PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI ALCOLEMICI

Codice scheda: ME-EBBREZZA-04

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 23 settembre 2026

In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che rifiuta uno degli accertamenti alcolemici legittimamente richiesti ai sensi dei commi 3, 4 o 5 dell'art. 186 del Codice della strada commette l'autonomo reato previsto dal comma 7. La condotta è punita con le pene stabilite per la fascia più grave: ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e arresto da sei mesi a un anno. Se il monopattino appartiene al conducente, si procede al sequestro ai fini della confisca; la misura è esclusa quando il mezzo appartiene integralmente a persona estranea al reato. Non sono ammessi il pagamento in misura ridotta né la riduzione del 30 per cento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma incriminatrice: art. 186, comma 7, del Codice della strada.

Trattamento sanzionatorio richiamato: pene previste dall'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada; sospensione della patente da sei mesi a due anni e confisca secondo le specifiche disposizioni del comma 7.

Disciplina applicabile ai monopattini: art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e applicazione residuale delle disposizioni del Codice della strada compatibili con le caratteristiche del mezzo e con la disciplina speciale.

Accertamenti richiedibili: art. 186, commi 3, 4 e 5, del Codice della strada e art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Sequestro e confisca: art. 186, comma 7, art. 224-ter e, in quanto compatibile, art. 213 del Codice della strada.

Disciplina processuale: art. 220 del Codice della strada e disposizioni del codice di procedura penale.

Categorie soggette al tasso zero: art. 186-bis del Codice della strada, quando ne ricorrono i presupposti soggettivi.

PRECETTO

Il conducente deve sottoporsi agli accertamenti alcolemici legittimamente richiesti dagli organi di polizia stradale nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 186. Il reato non deriva dalla semplice mancata acquisizione di un risultato, ma dal rifiuto consapevole e inequivoco di un accertamento che l'organo procedente era legittimato a richiedere.

La fattispecie può essere integrata dal rifiuto degli accertamenti preliminari non invasivi del comma 3, dell'accertamento quantitativo mediante etilometro del comma 4 o degli accertamenti sanitari del comma 5, purché per ciascuna modalità ricorrano i relativi presupposti normativi.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • identità del conducente e sua eventuale appartenenza a una delle categorie indicate dall'art. 186-bis del Codice della strada;
  • tipo di accertamento richiesto: preliminare, mediante etilometro oppure sanitario;
  • presupposti concreti che legittimavano la richiesta dell'accertamento;
  • qualifica dell'operatore che ha formulato la richiesta, luogo, data e ora;
  • modalità con cui la richiesta è stata comunicata e spiegata al conducente;
  • esatta manifestazione del rifiuto, dichiarazioni rese e condotta materialmente tenuta;
  • eventuali tentativi eseguiti, messaggi prodotti dall'etilometro e istruzioni impartite per il corretto svolgimento della prova;
  • inequivocità dell'eventuale condotta elusiva e sua distinzione dall'impossibilità fisica o tecnica di eseguire la prova;
  • eventuale esito della prima prova e rifiuto di eseguire la seconda determinazione;
  • circostanze sintomatiche dell'eventuale stato di ebbrezza e caratteristiche della condotta di guida;
  • eventuale coinvolgimento in un sinistro e necessità di cure mediche, se è richiesto un accertamento sanitario;
  • proprietà del monopattino, eventuale comproprietà e posizione del terzo che ne rivendichi l'appartenenza;
  • numero del contrassegno identificativo, se presente, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche del mezzo.

Autore del reato: conducente del monopattino che oppone il rifiuto a un accertamento alcolemico legittimamente richiesto.

Natura dell'illecito: contravvenzione penale autonoma rispetto alla guida in stato di ebbrezza. Non deve essere redatto un verbale di contestazione amministrativa quale unico atto documentale; trovano applicazione gli adempimenti previsti per l'accertamento di un reato.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando la richiesta non rientra nelle procedure dei commi 3, 4 o 5 dell'art. 186, quando mancano i presupposti normativi dell'accertamento richiesto oppure quando l'interessato, pur collaborando, non riesca a completare la prova per una comprovata impossibilità fisica o per un inconveniente tecnico non riconducibile a una condotta elusiva.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

In qualità di conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili], veniva legittimamente richiesto di sottoporsi all'accertamento alcolemico previsto dall'art. 186, comma [3/4/5], del Codice della strada, in quanto [descrivere i presupposti concreti della richiesta]. Pur essendo stato informato della natura e delle modalità dell'accertamento, rifiutava di sottoporvisi mediante la seguente condotta: [riportare testualmente le dichiarazioni e descrivere in modo analitico il comportamento tenuto], così integrando il reato previsto dall'art. 186, comma 7, del Codice della strada.

