Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 23121 del 13 luglio 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23121 del 13/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 2 e 142 Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Limiti di velocità - Rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata con installazione di postazione fissa automatica - Strada come extraurbana secondaria - Banchina - Requisiti strutturali - Ai fini della legittima installazione di postazioni fisse di rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata, la classificazione di una strada come extraurbana secondaria non può fondarsi sul solo decreto prefettizio, ma richiede l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti strutturali previsti dall'art. 2, comma 3, lett. C), C.d.S..
RITENUTO IN FATTO
1. La controversia trae origine dall'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso il verbale di accertamento n. (Omissis), elevato dalla polizia Municipale del Comune di (Omissis) per violazione dell'art. 142, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, "CdS"), in relazione al superamento del limite di velocità di 50 km/h accertato in data 31.05.2020, mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronica della velocità (Autovelox) installato su strada secondaria extraurbana (S.P. n. 14 "Traversa dei Monti", al km (Omissis) dir. (Omissis)), previa autorizzazione mediante decreto emesso dal Prefetto di Siena.
Il Giudice di Pace di (Omissis) aveva accolto l'opposizione e annullato il verbale di contestazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di (Omissis) innanzi al Tribunale di Siena, sostenendo che il tratto stradale interessato dovesse qualificarsi come strada extraurbana secondaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. C), CdS, con conseguente legittimità del decreto prefettizio n. 27800 del 12/11/2014 autorizzativo dell'installazione dell'Autovelox.
Il Tribunale adito - con sentenza n. 1091/2022 - rigettava il gravame ritenendo che il tratto stradale interessato, sul quale era avvenuto il rilevamento della velocità mediante Autovelox, non potesse essere qualificato come "strada extraurbana secondaria" ai fini della legittima installazione di postazioni fisse automatiche di rilevazione della velocità senza obbligo di contestazione immediata.
La decisione del secondo giudice si fondava sul principio per cui, ai fini della legittima installazione di apparecchiature fisse di rilevamento della velocità senza obbligo di contestazione immediata, la classificazione della strada come extraurbana secondaria non può essere desunta in via meramente formale, ma richiede la concreta sussistenza dei requisiti strutturali previsti dall'art. 2, comma 3, lett. C, CdS. Tra tali requisiti rientra la presenza di banchine in senso proprio, dovendosi intendere per tali, non già ogni spazio laterale alla carreggiata, ma soltanto lo spazio esterno alla carreggiata, interno alla sede stradale, libero da ingombri e dotato di larghezza sufficiente a consentire l'effettivo passaggio dei pedoni o la sosta di emergenza (Cass. n. 15827/2022, Cass. n. 12864/2022; Cass. n. 16622/2019). Ne consegue che, ove la banchina abbia dimensioni talmente ridotte da risultare inidonea allo svolgimento di tali funzioni - come nel caso di specie, in cui la CTU aveva accertato una larghezza di circa 60 cm in presenza di guard rail - difetta un elemento essenziale della categoria viaria, con conseguente illegittimità dell'accertamento della velocità mediante postazione fissa non presidiata e senza contestazione immediata.
2. La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione dal Comune di (Omissis), e il ricorso è affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (Soggetto 1).
In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 del CdS, in relazione all'art. 4 D.L. n. 121/2002 e agli artt. 200 e 201 del CdS (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.).
Il Comune di (Omissis) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della disciplina del codice della strada in tema di classificazione delle strade e di legittima installazione di dispositivi fissi di rilevazione della velocità senza contestazione immediata. La doglianza investe, in particolare, l'affermazione del Tribunale di Siena secondo la quale il tratto della S.P. 14 ove transitava il sanzionato e dove era collocato l'autovelox non sarebbe qualificabile come "strada extraurbana secondaria" per difetto di una banchina idonea ad assolvere anche la funzione di sosta di emergenza.
Il Comune ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato il requisito dimensionale (circa 60 cm nel tratto di strada ove è avvenuta la contestazione) e funzionale della banchina (passaggio dei pedoni e sosta di emergenza), nonostante la consulenza tecnica d'ufficio avesse concluso che la strada oggetto di causa aveva le caratteristiche tecniche proprie della strada extraurbana secondaria, essendo costituita da una carreggiata con una corsia per ciascun senso di marcia e da banchine ai lati delle corsie.
Il ricorso sostiene, in diritto, che la nozione di banchina non impone una larghezza minima inderogabile, né richiede che essa sia idonea alla sosta di emergenza dei veicoli.
A fondamento di tale assunto si richiama l'art. 3 del CdS, che definisce la banchina come la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e gli elementi longitudinali esterni, nonché l'art. 141 del Reg. esec. cod. strada, relativo alle strisce di margine della carreggiata. Da tale quadro normativo, confermato dagli artt. 157, 158 e 190 del CdS, il ricorrente trae la conclusione che la banchina sia spazio esterno alla carreggiata, non destinato alla circolazione veicolare, ma al transito dei pedoni, sicché, in assenza di una prescrizione normativa di larghezza minima, sarebbe sufficiente la sua idoneità al passaggio pedonale.
Il ricorso contrappone alla lettura seguita dal Tribunale di Siena un diverso indirizzo di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 8934 del 29/03/2019 e Cass. Sez. 2, n. 21604 del 28/07/2021), che non assume nella destinazione ordinaria della banchina la sosta dei veicoli, neppure d'emergenza, e che l'eventuale uso occasionale per soste emergenziali non ne muti la destinazione propria, ossia di sicurezza del transito pedonale e di delimitazione della carreggiata.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che il sistema delineato dal CdS è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3701 del 15/02/2011).
In particolare, il CdS - con la previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione al codice della strada mediante la postazione di un Autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. A, B, C e D; ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 412 dell'08/01/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21894 del 02/08/2024, Rv. 672177-01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568-01).
1.2. Nel caso di specie, la questione controversa attiene all'interpretazione della norma classificatoria della tipologia di strada ove è stata commessa l'infrazione, qualificata dal decreto prefettizio quale "strada secondaria extraurbana" (art. 2, comma 3 lett. C, CdS), per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel concorso degli altri presupposti che l'art. 4 D.L. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della stessa Pubblica Amministrazione.
Sul tema, questa Corte ha ribadito in più occasioni che: il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena di carenza di motivazione (ex multis: Cass. n. 412 del 2025, cit.; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020), deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada; è necessario che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada extraurbana come secondaria interessi tutta strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità; per banchina deve considerarsi uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cui dimensione è determinata con D.M. prot. 6782 del 05.011.2001 e ss.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per la costruzione dei nuovi (cfr., sebbene con riferimento alle strade urbane a scorrimento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339-01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1347 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1805 del 20/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22872 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Rv. 664613-01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15827 del 17/05/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10326 del 29/05/2020).
Da quanto sopra deriva che una banchina di ridottissima larghezza - come quella insistente sulla strada extraurbana secondaria "Traversa dei Monti" nel Comune di (Omissis) - non può considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, in generale, risponde alle caratteristiche imposte dal codice della strada; ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di "strada extraurbana secondaria", dovendo perciò considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada extraurbana che non abbia tutte le caratteristiche "minime" della "strada extraurbana secondaria", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. C, del citato art. 2 del CdS.
1.3. Il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 450,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2026.
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