Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 8030 del 11 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 8030 del 11/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Ricorso in sede giurisdizionale - Competenza del giudice di pace - Nel caso in cui una infrazione sia commessa in un certo luogo comunque noto, ma venga rilevata da un'autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza del ricorso in sede giurisdizionale al giudice di pace del luogo della commessa infrazione.


RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Bari, investito dall'opposizione avanzata da D. G. F. avverso verbale redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma per una violazione al codice della strada commessa lungo il precorso dell'autostrada (OMISSIS), in territorio del Comune di (OMISSIS), declinò la propria competenza in favore del giudice di pace di Roma;

che il Giudice di pace di Roma, davanti al quale la causa è stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del Giudice rimettente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

doversi affermare la competenza funzionale esclusiva del Giudice di pace di Bari sulla base delle seguenti valutazioni:

più volte si è chiarito che la competenza inderogabile si radica in capo al giudice del circondario nel quale risulta essere stata accertata l'infrazione al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. nn. 36968/2021, 17811/2012, 2657/2012);

tuttavia, il rispetto del condiviso principio, il quale evoca, all'evidenza, il rapporto col territorio nel quale l'infrazione è stata commessa (il che, di norma, corrisponde con il luogo di elevazione del verbale), impone affermarsi il seguente principio di diritto: "nel caso in cui si abbia scissione dei due momenti, perché l'infrazione perpetrata in un certo luogo viene rilevata da un'autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza al giudice del "locus commissi delicti"; l'opposta soluzione, infatti, per un verso lederebbe la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, nella soggettiva disponibilità dell'amministrazione sanzionante e, per altro verso, darebbe vita a un'artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità";

considerato che non v'è materia di statuizione sul capo delle spese poiché le parti non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

Accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Bari, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2022.

 

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