Formula per condotta elusiva: dopo avere ricevuto chiare e ripetute istruzioni sulle modalità di esecuzione della prova, il conducente effettuava [numero] tentativi nei quali [descrivere aspirazione, interruzione volontaria del soffio, insufficiente espirazione intenzionale o altra condotta], impedendo ripetutamente la rilevazione nonostante fosse apparso in grado di eseguire correttamente l'accertamento. La condotta, valutata nel suo complesso, evidenziava l'inequivoca volontà di sottrarsi alla prova.

Formula per il rifiuto della seconda prova: dopo essersi sottoposto alla prima determinazione, eseguita alle ore [ora] con risultato pari a [valore] g/l, il conducente rifiutava di eseguire la seconda determinazione prevista a distanza di almeno cinque minuti, dichiarando [riportare le parole pronunciate].

Formula relativa alla proprietà e al sequestro: il monopattino risultava appartenere al conducente sulla base di [dichiarazioni, documentazione, acquisto, disponibilità qualificata e ulteriori elementi]. Si procedeva pertanto al sequestro del mezzo ai fini della confisca, ai sensi degli artt. 186, comma 7, e 224-ter del Codice della strada, redigendo separato verbale.

Formula alternativa in caso di appartenenza a terzo estraneo: il monopattino risultava appartenere integralmente a [generalità complete], persona estranea al reato, come comprovato da [indicare gli elementi acquisiti]; non si procedeva al sequestro finalizzato alla confisca e il mezzo veniva [affidato al proprietario o ad altra persona idonea/trasportato o custodito con modalità da specificare].

Codice Pro.Sa.: 4057 – codice generale riferito all'art. 186, comma 7, del Codice della strada, da verificare nel gestionale in uso per la specifica applicazione al monopattino elettrico.

REGIME SANZIONATORIO

Natura della violazione reato contravvenzionale autonomo
Pena pecuniaria ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00
Pena detentiva arresto da sei mesi a un anno
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Riduzione del 30% entro cinque giorni non applicabile
Maggiorazione per fatto commesso tra le ore 22 e le ore 7 non applicabile al reato di rifiuto; il comma 2-sexies riguarda la diversa fattispecie di guida in stato di ebbrezza
Aggravante dell'incidente stradale non applicabile al solo reato di rifiuto; resta autonomamente valutabile l'eventuale guida in stato di ebbrezza provata con altri elementi
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, ferme le regole speciali sulla competenza per i minorenni
Sospensione della patente prevista dalla norma da sei mesi a due anni; secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applica quando il reato è commesso alla guida di un monopattino conforme, per il quale non è richiesta la patente
Raddoppio della sospensione per veicolo di terzo non previsto per il reato di rifiuto; resta comunque inapplicabile la sospensione quando il fatto è commesso con monopattino conforme
Revoca per nuova condanna nel biennio prevista dalla norma generale per il medesimo reato; non applicabile alla violazione commessa con monopattino conforme, secondo il principio che esclude le misure sul titolo per i veicoli che non richiedono patente
Decurtazione di punti non prevista in relazione alla conduzione del monopattino, che non richiede patente
Sequestro del monopattino si procede ai fini della confisca quando il mezzo appartiene al conducente, secondo l'art. 224-ter del Codice della strada
Confisca consegue alla condanna secondo le modalità e procedure richiamate dal comma 7; è esclusa se il monopattino appartiene integralmente a persona estranea al reato
Lavoro di pubblica utilità può essere disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis,  del Codice della strada, ricorrendone i presupposti e per non più di una volta
Codici unionali 68 e 69 non conseguono alla sola condanna per il reato del comma 7, poiché il comma 9-ter richiama esclusivamente i reati del comma 2, lettere b) e c)

 

ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • documentare gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
  • identificare compiutamente il conducente e descrivere il mezzo;
  • indicare il tipo di accertamento richiesto e la disposizione normativa che lo consente;
  • descrivere puntualmente i presupposti della richiesta, senza formule generiche;
  • riportare le istruzioni impartite e le esatte dichiarazioni del conducente;
  • in caso di condotta elusiva, documentare ciascun tentativo, i messaggi dello strumento e gli elementi che escludono una reale impossibilità fisica;
  • descrivere le circostanze sintomatiche dell'eventuale ebbrezza e la condotta di guida, come richiesto dall'art. 379 del Regolamento;
  • verificare la proprietà del monopattino mediante dichiarazioni, documenti d'acquisto, dati identificativi e ogni altro elemento disponibile;
  • se il mezzo appartiene al conducente, redigere il verbale di sequestro ai fini della confisca e curare affidamento, custodia e trasmissioni previste dall'art. 224-ter del Codice della strada;
  • se è prospettata l'appartenenza a un terzo, identificarlo e acquisire gli elementi idonei a verificarne la proprietà e l'estraneità al reato;
  • procedere agli adempimenti di polizia giudiziaria, compresa l'identificazione, l'elezione o dichiarazione di domicilio, la nomina del difensore e la comunicazione della notizia di reato.

