Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27 ottobre 2022

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONE E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

Protocollo n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27/10/2022

OGGETTO: Contestazione della violazione dell'art. 126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

(Indirizzi omessi)

 

  

È stata posta all'attenzione la questione relativa al termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare, all'organo di polizia stradale, i dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, nell'ipotesi in cui abbia presentato riscorso contro la violazione principale, per la quale si è reso necessario fornire indicazioni operative riassunte nell'allegata scheda (all. 1).

*****

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

(All. 1)

 

Con circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011 (1) sono state fornite disposizioni operative relative alla contestazione della violazione di cui all'art. 126-bis cds, in pendenza di ricorso contro la violazione principale. Nella circolare era stato indicato che la presentazione del ricorso costituisce giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, e che, in caso di soccombenza, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

Tuttavia, ormai da qualche anno, si e diffuso e consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito" (2).

Peraltro, diverse Prefetture hanno rappresentato che, a seguito di tale orientamento, è stato registrato un elevato tasso di soccombenza nei giudizi avverso i verbali di accertamento ex art. 126-bis cds, la cui notifica effettuata dopo l'esito dei rimedi amministrativi o giurisdizionali esperiti avverso la violazione presupposta (3), viene ritenuta fuori termine, proprio in considerazione del predetto orientamento giurisprudenziale.

Ciò premesso, anche al fine di snellire la gestione del contenzioso da parte degli organi accertatori e delle Prefetture, d'intese con la Direzione Centrale per l'amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, si è convenuto di modificare la prassi suggerita con la circolare indicata in premessa, in conformità all'orientamento in argomento.

Pertanto, l'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione (4).

Di conseguenza, la presentazione del ricorso non può essere considerato di per se stesso giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126-bis cds. In ogni caso, si dovrà valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente (5).

L'obbligo di comunicazione si deve, comunque, ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida del veicolo al momento dell'illecito.

Resta fermo, in ogni caso, che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dell'organo di polizia procedente dovrà essere effettuato solo dopo la definizione dell'illecito che, nel caso di presentazione del ricorso, avviene quando lo stesso e stato respinto e non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.

 

(1) Che deve intendersi integralmente abrogata dalla presente.
(2) Cfr. Cassazione Sez. 2 Civile, sentenza n. 22881/2010 del 20.11.2010; Cassazione Sez. 2 Civile, sentenza n. 15542/2015 del 23.07.2015; Cassazione Sez. 2 Civile, ordinanza n. 18027/2018 del 04.05.2018; Cassazione Sez. 3 Civile, ordinanza n. 8479/2020 del 23.01.2020; Cassazione Sez. 6 Civile, ordinanza n. 9569/2020 del 14.10.2020.
(3) Nei casi in cui, secondo le indicazioni contenute nella circolare del 29.04.2011 indicata in premessa, il verbale ex art. 126-bis cds viene notificato entro i 90 giorni successivi ai 60 che ha a disposizione l'interessato dopo la notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi.
(4) Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, e per una maggiore chiarezza nei confronti del destinatario dell'invito a fornire i dati del conducente, si potrebbe inserire tale specifica indicazione nel corpo del verbale o nella relazione di notifica dello stesso.
(5) L'art. 126-bis, comma 2, penultimo periodo, prevede che la mancata comunicazione dei dati del conducente può essere oggetto di contestazione salvo che l'omissione sia giustificata e documentata. Ad esempio, quando si disconosce la proprietà del veicolo perché venduto esibendo ii passaggio di proprietà, o quando ii veicolo e stato oggetto di furto esibendo la relativa denuncia ecc...

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale