Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 41492 del 24 dicembre 2021

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 41492 del 24/12/2021
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 204-bis del Codice della Strada - Principio di solidarietà e ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione al verbale originariamente avanzata sia dal proprietario del veicolo che dal conducente - In caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.


RITENUTO IN FATTO

 1. La sig.ra (soggetto A) e il sig. (soggetto B) proponevano opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Firenze, avverso il verbale della Polizia municipale dell'Unione Comuni (omissis) notificato il 27 settembre 2015, con il quale veniva loro contestata, nella rispettive qualità di proprietaria e conducente del veicolo targato (omissis), la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., per l'avvenuto superamento del limite di velocità di 50 Km/h prescritto in v. (omissis) nel Comune di Montelupo Fiorentino, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura elettronica Velocar Red and Speed.
 Il citato Giudice di pace, nella costituzione della predetta Unione dei Comuni, accoglieva, con sentenza n. 1214/2016, il ricorso in opposizione ed annullava l'impugnato verbale.
 2. Decidendo sull'appello formulato dalla menzionata Unione dei Comuni nei confronti di (soggetto A), che resisteva, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2291/2018 (pubblicata il 13 luglio 2018), accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione proposta dinanzi al suddetto Giudice di pace.
 A fondamento dell'adottata decisione, previa reiezione dell'eccezione pregiudiziale di nullità della procura apposta all'atto di citazione in appello, l'indicato Tribunale, respinta la doglianza circa la supposta violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevava che, ai fini della legittimità della contestazione differita della richiamata violazione, sussistevano le condizioni previste dall'art. 2 c.d.s. e, in particolare, era emerso che il tratto stradale interessato era munito di apposita banchina rispondente ai requisiti di legge. Inoltre, il giudice di appello riteneva che, nel caso di specie, la contestazione doveva considerarsi legittimamente eseguita anche avuto riguardo al rispetto della condizione della preventiva segnalazione e della idonea visibilità del cartello prescrittivo del limite di velocità, così come doveva ritenersi accertata l'avvenuta regolare sottoposizione dell'apparecchio di rilevazione elettronica alla taratura e alla verifica della sua funzionalità.
 3. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la (soggetto A). L'intimata Unione dei Comuni si è costituita con controricorso. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis. c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità del procedimento e dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione alla mancata impugnazione delle citata sentenza nei confronti di tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado e, quindi, per omessa integrazione del contraddittorio in appello pure nei riguardi di (soggetto B), anch'egli opponente avverso il verbale di accertamento precedentemente indicato.
 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 nonché l'errata e contraddittoria motivazione per aver il Tribunale ritenuto che il Giudice di pace era incorso nel vizio di ultrapetizione rispetto al contenuto del formulato ricorso.
 3. Rileva il collegio che deve ritenersi fondato il primo motivo per le ragioni che seguono.
 Occorre, innanzitutto, dare atto della pacificità della circostanza che l'opposizione era stata proposta in primo grado sia dalla proprietaria (soggetto A), odierna ricorrente, che dal conducente del veicolo oggetto dell'accertamento (soggetto B), così come è altrettanto incontestato da parte della controricorrente Unione dei Comuni (per quanto risultante anche dalla motivazione dell'impugnata sentenza) che l'atto di appello era stato formulato nei soli confronti della (soggetto A) e non anche, altresì, nei riguardi del (soggetto B), non risultando, inoltre, che, nel corso del giudizio di secondo grado, era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo (che, come evidenziato, aveva anch'egli, autonomamente e contestualmente, avanzato opposizione avverso il verbale di accertamento).
 Orbene, alla stregua di tale ricostruzione della vicenda processuale, è da considerarsi meritevole di accoglimento la denuncia della violazione del contraddittorio in appello, non avendo il giudice di appello provveduto a disporne l'integrazione in secondo grado.
 Trattasi, nella fattispecie, di opposizione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 in relazione all'art. 204-bis c.d.s. Quest'ultima norma attribuisce la legittimazione a proporla, in primo luogo, al trasgressore (e nei casi di accertamento di violazione dell'art. 142, commi 8 e 9, a "chiunque" superi il prescritto limite di velocità, quindi all'autore materiale, ovvero al conducente dei veicolo oggetto di accertamento) oltre che agli eventuali obbligati in solido di cui all'art. 196 c.d.s..
 Pertanto, poiché è pacifico che, nel caso in esame, l'opposizione (tempestiva o tardiva che fosse, non avendo ciò rilevanza) era stata originariamente avanzata anche dal conducente, è evidente che egli avrebbe dovuto considerarsi litisconsorte necessario nel giudizio di appello, ragion per cui l'appellante avrebbe dovuto notificare anche a lui l'atto di appello e, in mancanza, il giudice di secondo grado era tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
 Ciò perché i due opponenti in primo grado avevano una posizione autonoma in relazione alle loro distinte qualità, rispondendo, peraltro, la proprietaria - come già rilevato - solo nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 196 c.d.s. e comportando l'accertamento della violazione una responsabilità solidale tra conducente e proprietario, venendosi a configurare, quindi, un rapporto di dipendenza rilevante ai sensi del citato art. 331 c.p.c., ricorrendo, in ogni caso, una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario (cfr., ad es., Cass. n. 4011/2013 e Cass. n. 27616/2018).
 Costituisce, infatti, un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
 5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo. Ne conseguono la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Firenze, in persona di altro magistrato, che, oltre ad ordinare la suddetta necessaria integrazione del contraddittorio, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

 La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
 
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021.

 

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