alcun modo legati ad eventuali terapie di pronto soccorso".
Il ricorrente contesta questo assunto sostenendo che sarebbe frutto di un macroscopico travisamento della prova. Osserva a tal fine che sul luogo dell'incidente intervenne un'ambulanza e, secondo quanto risulta dalla documentazione medica (allegata all'atto di ricorso), la (Soggetto 1) presentava "dolore addominale da trauma a livello epigastrico e mesogastrico". Sottolinea inoltre che, come la documentazione medica attesta: i sanitari del 118 eseguirono un elettrocardiogramma; la paziente fu trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di (Omissis); l'accesso fu qualificato come "urgenza indifferibile" e ne fu indicata la causa in un incidente stradale con "trauma maggiore". Rileva, infine, che all'arrivo in Pronto Soccorso, furono proposti alla paziente presidi di immobilizzazione e fu disposta visita medica.
Secondo il Procuratore ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe del tutto ignorato questi dati e l'affermazione secondo la quale la (Soggetto 1), non avendo necessità di cure, fu trasportata al Pronto Soccorso solo perché i sanitari ricevettero una richiesta in tal senso da parte della Polizia Municipale è frutto di un travisamento per omissione a causa del quale la motivazione della sentenza impugnata risulta carente e manifestamente illogica.
5. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell'imputata nella memoria del 19 maggio 2026, il ricorso è ammissibile. Nel sostenere l'omessa valutazione di prove decisive, infatti, il ricorrente non si è limitato a addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ma ha puntualmente identificato tali atti; ha fornito prova della loro esistenza; ha individuato l'elemento fattuale emergente dagli atti asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta in sentenza; ha indicato le ragioni per cui il contenuto della documentazione sanitaria può compromettere in modo decisivo la tenuta logica e la coerenza della motivazione del provvedimento impugnato (sul travisamento per omissione e sui limiti della sua rilevanza: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e, in precedenza: sez. 2 n. 47035 del 3/10/2013, G., Rv. 257499; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, B., Rv. 276567).
5.1. Oltre ad essere ammissibile il ricorso è fondato.
Il Tribunale afferma che il trasferimento della (Soggetto 1) al Pronto Soccorso dell'Ospedale di (Omissis) fu chiesto dagli agenti della Polizia Municipale di (Omissis). Lo desume dal fatto che - come riferito dal personale della stessa Polizia Municipale - la donna non presentava "traumi e lesioni" e ne trae la conclusione che la donna "non necessitava di cure".
Così argomentando, la sentenza impugnata, oltre ad affermare, con motivazione manifestamente illogica, che dall'assenza di traumi o lesioni evidenti si possa dedurre la non necessità di cure, ignora la documentazione sanitaria acquisita agli atti, dalla quale emerge che la paziente lamentava dolore addominale e che il personale sanitario valutò esservi stato un trauma a livello epigastrico e mesogastrico. Poiché non tiene conto della documentazione sanitaria, la sentenza impugnata non spiega sulla base di quali elementi di prova sia possibile affermare che il trasferimento in Pronto Soccorso non fu disposto dai sanitari di propria iniziativa, ma soltanto perché era stato richiesto dalle forze dell'ordine. Non spiega inoltre se, nel caso concreto, gli accertamenti previsti dal comma 2 bis dell'art. 187 e dal comma 4 dell'art. 186 fossero compatibili con le condizioni della (Soggetto 1) e con le attività di soccorso avviate dai sanitari e si limita a riferire che, "al momento dell'intervento degli operanti" la (Soggetto 1) "si trovava seduta all'interno del veicolo e non presentava segni di lesioni o traumi" aggiungendo che, "alla presenza del personale sanitario di lì a poco intervenuto", ella fu invitata "a sottoporsi a prelievi ematici presso il locale nosocomio".
Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge se la richiesta rivolta alla (Soggetto 1) di sottoporsi a prelievi ematici fu precedente o successiva alla decisione di procedere al suo trasferimento in ospedale, sicché l'affermazione secondo la quale tale decisione fu assunta a seguito della richiesta degli operanti appare apodittica e priva di giustificazione.
Dopo aver sostenuto, in termini apodittici, che la (Soggetto 1) non aveva bisogno di cure mediche, la sentenza riferisce che non fu curata, ma non spiega se ciò avvenne perché nessuna cura risultò necessaria o perché la paziente si allontanò. Il contenuto del provvedimento impugnato, dunque, non consente di valutare se, nel rifiutare le cure, la (Soggetto 1) abbia anche rifiutato di sottoporsi ad esami tossicologici. Non consente di valutare, inoltre, se questi esami erano stati chiesti all'Ospedale di (Omissis) (e, in caso positivo, come e in che termini); se di tale richiesta l'indagata era stata informata.
Alla luce della documentazione medica richiamata dal ricorrente, una più attenta motivazione su questi punti sarebbe stata doverosa. Solo un esame puntuale delle circostanze del caso concreto, infatti, avrebbe consentito di valutare se, nel caso di specie, sia stato rifiutato un accertamento richiesto dalla Polizia Giudiziaria e se tale rifiuto possa integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
A questo proposito - e con specifico riferimento al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada - è doveroso sottolineare che, ove fosse accertato che il trasporto in ospedale avvenne solo a seguito di una richiesta delle forze dell'ordine, sarebbe necessario valutare se tale accompagnamento era giustificato dall'impossibilità di procedere agli accertamenti di cui all'art. 187, commi 2 e 2-bis cod. strada. Una impossibilità che (se non vi è stato rifiuto del conducente) può dipendere dall'accettata indisponibilità di personale sanitario ausiliario abilitato all'esecuzione del prelievo oppure dall'incompatibilità di questi accertamenti "con le attività di rilevamento e soccorso".
6. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio., al Tribunale di Grosseto, persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Grosseto in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria l'8 luglio 2026.
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