Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 462 del 14 gennaio 2016

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 462 del 14/01/2016
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 204-bis del Codice della Strada - Verbalizzazione delle violazioni - Elementi costitutivi del verbale - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 18/2017 il Giudice di Pace di Vitulano rigettava l'opposizione proposta da D. B. D. avverso l'accertamento elevato dalla Polizia Stradale di (Omissis), con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, per aver sorpassato diversi veicoli in prossimità e corrispondenza di una curva stradale a visuale non libera, creando pericolo per la circolazione stradale.

Il gravame proposto dal D. B. avverso la predetta decisione veniva rigettato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1710/2010.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il D. B., sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Benevento non hanno svolto attività difensive.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che il Tribunale non ha motivato sul primo motivo di appello, con il quale era stata eccepita l'illegittimità della costituzione avversaria, eseguita presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Vitulano a mezzo fax, con allegata documentazione fotografica. Sostiene che tale costituzione, ritenuta valida dal giudice di primo grado, ha determinato l'acquisizione di documenti (fotografie e memorie) inammissibili, sulla cui valutazione il giudice ha fondato la sua decisione. Rileva che il Giudice di Pace doveva utilizzare ai fini probatori solo la documentazione ritualmente prodotta in giudizio dall'opponente e, quindi, il solo verbale di accertamento, peraltro immediatamente contestato dal trasgressore.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c., in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c.. Deduce che, come è stato rilevato nell'atto di appello:

a) il verbale non riporta il punto preciso in cui è avvenuta l'infrazione; b) nel verbale non risulta la presenza di segnaletica verticale e/o orizzontale che vietava il sorpasso; c) la curva "a visuale non libera", in assenza di segnaletica, implica una valutazione soggettiva; d) "il serio pericolo arrecato alla circolazione stradale", in assenza dì altri elementi, esprime anch'esso una valutazione soggettiva. Sostiene che le imprecise e generiche descrizioni dei fatti, di cui ai punti indicati, operate dai verbalizzanti, rappresentano di per sè valutazioni soggettive di carattere personale, che non sono sottratte al libero apprezzamento del giudice.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 383 reg. att. C.d.S., comma 2, e dell'art. 112 c.p.c.. Deduce che, pur avendo la Corte Costituzionale, con sentenza dell'8-4-2004, dichiarato costituzionalmente illegittima la cauzione sui ricorsi contro le multe, la Polstrada di (Omissis) continua ad utilizzare moduli prestampati che riportano nella parte retrostante del verbale la presentazione di una cauzione; il che costituisce un indiretto condizionamento della volontà del contravventore, idoneo a dissuaderlo dal presentare opposizione. Sostiene che il verbale è nullo perché non conforme al modello utilizzato dalle Forze dell'Ordine e redatto in violazione dell'art. 383 reg. att. C.d.S., comma 1, in quanto contente abrasioni nella parte retrostante, non sottoscritte ne’ consentite. Rileva che il Tribunale non ha motivato adeguatamente l'eccezione sollevata dalla ricorrente.

2) Il primo motivo è inammissibile, ponendo una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e in relazione alla quale il ricorrente, venendo meno all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha riportato l'esatto tenore delle censure mosse sul punto nell'atto di appello.

In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha basato il suo convincimento esclusivamente sugli elementi indicati dagli agenti di polizia stradale ed enunciati nel verbale, senza fare alcun riferimento ad altri documenti prodotti dal convenuto. La questione posta dal ricorrente, pertanto, si palesa irrilevante, non essendo derivato alcun concreto pregiudizio in danno dell'opponente dalla mancata declaratoria di contumacia del convenuto.

3) Il secondo motivo è infondato.

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata ne ai giudizi valutativi, ne’ alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 25-11-1992 n. 12545; Cass. 21-9-2006 n. 20441 Cass. 27-10-2008 n. 25844).

Nella specie, il Tribunale non si è discostato da tali principi, avendo dato atto che la valutazione espressa dagli operanti ricadeva sotto la diretta percezione dei medesimi.

E, in effetti, premesso che l'art. 148 C.d.S., pone il divieto assoluto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi, si osserva che l'affermazione, da parte dell'agente di polizia, dell'avvenuto sorpasso in prossimità di una curva, costituisce espressione di una mera percezione sensoriale, priva di ogni attività di rielaborazione e valutazione. Le ulteriori affermazioni contenute nel verbale, riguardanti più strettamente apprezzamenti soggettivi (quali quelli inerenti alla visualità non libera e alla situazione di pericolo in concreto creata) riguardano, al contrario, circostanze irrilevanti ai fini dell'integrazione della violazione contestata.

5) Anche il terzo motivo è privo di fondamento.

La questione della cauzione non risulta trattata nella sentenza impugnata; ne’ il ricorrente ha dedotto di averla specificamente dedotta in appello, trascrivendo, per la parte che qui rileva, il motivo di gravame. Si tratta, pertanto, di una questione nuova, non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta difformità del modello utilizzato dalla Polizia rispetto a quello prescritto dalla normativa, si rammenta che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. 26-3-2003 n. 4459; Cass. 6-10-2004 n. 19979; Cass. 22-9-2006 n. 20707).

Nel caso in esame, come è stato accertato dal giudice di merito, il verbale di contestazione notificato era idoneo a garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmente esercitato dall'opponente.

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poiché gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2016.

 

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