FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
RIFORMA CARTABIA E SINISTRI STRADALI – QUANDO LE LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME SONO PROCEDIBILI D’UFFICIO
⚖️ La Riforma Cartabia e il nuovo regime di procedibilità
La c.d. “Riforma Cartabia”, attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha inciso in maniera significativa sul regime di procedibilità di numerosi reati, introducendo, per quanto di specifico interesse in materia di circolazione stradale, la procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis del c.p..
Il principio è oggi espresso dall’ultimo comma dell’art. 590-bis del c.p.: il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti contemplate dal medesimo articolo. Ne consegue che, nella gestione di un sinistro stradale dal quale siano derivate lesioni riconducibili alle categorie penalistiche delle lesioni gravi o gravissime, non è sufficiente accertare l’entità delle lesioni per stabilire il regime di procedibilità: occorre verificare se il fatto integri una delle fattispecie aggravate che determinano la procedibilità d’ufficio.
🔎 Lesioni gravi e gravissime: attenzione alla durata della prognosi
Un primo chiarimento assume particolare importanza sul piano operativo. La distinzione tra lesioni personali gravi e gravissime non può essere sintetizzata attraverso l’equazione “prognosi da 21 a 40 giorni = lesioni gravi” e “prognosi oltre 40 giorni = lesioni gravissime”.
Le qualificazioni di lesione grave e gravissima sono quelle stabilite dal codice penale e dipendono dalla ricorrenza dei rispettivi presupposti normativi. La durata della malattia costituisce quindi soltanto uno degli elementi che possono assumere rilievo nella qualificazione giuridica della lesione. La prognosi superiore a quaranta giorni costituisce, in particolare, un parametro della lesione grave e non trasforma automaticamente la lesione in gravissima.
Per l’operatore chiamato a intervenire sul sinistro ciò comporta la necessità di tenere distinti due piani: la qualificazione penalistica delle lesioni e, una volta verificata la riconducibilità del fatto all’art. 590-bis del c.p., l’individuazione dell’eventuale circostanza aggravante dalla quale dipende anche il regime di procedibilità.
🚗 Quando permane la procedibilità d’ufficio
Per quanto riguarda la circolazione stradale, la procedibilità d’ufficio permane innanzitutto nelle ipotesi aggravate connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Rientrano in tale ambito la guida nelle condizioni previste dall’art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S., nonché le ulteriori ipotesi contemplate dai commi 3 e 4 dell’art. 590-bis, nelle quali assume rilievo lo stato di ebbrezza corrispondente all’art. 186, comma 2, lettera b), con la disciplina specificamente prevista per determinate categorie di conducenti indicate dall’art. 186-bis C.d.S..
È ugualmente procedibile d’ufficio l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 590-bis del c.p. relativa alla guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Su questo punto è necessario tenere conto della legge 25 novembre 2024, n. 177: mentre l’art. 187 C.d.S. è stato modificato eliminando dalla propria fattispecie il precedente riferimento allo stato di alterazione psicofisica, l’art. 590-bis del c.p. conserva tale requisito nell’aggravante relativa alle lesioni personali stradali.
🚗 Velocità, semaforo rosso, contromano, inversione e sorpasso
Il quinto comma dell’art. 590-bis del c.p. individua ulteriori condotte che determinano un trattamento aggravato e, conseguentemente, la procedibilità d’ufficio. Vi rientra il conducente che, in un centro urbano, proceda ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure che, su strada extraurbana, superi di almeno 50 km/h la velocità massima consentita.
Rientrano inoltre nelle fattispecie aggravate l’attraversamento di un’intersezione con il semaforo disposto al rosso e la circolazione contromano, nonché la manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Queste condotte sono descritte direttamente dall’art. 590-bis del c.p.. Gli articoli del Codice della strada che disciplinano velocità, segnalazioni semaforiche, posizione dei veicoli sulla carreggiata, sorpasso e manovre – tra i quali gli artt. 142, 143, 148 e 154 C.d.S. – rappresentano pertanto utili riferimenti sistematici e operativi, ma non sostituiscono la verifica degli specifici elementi descritti dalla norma penale.