Richiesta legittima: il reato presuppone il rifiuto di una prova concretamente richiedibile. L'assenza dell'etilometro non consente, da sola, di imporre al conducente non coinvolto in un incidente e non bisognoso di cure di recarsi in ospedale per un accertamento esclusivamente probatorio. Il rifiuto di una richiesta formulata fuori dai casi consentiti non integra il comma 7.

Accertamenti sanitari: il comma 5 opera nei confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche. Devono ricorrere entrambe le condizioni; esse vanno documentate prima di qualificare come penalmente rilevante il rifiuto dell'accertamento sanitario.

Condotta elusiva: non occorre una dichiarazione formale. Il rifiuto può manifestarsi attraverso un comportamento inequivocamente diretto a impedire la prova, come la ripetuta inosservanza volontaria delle istruzioni. Non sono però sufficienti il singolo tentativo non riuscito, un'incapacità respiratoria credibile o un malfunzionamento dello strumento.

Rifiuto della seconda determinazione: il completamento dell'accertamento quantitativo richiede due prove. Il rifiuto della seconda determinazione integra il reato del comma 7. L'eventuale concorso con la guida in stato di ebbrezza deve essere valutato autonomamente sulla base degli elementi probatori utilizzabili.

Avviso della facoltà di assistenza difensiva: quando il conducente accetta di sottoporsi all'etilometro, deve essere dato prima della prova l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza obbligo di attenderne l'arrivo. Quando, invece, il conducente rifiuta l'accertamento prima che l'atto tecnico abbia inizio, il reato si perfeziona con il rifiuto e la giurisprudenza esclude che l'avviso difensivo costituisca una condizione della sua configurabilità. È comunque opportuno documentare ogni informazione e avviso concretamente impartiti.

Ripensamento successivo: il reato è istantaneo e si perfeziona con il rifiuto. La disponibilità manifestata successivamente non elimina automaticamente la condotta già consumata, ferma la necessità di descrivere tempi e circostanze del ripensamento.

Proprietà del monopattino: trattandosi normalmente di bene mobile non registrato, il possesso da parte del conducente costituisce un elemento rilevante per ricostruirne l'appartenenza. Devono essere raccolte le dichiarazioni e le prove disponibili. L'appartenenza integrale a un terzo estraneo, se comprovata, esclude il sequestro finalizzato alla confisca.

Patente di guida: la patente non è richiesta per condurre un monopattino conforme alla disciplina speciale. Il reato e la confisca del mezzo restano configurabili, ma non devono essere applicati il ritiro immediato, la sospensione o la revoca della patente per il solo fatto qui considerato. L'eventuale possesso di una patente per altre categorie non muta tale conclusione.

Conducente minorenne: trattandosi di reato, non trova applicazione il meccanismo dell'art. 2 della legge n. 689/1981 previsto per gli illeciti amministrativi. Se il conducente ha compiuto quattordici anni ma non diciotto, devono essere osservate le regole penali e processuali minorili. Il minore rientra tra i conducenti dell'art. 186-bis: in caso di rifiuto, le pene sono aumentate da un terzo alla metà secondo il comma 6.

Incidente stradale: secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'aggravante dell'art. 186, comma 2-bis, non è configurabile rispetto al solo reato di rifiuto, data la diversità tra il conducente del quale sia accertato lo stato di ebbrezza e chi impedisca tale accertamento. Il sinistro deve comunque essere compiutamente documentato e possono concorrere altri reati o violazioni.

Concorso con la guida in stato di ebbrezza: il reato di rifiuto può concorrere con la distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza quando quest'ultima sia dimostrata attraverso prove autonomamente utilizzabili. La sola equiparazione delle pene alla lettera c) non consente di presumere un tasso superiore a 1,5 g/l.

Concorso con altre violazioni: devono essere autonomamente valutate e documentate le ulteriori condotte accertate, quali mancanza del casco, trasporto di passeggeri, uso di dispositivi elettronici, circolazione in ambito non consentito o difetti dei requisiti del mezzo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Comunicazione della notizia di reato: gli atti devono essere trasmessi senza ritardo alla Procura della Repubblica competente, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e dell'art. 220 del Codice della strada.

