Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 21861 del 26 giugno 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21861 del 26/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 41, 45, 146 e 201 Codice della strada - Intersezione semaforizzata - Proseguimento della marcia nella corsia destinata alla svolta con luce semaforica rossa per il relativo senso di marcia e verde per i veicoli diretti - Rilevamento mediante sistema PARVC - Apparecchio privo di omologazione - E' illegittimo l'accertamento eseguito con dispositivo soltanto approvato e non omologato, restando assorbita la questione concernente la legittimità dell'impiego del sistema anche per rilevare l'inosservanza della segnaletica di corsia, oltre al mero passaggio con semaforo rosso.
RITENUTO IN FATTO
Il Comune di (Omissis) notificava alla (Soggetto 1) Sas di (Soggetto 2) E C. tre verbali con i quali contestava alla società la medesima condotta, ossia la violazione dell'art. 41 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, 'CdS') avvenuta in data 30.08.2017 e, con riferimento all'art. 146, comma 2, CdS, la mancata osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale all'intersezione semaforizzata, per avere oltrepassato l'incrocio proseguendo la propria marcia dritto e con luce semaforica verde, seppur percorrendo la corsia destinata alla svolta a sinistra, avente luce semaforica rossa.
I verbali specificavano che "la violazione accertata a norma di legge è stata confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a posto fisso mod. PA-RVC per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso (Omissis)".
La (Soggetto 1) Sas impugnava i verbali avanti al Giudice di pace di (Omissis), che accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava i tre verbali.
La pronuncia veniva impugnata dal Comune di (Omissis) innanzi al Tribunale di (Omissis), che rigettava il gravame sostenendo l'illegittimità dell'utilizzo del sistema PARVC per le seguenti ragioni: il sistema è risultato approvato solo per il rilevamento digitale ed automatico delle infrazioni al semaforo rosso, non per l'errato utilizzo della corsia di transito, la cui contestazione potrebbe essere mossa in modo discrezionale su scelta dell'Ente; inoltre, non risulta omologato e non opera in modo diretto, ma tramite l'ausilio di terzi che ricevevano le immagini, in contrasto a quanto previsto dall'art. 146 del CdS; infine, l'apparecchio non poteva nemmeno essere installato in quel tratto stradale che non risultava essere "tratta urbana" all'epoca delle infrazioni, e la cui installazione non trovava fondamento in un provvedimento dell'autorità amministrativa.
Liquidava, quindi, le spese di lite a carico del Comune di (Omissis) in Euro 2.800,00.
La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dal Comune di (Omissis), e il ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste (Soggetto 1) Sas di (Soggetto 2) E C. con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 90, 99, 112 c.p.c., nonché all'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011.
Il Comune ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha pronunciato con riferimento a vizi estranei al thema decidendum, oggettivamente nuovi e diversi da quelli prospettati con il ricorso in primo grado, atteso che nessuno dei motivi del ricorso di primo grado ha denunciato, neppure incidentalmente, le modalità di funzionamento, né l'illegittimità dell'installazione dell'apparecchio rilevatore su quel tratto di strada, essendosi l'opponente limitata, nell'impugnazione dei tre verbali, a censurare gli atti con i seguenti quattro motivi: l'erronea applicazione dell'art. 41 del CdS (rif. Art. 146, comma 2 CdS); l'utilizzo dell'apparecchiatura a posto fisso mod. PARVC per sanzionare le condotte di cui all'art. 146, comma 2, CdS, la contraddittorietà della segnaletica preventiva di semaforo controllato, l'eccessività della sanzione a fronte dell'unicità della condotta censurabile e della buona fede del ricorrente.
1.1. Il motivo è infondato.
Come si evince dal secondo motivo d'appello riportato nel ricorso, la società opponente aveva contestato innanzi al primo giudice l'utilizzo del sistema di rilevamento a distanza mod. PARVC, con riferimento alla sanzione contestata ex art. 146, comma 2, CdS: tanto è sufficiente per consentire ai giudici del merito ogni verifica della legittimità dell'utilizzo dell'apparecchio - legittimità dell'installazione su strada extraurbana, funzionamento dell'impianto, sua omologazione - sì da rendere necessario l'espletamento della CTU (sulla base delle argomentazioni dell'opponente: v. sentenza pag. 3, rigo 16), rispetto al quale - come evidenziato in sentenza (pag. 3, 3 capoverso) e in controricorso (pag. 5, 1 capoverso) - il Comune non si era opposto.
In definitiva, il giudice d'appello ha ricostruito i fatti di causa e interpretato la domanda nei limiti consentiti dalla legge (art. 112 c.p.c.), non avendo alterato alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), né attribuito o negato ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (ex multis di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024, Rv. 670531 - 01; Cass. Sez. L, n. 5832 del 03/03/2021).
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 115 c.p.c., nonché agli artt. 1362, 1363 ss. c.c., nonché agli artt. 41, 146, 201, comma 1-quater CdS.
Sostiene il ricorrente che il decreto prot. n. (Omissis) del 03.04.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato espressamente il sistema PARVC anche per la rilevazione delle infrazioni di cui all'art. 146 del Codice strada, in totale contrasto con quanto affermato (e supposto) dalla sentenza impugnata, come risulta univocamente dalla sua formulazione (riportata in ricorso), che non consente altra interpretazione.
In tesi, la distinzione operata dalla sentenza impugnata tra "passaggio con semaforo rosso" ed "erroneo utilizzo della corsia di transito con semaforo rosso" restringe ingiustificatamente l'utilizzo del sistema PARVC alla prima infrazione (escludendo la rilevazione delle infrazioni per erroneo utilizzo della corsia di transito), oltre ad essere priva di fondamento normativo ai sensi degli artt. 141, 146 e 201, comma 1-quater CdS, essendo entrambe le fattispecie sussumibili nella "prosecuzione della marcia con segnale di divieto" ex art. 146, comma 3, CdS.
