Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 2008 del 23 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2008 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Ricorso in Appello - Dichiarazione di inammissibilità in appello - Inosservanza del giudice di appello - L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione, costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità deducibile per cassazione, senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.


FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1090/2020 il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava il ricorso proposto da (Soggetto 1) e (Soggetto 2) avverso il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada, per eccesso di velocità misurato con apparecchio di rilevamento a distanza. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di (Omissis) dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dai predetti (Soggetto 1) e (Soggetto 2) avverso la decisione di prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (Soggetto 1) e (Soggetto 2), affidandosi a tre motivi.

L'Ufficio Territoriale del Governo di (Omissis), intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il Relatore ha proposto l'inammissibilità del ricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di appello abbia ravvisato l'inammissibilità dell'impugnazione, senza prima sentire le parti sull'opzione decisoria prescelta e comunque in violazione del modello procedimentale, avendo il giudice del gravame dichiarato inammissibile l'appello dopo l'inizio della trattazione della causa.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'erronea qualificazione del provvedimento impugnato come ordinanza, avendo comunque il Tribunale esaminato nel merito le censure proposte con l'atto di appello.

Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti contestano l'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.

La prima censura è parzialmente fondata.

Il Tribunale ha pronunciato ordinanza di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., discostandosi, in tal modo, dal modello procedimentale delineato dalla legge. Va, sul punto, ribadito il principio per cui "L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021, Rv. 661811; cfr. anche, negli stessi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 26/06/2020, Rv. 658020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10409 del 01/06/2020, Rv. 657870; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016, Rv. 641445).

Ne' è possibile valorizzare il fatto che il Tribunale ha, comunque, esaminato i motivi di appello, da un lato in quanto il loro scrutinio è stato condotto al limitato fine di motivare la ravvisata inammissibilità del gravame, e dall'altro lato in quanto la statuizione finale assunta dal giudice di merito ha influito sul dispositivo perché non è stata di rigetto, ma - appunto - di inammissibilità, proprio ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (cfr. pagina finale del provvedimento impugnato).

In proposito, va osservato che il principio, affermato da questa Corte, per cui è inammissibile per, carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui si denunci esclusivamente l'avvenuto rilievo, da parte del giudice di appello e nella motivazione del provvedimento conclusivo del giudizio di seconda istanza, dell'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, vale soltanto nei casi in cui tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca, quindi, un obiter dictum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio sia, in realtà, l'infondatezza nel merito del gravame stesso (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017, Rv. 647172 e Cass. conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22782 del 25/09/2018). Ove invece - come nel caso di specie - il giudice di appello statuisca l'inammissibilità dell'impugnazione, per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., è evidente che il rilievo dell'inammissibilità ha spiegato effetto sul dispositivo, e dunque esso integra la ratio della decisione.

L'accoglimento, nei termini indicati, del primo motivo implica l'assorbimento degli altri. La decisione impugnata va dunque cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di (Omissis), in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata, relativamente alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di (Omissis), in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale