REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 5. Segnali luminosi
(Art. 41 Codice della Strada)

Articolo 163 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Lanterne semaforiche per velocipedi

(Vedi art. 041 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 41 del Codice della Strada)

   1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
      a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
      b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
      c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
   2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (Figure II.456 e II.457).
   3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
      a) bicicletta verde;
      b) bicicletta gialla;
      c) bicicletta rossa.
   4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

 

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