⚖️ Patente e assicurazione: le ulteriori circostanze aggravanti
La procedibilità d’ufficio ricorre inoltre quando il fatto sia commesso da una persona non munita di patente di guida oppure con patente sospesa o revocata. Analoga conseguenza deriva dal fatto commesso utilizzando un veicolo a motore di proprietà dell’autore quando tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Anche in questo caso è importante una lettura rigorosa della disposizione: per l’aggravante assicurativa non è sufficiente che il veicolo coinvolto sia privo di copertura assicurativa, poiché la norma richiede anche che il mezzo sia di proprietà dell’autore del fatto. Gli artt. 116 e 193 C.d.S. costituiscono, rispettivamente, i principali riferimenti operativi in materia di patente e assicurazione obbligatoria.
📌 Il principio operativo: la procedibilità va verificata sul fatto concreto
Il dato operativo fondamentale può essere così sintetizzato: lesioni personali stradali gravi o gravissime non significa automaticamente procedibilità d’ufficio. Dopo la Riforma Cartabia occorre verificare, in primo luogo, se le lesioni siano effettivamente qualificabili come gravi o gravissime secondo i parametri penalistici e, successivamente, se ricorra almeno una delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis del c.p..
In assenza di tali aggravanti, opera il regime della querela della persona offesa; quando, invece, ne ricorra una, permane la procedibilità d’ufficio. Per l’operatore di polizia stradale diventa quindi essenziale documentare sin dalle prime attività gli elementi potenzialmente rilevanti: condizioni del conducente, eventuale stato di ebbrezza o alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti, dinamica e specifiche modalità della condotta di guida, situazione della patente e, quando pertinente, proprietà e copertura assicurativa del veicolo.
🔎 Le modifiche successive alla Riforma Cartabia
Il quadro normativo non è rimasto immutato dopo il 2022. La legge 26 settembre 2023, n. 138 ha esteso l’art. 590-bis del c.p. alle lesioni personali nautiche gravi o gravissime, mantenendo il criterio della procedibilità a querela in assenza delle circostanze aggravanti. La presente analisi resta tuttavia circoscritta alla componente stradale della disposizione.
La legge 25 novembre 2024, n. 177 ha poi inciso nuovamente sul sistema, intervenendo, tra l’altro, sul rapporto tra guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e fattispecie aggravata dell’art. 590-bis del c.p., nonché introducendo nel primo comma l’ipotesi dell’abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando ne consegua un incidente stradale produttivo di lesioni personali. Quest’ultima previsione, essendo inserita nel primo comma, non deve essere confusa con le circostanze aggravanti che determinano la procedibilità d’ufficio.
📌 Conclusioni
La Riforma Cartabia ha dunque modificato un aspetto di immediata rilevanza nell’attività conseguente ai sinistri stradali: la gravità della lesione individua l’ambito applicativo dell’art. 590-bis del c.p., ma non basta, da sola, a determinare la procedibilità d’ufficio. Quest’ultima dipende dalla presenza delle circostanze aggravanti previste dalla disposizione.
La corretta qualificazione del fatto richiede pertanto una verifica progressiva: natura grave o gravissima delle lesioni, eventuale presenza delle condizioni aggravanti e conseguente individuazione del regime di procedibilità. Una distinzione particolarmente importante per gli organi di polizia stradale, perché incide direttamente sulla gestione degli accertamenti e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto fin dalle prime fasi dell’intervento.
TABELLA
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2, c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 590-bis, comma 2, c.p.). A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, tale previsione non contiene più, per questa specifica ipotesi, il precedente rinvio testuale all'art. 187 del C.d.S.;
- dalla guida di un veicolo a motore da parte di uno dei conducenti indicati nell'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del C.d.S., in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b), del C.d.S. (art. 590-bis, comma 3, c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b), del C.d.S., fuori dei casi previsti dal comma 3 (art. 590-bis, comma 4, c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore procedendo, in un centro urbano, ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero, su strade extraurbane, ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 5, n. 1, c.p.; cfr. art. 142 C.d.S.);
- dall'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero dalla circolazione contromano con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, n. 2, c.p.; cfr. art. 41, art. 146 e art. 143 C.d.S.);
- dall'effettuazione, con un veicolo a motore, di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ovvero dal sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (art. 590-bis, comma 5, n. 3, c.p.; cfr. art. 154, art. 148, art. 40 e art. 146 C.d.S.);
- quando il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida oppure con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, c.p.; cfr. art. 116 C.d.S.);
- quando il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria (art. 590-bis, comma 6, c.p.; cfr. art. 193 C.d.S.).
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