PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L

Codice scheda: ME-EBBREZZA-03

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026

In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro commette il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada. La condotta è punita con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e con l'arresto da sei mesi a un anno. Se il monopattino appartiene al conducente, si procede al sequestro ai fini della confisca secondo l'art. 224-ter del Codice della strada; la confisca è esclusa quando il mezzo appartiene integralmente a persona estranea al reato. Non sono ammessi il pagamento in misura ridotta né la riduzione del 30 per cento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma incriminatrice e sanzionatoria: art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada.

Disciplina applicabile ai monopattini: art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e applicazione residuale delle disposizioni del Codice della strada compatibili con le caratteristiche del mezzo e con la disciplina speciale.

Accertamento del tasso alcolemico: art. 186, commi da 3 a 6, del Codice della strada e art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Sequestro e confisca: art. 186, comma 2, lettera c), art. 224-ter e, in quanto compatibile, art. 213 del Codice della strada.

Disciplina processuale: art. 220 del Codice della strada e disposizioni del codice di procedura penale.

Categorie soggette al tasso zero: art. 186-bis del Codice della strada, quando ne ricorrono i presupposti soggettivi.

PRECETTO

È vietato condurre il monopattino in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. La presente scheda riguarda esclusivamente il caso in cui sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, senza sinistro stradale e senza ulteriori circostanze aggravanti che richiedano una diversa qualificazione giuridica o una scheda dedicata.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • identità del conducente e sua eventuale appartenenza a una delle categorie indicate dall'art. 186-bis del Codice della strada;
  • presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza e circostanze che hanno determinato il controllo;
  • corretto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'accertamento mediante etilometro;
  • esito delle due misurazioni effettuate a distanza di almeno cinque minuti, con indicazione dell'ora e del valore di ciascuna prova;
  • superamento della soglia di 1,5 g/l secondo i risultati utilizzabili ai fini dell'inquadramento giuridico;
  • omologazione, verifiche e regolare funzionamento dell'etilometro, con acquisizione o indicazione dei dati identificativi dell'apparecchio;
  • eventuale coinvolgimento e responsabilità nella causazione di un sinistro stradale;
  • proprietà del monopattino, eventuale comproprietà e posizione del terzo che ne rivendichi l'appartenenza;
  • numero del contrassegno identificativo, se presente, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche del mezzo;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore del reato: conducente del monopattino al quale sia attribuibile la condotta e per il quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Natura dell'illecito: contravvenzione penale. Non deve essere redatto un verbale di contestazione amministrativa quale unico atto documentale della violazione; trovano applicazione gli adempimenti previsti per l'accertamento di un reato.

Esclusioni: la presente fattispecie non ricorre quando il valore accertato non supera 1,5 g/l oppure quando il fatto integra il distinto reato di rifiuto dell'accertamento. Il sinistro stradale, l'appartenenza alle categorie dell'art. 186-bis, la recidiva e le ulteriori circostanze aggravanti devono essere valutati separatamente.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola dell'apparecchio], previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, presentava un tasso alcolemico pari a [valore] g/l alle ore [ora] e pari a [valore] g/l alle ore [ora], con intervallo non inferiore a cinque minuti, così integrando il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada.

Formula integrativa relativa all'avviso difensivo: prima dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro, l'interessato veniva avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che ciò comportasse l'obbligo di attendere l'arrivo del professionista; l'interessato dichiarava [riportare la dichiarazione o la scelta effettuata].

Formula relativa alla proprietà e al sequestro: il monopattino risultava appartenere al conducente sulla base di [dichiarazioni, documentazione, acquisto, disponibilità qualificata e ulteriori elementi]. Si procedeva pertanto al sequestro del mezzo ai fini della confisca, ai sensi degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 224-ter del Codice della strada, redigendo separato verbale.

Formula alternativa in caso di appartenenza a terzo estraneo: il monopattino risultava appartenere integralmente a [generalità complete], persona estranea al reato, come comprovato da [indicare gli elementi acquisiti]; non si procedeva al sequestro finalizzato alla confisca e il mezzo veniva [affidato al proprietario o ad altra persona idonea/trasportato o custodito con modalità da specificare].

Codice Pro.Sa.: 3191 – codice generale riferito all'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada, da verificare nel gestionale in uso per la specifica applicazione al monopattino elettrico.

