Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 28079 del 14 ottobre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28079 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203 e 204 bis del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Ricorso al prefetto ed in sede giurisdizionale - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - Modalità - La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativi svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.


RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze P. E. proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione al C.d.S., elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Firenze e notificatogli mediante lettera raccomandata inviata da una agenzia di recapiti postali privata, contenente un atto redatto in lingua tedesca.

Il ricorrente deduceva la nullità del verbale per inesistenza della notificazione, per mancata comunicazione del testo in lingua italiana, nonché la perenzione dello stesso per mancata notificazione nei termini di legge, la mancanza della prova dell'illecito contestato e l'erroneità della sanzione applicata.

Nella resistenza del Comune di Firenze, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 1430/2013, dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente.

Interponeva appello avverso detta decisione il P. ed il Tribunale di Firenze, con la sentenza oggi impugnata, n. 3342/2016, emessa nella resistenza del Comune di Firenze, rigettava il gravame.

Propone ricorso avverso detta decisione P. E., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Firenze, spiegando a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.p.c., comma 2 e art. 10 Cost., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione, eseguita nel rispetto della norma di cui all'art. 201 C.d.S., senza considerare che l'art. 142 c.p.c., comma 1, prevede una procedura peculiare per la notificazione all'estero, che può essere derogata soltanto nei casi previsti dal comma 2, il quale a sua volta fa riferimento alle convenzioni internazionali, nella specie non invocabili.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe configurato la nullità della notificazione eseguita in violazione della convenzione di Strasburgo. Ad avviso del ricorrente, invece, tale notifica avrebbe dovuto essere considerata inesistente.

Con il terzo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 e art. 11, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, dell'art. 201 C.d.S. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione, dando per valida la notificazione eseguita il 12.3.2010; poiché invece tale notifica era inesistente, l'opposizione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva, non potendosi valorizzare la mera conoscenza del verbale da parte del suo destinatario, legata alla ricezione della comunicazione postale inviata al ricorrente, posto che del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, fa decorrere il termine di impugnazione dalla notificazione dell'atto, e non dalla sua semplice conoscenza.

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché, per effetto dell'erronea statuizione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi proposti dal ricorrente.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Firenze lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la procura utilizzata dal difensore del P. per costituirsi nel giudizio di appello non conteneva alcuno specifico riferimento al giudizio medesimo e non era materialmente congiunta con alcun atto processuale.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1796 del 1925, art. 1, artt. 83 e 122 c.p.c., artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poiché la procura utilizzata dal P. per costituirsi in grado di appello recava un'autenticazione della sottoscrizione redatta in lingua tedesca, senza traduzione in italiano.

Per ragioni di priorità logica devono essere esaminati innanzitutto i due motivi di ricorso incidentale, che non sono stati scrutinati dal giudice di appello in ragione della ritenuta inammissibilità del gravame per tardività.

Dette censure sono fondate.

Come già ritenuto, in fattispecie assolutamente sovrapponibili, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., Sentenza n. 2866 del 05/02/2021, Rv. 660403), la procura rilasciata nella fattispecie al difensore del cittadino tedesco risulta conferita in totale assenza del riferimento ad un qualsiasi giudizio, con conseguente impossibilità di individuarne la specifica finalità. Tale procura si pone così in contrasto con la norma di cui all'art. 83 c.p.c., ed i principi di diritto che impongono lo specifico collegamento tra l'atto ed il soggetto cui esso si riferisce, al fine di assicurare la necessaria specificità del negozio di conferimento del mandato.

La medesima procura risulta, inoltre, rilasciata in violazione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1796, art. 1, in quanto la pretesa autenticazione della firma del mandante risulta redatta non in lingua italiana e, pertanto, deve aversi per non avvenuta o nulla. Al riguardo, va data continuità al principio, già enunciato da questa Corte, per cui "la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativi svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8174 del 04/04/2018, Rv. 648221; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11165 del 29/05/2015, Rv. 635466).

Con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente principale deduce la ritualità e validità della procura utilizzata per il giudizio di appello ed allega che, in ogni caso, l'eventuale produzione di un ulteriore mandato in sanatoria di quello originariamente prodotto in uno all'atto di appello non avrebbe potuto essere eseguita dalla parte, in difetto di un rilievo sull'irritualità della procura da parte del giudice e di assegnazione, da parte di quest'ultimo, di un termine per provvedere alla sua regolarizzazione.

Sul punto, è opportuno ribadire - come ritenuto dalle S.U. di questa Corte con la richiamata sentenza n. 2866/2021 - che nel caso in cui, come nella fattispecie, il vizio di rappresentanza processuale sia stato tempestivamente eccepito dall'altra parte, non sia applicabile la previsione dell'art. 182 c.p.c. (in forza della quale il giudice, quando rilevi d'ufficio un vizio della procura, è obbligato a promuovere la sanatoria previa assegnazione alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni eventualmente derivanti da decadenze processuali), ma la documentazione in eventuale sanatoria del vizio vada prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire immediatamente. In applicazione dell'enunciato principio, questa Corte ha ritenuto che la nullità della procura alle liti sia insanabile quando, nonostante il convenuto sollevi la questione, l'attore non depositi spontaneamente i documenti in sanatoria nel prosieguo del processo di merito, ma si limiti a discutere di altri diversi profili giuridici (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018, Rv. 650641; conf. Cass. Sez. U., Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22892 del 2018, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020, Rv. 659395).

Da quanto precede deriva la fondatezza dei due motivi proposti dal Comune di Firenze, con conseguente inammissibilità dell'appello per difetto del potere rappresentativo in capo al difensore. Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del ricorso principale e cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza per improcedibilità dell'appello.

Stante la peculiarità e la novità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale. Cassa la decisione impugnata senza rinvio per improcedibilità dell'appello. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di secondo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale