CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 123 CdS
Autoscuole

(Vedi art. 123 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 335, art. 336 e art. 337 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
   2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
   3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
   4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.
   5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni (3). Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
   6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
   7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida (1).
   7-bis. (2) L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7.
   8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
      a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
      b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
      c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
   9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:
      a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
      b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
      c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
   9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
   10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
   10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
      a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
      b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
   11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108,00 a euro 16.661,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108,00 a euro 16.661,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
   11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
      a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
      b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
      c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
   11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
   12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

 

(1) Periodo aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Comma sostituito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Si ritiene che tra i requisiti richiesti per la presentazione dell'apposita dichiarazione di inizio attività, quello di "abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni" si riferisca all'attività svolta anche con una sola delle due abilitazioni.

 

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OSSERVAZIONI

* A seguito dell'installazione di doppi comandi (almeno frizione e freno), un autoveicolo può essere adibito ad uso autoscuola senza essere sottoposto a visita e prova. A seconda del tipo di installazione di doppi comandi - sfilabili o fissi - il veicolo può essere rispettivamente utilizzato per uso personale (senza beneficiare delle agevolazioni fiscali dedicate) o per uso autoscuola (fruendo anche delle agevolazioni fiscali previste). I doppi comandi fissi, con possibilità di essere resi inoperanti, sono equiparati ai primi.
* Il titolare di patente di guida di cat. A1 che intende conseguire una patente di guida di cat. A3 o A, a prescindere dalla sua età anagrafica o da quanto tempo sia titolare della patente di guida di cat. A1, deve seguire l'iter normativo che prevede l'accesso graduale alle suddette categorie.
* Il candidato privatista che ha già sostenuto con esito favorevole la prova teorica può iscriversi presso una scuola per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti (autoscuola) al fine di sostenere la prova pratica, a condizione che questo avvenga prima della prenotazione dell’esame di guida.
* L'istruttore di autoscuola in possesso di patente di guida di categoria CE e di attestato annuale rilasciato dalla CML che ha compiuto i 68 anni di età non può più esercitare la sua attività per il conseguimento delle categorie D1, D, D1E, DE, ma può esercitare la sua attività per il conseguimento della categoria CE a condizione che il complesso di motrice e rimorchio dell'autotreno o dell'autoarticolato utilizzato nello svolgimento della sua attività non superi la massa massima autorizzata di 20 t..
* Per conseguire la patente di guida speciale o di categoria B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E l'autoscuola (o un centro di istruzione automobilistica) che non possiede, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento, nel proprio parco veicolare un mezzo rispondente ad una delle categorie anzidette (perchè non obbligatorio), l'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio possono mettere a disposizione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica i veicoli con caratteristiche rispondenti a quelli per cui si consegue la patente.
* L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria B, è tenuto a verificare
 - in riferimento al candidato:
il possesso, da parte del canditato, dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del "foglio rosa", per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l'esame); un documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; l'attestato delle guide certificate di cui all'art. 122, comma 5 bis del codice della strada; di occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall'autorità medica, di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale (nel caso di conseguimento della patente di guida della categoria B speciale). Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l'esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell'esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell'identificazione, consegnare all'esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
 - in riferimento al veicolo delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente:
la carta di circolazione; il certificato di assicurazione obbligatoria; la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale (nel caso di conseguimento della patente di guida della categoria B speciale). Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida. Il candidato privatista non deve utilizzare veicoli conferiti nel parco veicolare di un'autoscuola (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28819/23.3.5 del 19.09.2019).
Le autoscuole ad insegnamento limitato possono preparare i candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B e delle patenti speciali corrispondenti, nonchè ai relativi esami di revisione.
È però esclusa la preparazione di candidati al conseguimento della patente di categoria BE.
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".
* Gli istruttori di guida professionali che prestano servizio presso le autoscuole devono essere in possesso della patente di categoria C o CE, rinnovata attraverso l'accertamento dell'idoneità psicofisica come prescritto dall'art. 126, comma 3 del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 7924 del 23/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 115, 123 e 126 del Codice della Strada - Esercizio di scuola guida automobilistica - Obbligo di istruttore alla guida per la formazione dei conducenti ai fini del conseguimento di patente di qualsiasi categoria - Il limite di età di 68 anni, imposto dall'art. 126 del C.d.S. in relazione all'art. 115 dello stesso codice, quale limite per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e D1, D1E, D e DE, permane anche a carico dell'istruttore alla guida per la formazione dei conducenti, e pertanto, pur essendo il medesimo in possesso di patente per la guida delle altre categorie di veicoli, non può svolgere le funzioni di istruttore di guida per il conseguimento delle patenti per le categorie di veicoli che non può guidare.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia, Sezione I, sentenza numero 1370 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 121 e 123 del Codice della Strada - Autoscuole - Esame di idoneità - Motorizzazione Civile - Esami teorici e pratici di guida - Ridistribuzione settimanale delle sedute - Valutazione delle effettive esigenze connesse al servizio - Criticità organizzative interne dell'ufficio - Fondatezza - In materia di organizzazione degli uffici pubblici, la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, con la conseguenza che il merito delle scelte effettuate, di carattere ampiamente discrezionale, è sindacabile solo in presenza di situazioni di assoluta illogicità e irragionevolezza.

.Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno, Sezione I, sentenza numero 1667 del 13/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 121 e 123 del Codice della Strada - Esame di idoneità - Autoscuole - Provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida - Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di scuola guida non ha natura sanzionatoria, ma di revoca e decadenza, per il venir meno dei requisiti soggettivi del titolare della scuola guida alla luce di valutazione di profili soggettivi quali la presentazione di candidati all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida muniti di strumentazione elettronica appositamente occultata sul corpo per consentire la lettura all'esterno delle domande di esame e fornire le risposte esatte.

.Tribunale Amministrativo Regionale Campania, Sezione III, sentenza numero 1338 del 28/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 123 del Codice della Strada - Autoscuole - Apertura di ulteriori sedi - Requisiti - Responsabile didattico - Nel caso di apertura di ulteriori sedi operative di autoscuole, per la mancanza in ciascuna di esse del preposto responsabile didattico che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, si dispone la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della autoscuola e la sospensione dell'attività.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 4895 del 10/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 123 del Codice della Strada - Abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore - CQC ed attestato finale di frequenza del corso - Falsificazione del registro delle presenze dei frequentanti presso l'autoscuola - Commette reato colui che consegue la carta di qualificazione del conducente e l'attestato finale di frequenza del corso a seguito della falsificazione del registro delle presenze dei frequentanti presso l'autoscuola, ed è esclusa la meritevolezza delle attenuanti generiche anche se l'imputato si sia poi successivamente attivato ed abbia ottenuto, dopo regolare partecipazione ad un corso, il rilascio della CQC necessaria allo stesso per svolgere la propria attività lavorativa.

 

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