2.1. Per ragioni di priorità logica sarà esaminato con precedenza il terzo motivo, il cui accoglimento determinerà l'assorbimento del presente mezzo di gravame.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 41, 146, 201 commi 1 bis e 1-quater CdS, nonché in relazione agli artt. 192 e 345 del Regolamento di esecuzione del CdS.
Il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il sistema PARVC sarebbe illegittimo in quanto "non risulta omologato e non opera in modo diretto, ma tramite l'ausilio di terzi che" ricevevano le immagini in contrasto a quanto previsto dall'art. 146 del CdS.
Quanto alla necessità dell'omologazione, osserva il ricorrente che l'affermazione in sentenza è smentita dall'art. 201, comma 1-quater CdS (oltre che dall'art. 192, comma 1, del Regolamento di esecuzione del CdS), dalla cui formulazione letterale si evince che il legislatore ha equiparato, ai fini della rilevazione delle infrazioni, l'omologazione all'approvazione ministeriale (esito ermeneutico confermato dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registro Ufficiale (Omissis) e dalla giurisprudenza di legittimità); quest'ultima peraltro pacificamente ottenuta con decreto prot. n. (Omissis) del 03.04.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quanto, poi, alle modalità di funzionamento del sistema PARVC, ha accertato la CTU che esso invia le fotografie dell'infrazione ad un centro elaborazione dati che, a sua volta, le rende visibili sul software in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, i cui agenti le verificano e redigono il verbale di accertamento. Osserva il ricorso che tale modalità opera "in modo diretto", seppure automatico (in conformità al decreto di approvazione dell'apparecchio), e non integra - come invece sostenuto in sentenza, con motivazione perplessa ed apparente - un funzionamento "con l'ausilio di terzi" in violazione dell'art. 146 del Codice Strada.
3.1. Il terzo motivo è infondato.
Sulla questione della non necessità dell'omologazione, premesso che è pacifica nel caso di specie la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento a carico di (Soggetto 1) Sas, questa Corte ha di recente stabilito che, sul piano giuridico, la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale lo strumento in questione era stato incontestabilmente assoggettato con decreto di approvazione MIT prot. n. (Omissis) del 03.04.2013) non è equipollente all'omologazione.
Tanto sulla base di due argomentazioni indiscutibili: la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, CdS parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 del CdS, con riguardo ai tratti autostradali).
La seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, CdS) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: "L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...)". Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: "Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2". Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: "Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 - 01; conf.: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025; Sez. 2, Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492 del 24/07/2024).
3.2. Dall'illegittimità dell'utilizzazione di un apparecchio approvato ma non omologato discende il logico assorbimento sia della questione della conformità tecnica del sistema PARVC rispetto alla necessaria valutazione dell'infrazione da parte della polizia (sollevata con una seconda censura nel terzo motivo del ricorso); sia la diversa questione, sollevata con il secondo motivo del ricorso, riguardante l'ingiustificata restrizione dell'utilizzo del sistema PARVC al solo passaggio con semaforo rosso e non anche all'erroneo utilizzo della corsia di transito con semaforo rosso.
4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 116, 132, 195, c.p.c., nonché in relazione agli artt. 3, 201, comma 1-quater CdS.
Lamenta il ricorrente che la qualificazione della strada come "tratta extraurbana" operata dalla sentenza in difformità dall'accertamento peritale, senza alcuna menzione delle ragioni per cui debba essere ritenuto erroneo ma semplicemente ignorato senza motivazione, si è tradotta quindi nella affermazione di illegittimità del dispositivo PARVC in contrasto con l'art. 201, comma 1 quater CdS il quale, invece, consente l'installazione di dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni alla segnaletica stradale su tratta urbana a prescindere da ogni altra valutazione e senza necessità di alcuna specifica valutazione.
4.1. Avendo il Collegio rigettato il terzo motivo, anche il quarto si dichiara assorbito.
5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 10, 91, 132 c.p.c., 13, comma 6, legge 247/2012, nonché agli artt. 4, comma 1, 5, comma 1 decreto Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55 e ss. mod., allegato n. 1, nella versione applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche operate dal D.M. 13.08.2022, n. 147.
Rileva il Comune ricorrente che il valore della causa si determina dalla domanda che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, per pacifica giurisprudenza coincide con l'entità della sanzione, nel caso di specie ammontante a Euro 216,00.
5.1. Il motivo merita accoglimento.
Dai tre verbali di infrazione prodotti in atti (ai quali questa Corte direttamente accede in virtù della natura del vizio processuale fatto valere) risulta con chiarezza che le sanzioni irrogate ammontano complessivamente ad un massimo di Euro 216,00.
Anche a voler attribuire alla difesa i valori massimi per le quattro fasi del giudizio all'interno del primo scaglione (considerato il valore della causa inferiore a Euro 1.100,00, all'interno delle nuove tariffe vigenti), le spese di lite riconoscibili avrebbero dovuto essere contenute entro Euro 994,00.
Non è, dunque, comprensibile la liquidazione di complessivi Euro. 2.800,00, in assenza di motivazione, anche sulla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'odierna resistente in sede di opposizione (come dichiarato
in controricorso, punto 103, pag. 33).
La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio la determinazione trasparente delle spese di lite entro i limiti tariffari.
6. In definitiva, il Collegio accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbiti i restanti.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale Ordinario di (Omissis) in persona di diverso magistrato, il quale si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale Ordinario di (Omissis) in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2026.
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