REGIME SANZIONATORIO

Natura della violazione reato contravvenzionale
Pena pecuniaria ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00
Pena detentiva arresto da sei mesi a un anno
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Riduzione del 30% entro cinque giorni non applicabile
Fatto commesso tra le ore 22 e le ore 7 l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà ai sensi dell'art. 186, comma 2-sexies, del Codice della strada; l'importo è determinato in sede giudiziaria
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, ferme le regole speciali sulla competenza per i minorenni
Sospensione della patente prevista dalla norma da uno a due anni; secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applica quando il reato è commesso alla guida di un monopattino conforme, per il quale non è richiesta la patente
Raddoppio della sospensione per veicolo di terzo previsto dalla norma generale, ma non concretamente applicabile quando il fatto è commesso con monopattino conforme che non richiede patente
Ritiro e sospensione cautelare della patente non si procede per questa sola violazione commessa alla guida di un monopattino conforme, non essendo la patente necessaria per la sua conduzione
Revoca per recidiva nel biennio prevista dalla norma generale; non applicabile alla violazione commessa con monopattino conforme, secondo il principio che esclude le misure sul titolo per i veicoli che non richiedono patente
Decurtazione di punti non prevista in relazione alla conduzione del monopattino, che non richiede patente
Sequestro del monopattino si procede ai fini della confisca quando il mezzo appartiene al conducente, secondo l'art. 224-ter del Codice della strada
Confisca disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; esclusa se il monopattino appartiene integralmente a persona estranea al reato
Lavoro di pubblica utilità può essere disposto dall'autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti dell'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada; è escluso quando il conducente ha provocato un incidente stradale

 

ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • documentare gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
  • identificare compiutamente il conducente e descrivere il mezzo;
  • descrivere i sintomi eventualmente rilevati e le circostanze che hanno determinato il controllo;
  • prima dell'etilometro, dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e documentare l'adempimento;
  • eseguire due determinazioni concordanti a distanza di almeno cinque minuti e allegare gli scontrini delle prove;
  • riportare marca, modello, matricola e dati di verifica dell'etilometro;
  • verificare la proprietà del monopattino mediante dichiarazioni, documenti d'acquisto, dati identificativi e ogni altro elemento disponibile;
  • se il mezzo appartiene al conducente, redigere il verbale di sequestro ai fini della confisca e curare affidamento, custodia e trasmissioni previste dall'art. 224-ter del Codice della strada;
  • se è prospettata l'appartenenza a un terzo, identificarlo e acquisire gli elementi idonei a verificarne la proprietà e l'estraneità al reato;
  • procedere agli adempimenti di polizia giudiziaria, compresa l'identificazione, l'elezione o dichiarazione di domicilio, la nomina del difensore e la comunicazione della notizia di reato;
  • accertare e documentare l'eventuale sinistro e ogni ulteriore violazione concorrente.

Avviso della facoltà di assistenza difensiva: deve essere dato prima dell'accertamento tecnico mediante etilometro. La facoltà di farsi assistere non comporta l'obbligo di attendere l'arrivo del difensore quando l'atto deve essere compiuto senza ritardo.

Due misurazioni: ai fini dell'accertamento quantitativo devono essere eseguite due determinazioni concordanti a distanza di almeno cinque minuti. Entrambi i risultati, con i rispettivi orari, devono essere riportati negli atti e documentati mediante gli scontrini prodotti dall'apparecchio. Se le due prove ricadono in differenti fasce penali, la qualificazione deve rispettare i principi probatori e il favor rei.

Analisi presso struttura sanitaria: quando ricorrono i presupposti di legge, in particolare in occasione di cure mediche conseguenti a sinistro, l'accertamento può essere eseguito secondo le modalità previste dall'art. 186, comma 5, del Codice della strada, nel rispetto delle garanzie procedurali applicabili.

Proprietà del monopattino: il monopattino è normalmente un bene mobile non registrato. Il possesso da parte del conducente costituisce un elemento rilevante per ricostruirne l'appartenenza, ma devono essere raccolte e verbalizzate le dichiarazioni e le prove disponibili. La mera affermazione dell'altrui proprietà non deve essere recepita senza verifica; al contrario, l'appartenenza integrale a un terzo estraneo, se comprovata, esclude il sequestro finalizzato alla confisca.

Comproprietà: la presenza di un comproprietario estraneo non esclude automaticamente la confisca, poiché l'eccezione prevista dalla legge riguarda l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. Ogni situazione di comproprietà deve essere documentata e sottoposta alle valutazioni dell'autorità competente.

Patente di guida: la patente non è richiesta per condurre un monopattino conforme alla disciplina speciale. La contravvenzione e la confisca del mezzo restano configurabili, ma non devono essere applicati il ritiro immediato, la sospensione, la sospensione cautelare o la revoca della patente per il solo fatto qui considerato. L'eventuale possesso di una patente per altre categorie non muta tale conclusione.

Codici unionali 68 e 69 e revisione della patente: l'art. 186, commi 9-ter e 9-quater, del Codice della strada stabilisce, dopo la condanna per la lettera c), l'apposizione sulla patente italiana dei codici 68 e 69 per almeno tre anni, decorrenti dalla restituzione del titolo, e la revisione della patente. Poiché la norma utilizza la formula «è sempre disposto», mentre la giurisprudenza esclude sospensione e revoca quando il reato è commesso con un veicolo che non richiede abilitazione, la sua concreta applicazione alla condanna originata dalla guida di un monopattino deve essere rimessa alle determinazioni delle competenti autorità giudiziaria e amministrativa e verificata alla luce della prassi e della giurisprudenza aggiornate. L'operatore non deve applicare automaticamente tali prescrizioni sul posto.