Trasmissione del verbale di sequestro: copia del verbale deve essere trasmessa, unitamente al rapporto e tramite il comando o ufficio di appartenenza, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, secondo l'art. 224-ter, comma 1, del Codice della strada.

Pagamento: non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del Codice della strada; la pena è determinata dall'autorità giudiziaria.

Ricorsi amministrativi: non sono applicabili il ricorso al Prefetto e l'opposizione al Giudice di pace previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie. Avverso il sequestro è ammessa l'opposizione prevista dall'art. 224-ter, comma 5, del Codice della strada; le contestazioni relative al reato sono esercitate nel procedimento penale.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Autonomia del reato. Il comma 7 tutela il regolare svolgimento degli accertamenti e non richiede la dimostrazione di un determinato tasso alcolemico. Per tale ragione non è corretto descrivere il responsabile come conducente con tasso superiore a 1,5 g/l: la norma richiama le relative pene, ma non presume quel valore.

2. Rifiuto espresso, tacito o elusivo. La volontà negativa può essere manifestata verbalmente oppure mediante una condotta inequivoca. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 13730/2022 e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 3202/2020 hanno riconosciuto rilevanza anche ai comportamenti ripetutamente elusivi, purché la volontà di sottrarsi al controllo sia chiara.

3. Legittimità dell'accertamento richiesto. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 22627/2022 ha escluso il reato quando al conducente sia richiesto di recarsi in ospedale, in assenza dei presupposti tassativi dell'incidente e della necessità di cure, soltanto perché l'organo procedente non dispone dell'etilometro.

4. Rifiuto della seconda prova. Il rifiuto di completare l'iter dopo una prima determinazione integra il reato e può concorrere con la guida in stato di ebbrezza se questa risulta autonomamente provata. Si vedano la Cassazione penale, Sezione VII, sentenza n. 35289/2019 e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 52802/2018.

5. Avviso difensivo. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 2632/2023 ha precisato che l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione del test non opera quando l'interessato abbia rifiutato l'accertamento, poiché nessun atto tecnico viene compiuto.

6. Incidente e orario notturno. Le aggravanti dell'incidente e dell'orario notturno non sono applicabili al reato autonomo del comma 7. L'eventuale presenza di un sinistro o l'ora del fatto devono comunque essere documentate, perché possono assumere rilievo per altre violazioni, reati o valutazioni giudiziarie.

7. Sequestro e confisca. Il comma 7 richiama per la confisca le modalità e procedure della lettera c). Anche il monopattino appartenente al responsabile deve pertanto essere sequestrato secondo l'art. 224-ter; la misura non si applica al mezzo appartenente integralmente a persona estranea.

8. Codici 68 e 69. L'art. 186, comma 9-ter, del Codice della strada individua espressamente le condanne per i reati del comma 2, lettere b) e c). Il reato di rifiuto è invece previsto dal comma 7: in assenza di un richiamo espresso, la sola equiparazione delle pene non consente di estendere automaticamente l'apposizione dei codici unionali 68 e 69.

9. Codice Pro.Sa. Il codice 4057 è riportato nel prontuario generale relativo all'art. 186, comma 7,del Codice della strada. Poiché non è stata accertata una distinta codifica ufficiale specificamente riservata al monopattino, l'associazione deve essere verificata nel gestionale effettivamente utilizzato prima dell'impiego operativo.

10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'inquadramento del monopattino nel sistema della circolazione stradale e il criterio dell'applicazione residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, paragrafo 4.4, e Titolo V, paragrafo 7.9. Per la disciplina speciale e i rapporti con il Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, paragrafo 7.15. Per l'accertamento, il rifiuto e le conseguenze penali si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo V, paragrafi 7.14-7.16, e Titolo VIII, paragrafi 10.22-10.23.

11. Fonti utilizzate per il controllo redazionale. Testo vigente dell'art. 186 del Codice della strada, dell'art. 186-bis del Codice della strada, dell'art. 224-ter del Codice della strada, dell'art. 379 del Regolamento e disciplina processuale richiamata. Le formulazioni della presente scheda sono autonome e devono essere verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 23 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, la legittimità e i presupposti dell'accertamento richiesto, gli atti attuativi e di prassi, la proprietà del mezzo e l'eventuale estraneità del terzo, nonché tutte le circostanze concretamente accertate. Le pene indicate si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata e sono applicate dall'autorità giudiziaria. Il codice Pro.Sa. deve essere verificato nel gestionale in uso. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale