Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 26453 del 15 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 26453 del 15/07/2026
Circolazione stradale - Art. 187 Codice della strada - Stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti - Invito sottoporsi ad accertamenti sanitari - Rifiuto - Sintomatologia - Sospetto "ragionevole" - Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 CdS, è configurabile anche nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza dell'8 settembre 2023, con cui il Tribunale di (Omissis) ha ritenuto (Soggetto 1) responsabile del reato previsto dall'art. 187, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro mille di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità.
La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto la legittimità della richiesta di sottoporsi al prelievo di campioni biologici valorizzando esclusivamente il rinvenimento della sostanza stupefacente (peraltro non sulla persona del ricorrente, ma sotto il sedile del veicolo intestato ad un terzo soggetto), ed un imprecisato "stato di agitazione", che poteva essere spiegato anche in ragione della consapevolezza di essersi posto alla guida del veicolo senza la prescritta patente.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al mancato rispetto della procedura richiesta dall'art. 187 del cod. strada.
Si sottolinea in ricorso che la Corte territoriale non ha offerto risposta allo specifico motivo con il quale si contestava la legittimità della richiesta di accertamenti, poiché non rispettosa delle scansioni procedurali previste dal citato articolo 187: dall'esame degli atti, infatti, "nulla emerge in merito all'impossibilità, nel caso concreto, di effettuare prelievi di campioni di mucosa dal cavo orale" (p. 7 ricorso).
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno formulato per iscritto le conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 16 novembre 2021 l'imputato fu colto alla guida di un veicolo in "evidente stato di agitazione", che indusse i Carabinieri ad avviare una perquisizione in esito alla quale furono rinvenute due confezioni di sostanza stupefacente.
Ritenuto quindi che vi fosse "ragionevole motivo" per ipotizzare che il ricorrente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, venne richiesto il prelievo di campioni di liquidi biologici, al quale il ricorrente rifiutò di sottoporsi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l'insussistenza di fondati motivi per sospettare che il ricorrente si trovasse in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Osserva innanzitutto il Collegio che al fatto per cui è processo, consumato in data 16 novembre 2021, non può ritenersi applicabile l'art. 187 del cod. strada nella versione incisa, in senso peggiorativo - ovvero attraverso l'eliminazione del riferimento allo "stato dì alterazione psico-fisica" - dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
Ciò posto, come emerge dalla lettura delle conformi decisioni di merito, il personale intervenuto ritenne che il conducente potesse trovarsi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non soltanto perché tali sostanze furono rinvenute sotto il suo sedile, ma anche perché furono rilevati, all'atto del controllo, dati sintomatici della pregressa assunzione dello stupefacente.
In ragione di tali contingenze, l'affermazione secondo la quale, nel caso di specie, v'era ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è certo manifestamente illogica, non essendo illogico aver considerato l'iniziativa adottata dagli operanti come espressione di un sospetto "ragionevole", quale è quello richiesto dalla legge perché la polizia giudiziaria possa procedere a ulteriori controlli.
I giudici di merito hanno quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 del cod. strada, è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 dell'11/01/2017, T., Rv. 269394 - 01).
Neppure è ipotizzabile un vizio di motivazione, nella specie ritenuta valorizzazione di taluni elementi in fatto, anziché di altri (ad es., l'essersi posto alla guida senza patente, quale possibile causa dello stato di agitazione: p. 3 ricorso): la censura, quindi, è rivolta non tanto nei confronti della motivazione - che pure esiste e come detto non è manifestamente illogica - quanto piuttosto nei confronti della sottesa valutazione delle prove, ovvero verso un profilo riservato al giudice di merito, la cui cognizione è estranea al controllo di legittimità.
Costituisce ius receptum il principio per cui il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolve il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15943 del 16/01/2025, S., non mass.; Sez. 5, n. 47295 del 26/09/2024, N., non mass.; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, B., non mass, sul punto).
Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Lungi dal costituire l'ennesimo giudice del fatto, questa Corte di legittimità, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.
Non sono quindi deducibili, con il ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 1794 del 17/12/2024, dep. 2025, D. R., non mass.; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01).
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Con l'atto di appello (pp. 5 - 7) il ricorrente si è limitato genericamente a richiamare la procedura prevista dalla disposizione normativa (di cui si è riportato il testo), nell'ambito della doglianza relativa alla valutazione circa il "ragionevole motivo" per ipotizzare l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Inoltre, ha segnalato che non erano state effettuate prove attraverso la strumentazione portatile, in tal modo riferendosi peraltro alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 187 del cod. strada, e non invece a quella di cui al successivo comma 2-bis, cui invece si riferisce il prelievo di campioni della mucosa orale.
Osserva quindi il Collegio che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 2, n. 44810 del 08/10/2024, F., non mass.; Sez. 4, n. 26550 del 06/06/2024, S., non mass.; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, T., Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262700 - 01).
Dalla genericità dell'atto di appello è infatti discesa l'interruzione della catena devolutiva, e l'invocato annullamento per omessa motivazione non potrebbe che dar luogo, nel conseguente giudizio di rinvio, ad una declaratoria di inammissibilità (per analoghe considerazioni, in motivazione, Sez. 2, n. 43111 del 31/10/2024, P., non mass.).
3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2026.
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