Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 11811 del 14 maggio 2010

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11811 del 14/05/2010
Circolazione Stradale - Art. 180 del Codice della Strada - Inottemperanza all'invito delle autorità di fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative - L'art. 180, comma 8 del vigente C.d.S. non punisce specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario del veicolo ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione a cui spettano l'espletamento dei servizi di polizia stradale.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l'opposizione proposta da P. A. avverso il Ministero dell'Interno per l'annullamento del verbale di accertamento n. (OMISSIS) relativo a violazione dell'art. 180 C.d.S.. Il Ministero, difeso dall'Avvocatura erariale, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007; L'opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa.

In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/07, riv. 598103; SU 21291/05).

Va premesso che il ricorso riporta integralmente il testo della sentenza impugnata, ditalchè i fatti di causa risultano adeguatamente esposti da parte ricorrente. Posto quanto sopra, il Collegio osserva che il ricorso è manifestamente fondato.

All'opponente era stata contestata la violazione dell'art. 180 C.d.S. per aver omesso di comunicare alle forze di polizia la comunicazione degli estremi identificativi del conducente del veicolo sorpreso ad andatura eccessiva. Erroneamente intendendo il disposto dell'art. 126 C.d.S., la sentenza impugnata ha ritenuto che tale comunicazione non fosse dovuta dal proprietario del veicolo fino a conclusione del procedimento amministrativo e giurisdizionale relativo alla violazione per eccesso di velocità.

Tale interpretazione è del tutto errata. L'art. 180 C.d.S., comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perché oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. Cass. 13748/07, riv. 598104).

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall'organo accertatore all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall'art. 126 C.d.S.).

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacché non constano dagli atti del giudizio di legittimità altri motivi di opposizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010.

 

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