Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 4693 del 14 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 4693 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis, 216 e 218 del Codice della Strada - Ricorso in sede giurisdizionale - Ritiro e sospensione della patente di guida - Natura della competenza del giudice di pace - La competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro e, ovviamente, quella minore della sospensione della patente di guida.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Caserta, investito dall'opposizione avanzata da C. P. avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Caserta aveva disposto la sospensione della di lui patente di guida per violazione del codice della strada, declinò la propria competenza in favore del Tribunale;

che il Tribunale di Caserta, davanti al quale la causa è stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del primo Giudice;

considerato che deve affermarsi la competenza del Giudice di pace, avendo questa Corte da tempo precisato che la competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro della patente e, ovviamente, quella minore della sospensione (cfr., ex multis, Cass. n. 14932 del 2005, Cass. n. 10261 del 2018, Cass. n. 32243 del 2018, Cass. n. 7460 del 2019);

che non v'è materia di statuizione sul capo delle spese poichè le parti non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

Accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Caserta, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022.

 

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