Conducente minorenne: trattandosi di reato, non trova applicazione il meccanismo dell'art. 2 della legge n. 689/1981 previsto per gli illeciti amministrativi. Se il conducente ha compiuto quattordici anni ma non diciotto, devono essere osservate le regole penali e processuali minorili e interessate le autorità giudiziarie competenti. Le pene sono inoltre aumentate da un terzo alla metà ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, del Codice della strada e il conseguimento della patente B è differito sino al compimento del ventunesimo anno.

Sinistro stradale: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le pene sono raddoppiate e trovano applicazione le ulteriori conseguenze previste dall'art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada. Il caso non deve essere trattato mediante la presente scheda base.

Concorso con altre violazioni: devono essere autonomamente valutate e documentate le ulteriori condotte accertate, quali mancanza del casco, trasporto di passeggeri, uso di dispositivi elettronici, circolazione in ambito non consentito o difetti dei requisiti del mezzo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Comunicazione della notizia di reato: gli atti devono essere trasmessi senza ritardo alla Procura della Repubblica competente, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e dell'art. 220 del Codice della strada.

Trasmissione del verbale di sequestro: copia del verbale deve essere trasmessa, unitamente al rapporto e tramite il comando o ufficio di appartenenza, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, secondo l'art. 224-ter, comma 1, del Codice della strada.

Pagamento: non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del Codice della strada; la pena è determinata dall'autorità giudiziaria.

Ricorsi amministrativi: non sono applicabili il ricorso al Prefetto e l'opposizione al Giudice di pace previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie. Avverso il sequestro è ammessa l'opposizione prevista dall'art. 224-ter, comma 5, del Codice della strada; le contestazioni relative al reato sono esercitate nel procedimento penale.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Applicabilità dell'art. 186 al monopattino. La disciplina penale della guida in stato di ebbrezza trova applicazione anche alla conduzione del monopattino, in ragione della sua partecipazione alla circolazione stradale e dell'applicazione residuale delle norme compatibili. La mancanza dell'obbligo di patente non esclude il reato né la misura riguardante il mezzo.

2. Sequestro e confisca del monopattino. La lettera c) collega la confisca al veicolo con il quale è stato commesso il reato e non la limita ai veicoli soggetti a immatricolazione. Ne consegue che anche il monopattino appartenente al responsabile deve essere sequestrato secondo l'art. 224-ter. La proprietà e l'eventuale estraneità del terzo devono essere specificamente accertate e documentate.

3. Differenza rispetto alle conseguenze sulla patente. Il sequestro e la confisca hanno per oggetto il mezzo materialmente utilizzato e rimangono compatibili con la fattispecie; la sospensione e la revoca della patente presuppongono invece che per la conduzione del veicolo sia richiesto un titolo abilitativo e non si applicano al monopattino conforme.

4. Esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 9-bis, l'esito positivo determina l'estinzione del reato e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. Il beneficio è concedibile una sola volta ed è escluso se il conducente ha provocato un incidente.

5. Codice Pro.Sa. Il codice 3191 è riportato nel prontuario generale relativo all'art. 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada. Poiché non è stata accertata una distinta codifica ufficiale specificamente riservata al monopattino, l'associazione deve essere verificata nel gestionale effettivamente utilizzato prima dell'impiego operativo.

6. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'inquadramento del monopattino nel sistema della circolazione stradale e il criterio dell'applicazione residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, paragrafo 4.4, e Titolo V, paragrafo 7.9. Per la disciplina speciale e i rapporti con il Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, paragrafo 7.15. Per la responsabilità, l'accertamento e le conseguenze della guida in stato di ebbrezza si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo V, paragrafi 7.14-7.16, e Titolo VIII, paragrafi 10.22-10.23.

7. Giurisprudenza. Sull'applicabilità del reato al monopattino e sull'esclusione della sospensione o revoca della patente per i mezzi che non richiedono abilitazione si vedano Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023, Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 37391/2025 e Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 18161/2026.

8. Fonti utilizzate per il controllo redazionale. Testo vigente dell'art. 186 del Codice della strada, dell'art. 186-bis del Codice della strada, dell'art. 224-ter del Codice della strada, dell'art. 379 del Regolamento e disciplina processuale richiamata. Le formulazioni della presente scheda sono autonome e devono essere verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la proprietà del mezzo e l'eventuale estraneità del terzo, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Le pene indicate si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata e sono applicate dall'autorità giudiziaria. Il codice Pro.Sa. deve essere verificato nel gestionale in uso. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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