CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 135 CdS
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

(Vedi art. 135 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida (1) rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
   2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
   3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
   4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
   5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
   6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
   7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.
   8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 408,00 a euro 1.634,00.
   9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 317,00.
   10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408,00 a euro 1.634,00.
   11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.
   12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l' abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.
   13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
   14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11 (2). Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

 

(1) A tale proposito si riporta estratto della circolare del Ministero dell'Interno prot. n.​ ​300/A/8581/17/106/15 del 13.11.2017 (Cittadino straniero appartenente all'Unione Europea o ad uno Stato extracomunitario. Patente di guida non al seguito. Contestazione artt. 180, commi 1 e 7, ovvero 116, commi​ ​15​ ​e​ ​17 , C.d.S.):
 "Poiché l'art. 180 C.d.S. non opera alcuna distinzione tra conducenti titolari di patenti italiane e di permessi di guida rilasciati da Stati esteri, si deve ritenere che la prescrizione del comma 1, secondo cui il conducente di un veicolo a motore per poter circolare deve avere con sé la patente di guida, valga sia per i titolari di patenti italiane che estere.
 Le due principali Convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale, la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 e quella di Ginevra del 19 settembre 1949, comunque applicabili ai soli veicoli in circolazione internazionale, nulla aggiungono a tal riguardo.
 Ciò premesso, nel caso di cittadino straniero, sia esso comunitario che extracomunitario, che guida un veicolo a motore momentaneamente privo della patente di guida, si ritiene applicabile la sanzione di cui all'art. 180, commi 1 e 7, C.d.S.
 Qualora questi non ottemperi all'intimazione di esibire il documento di guida nel termine stabilito, attesa la difficoltà di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esiste o meno, si procederà direttamente alla contestazione dell'art. 116, commi​ ​15​ ​e​ ​17, C.d.S., senza ulteriori accertamenti, a differenza di quanto occorre fare per i titolari di patente nazionale.
 Nondimeno, qualora sin da subito si abbiano sufficienti elementi (da riportare nel verbale) per ritenere che il conducente sia privo della patente di guida perché mai conseguita o perché revocata, sarà possibile contestare immediatamente la violazione dell'art. 116, commi​ ​15​ ​e​ ​17, C.d.S.
".
(2) Consulta l'elenco aggiornato dei Paesi extra UE le cui patenti sono attualmente convertibili o la cui conversione è attualmente sospesa.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Se durante un controllo del documento di guida ottenuto per conversione dell'originaria patente di guida rilasciata all'estero a cittadino straniero emergesse che nel campo dedicato al luogo di nascita è riportato la sua nazione di provenienza, a carico dello stesso non sarebbe addebitabile alcuna violazione, in base a quanto riportato nel testo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28819/23.3.5 del 19/09/2019 (Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B) secondo la quale, per il caso sopra esposto, "... sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti".
* Il modulo di comunicazione dei dati di identificazione del conducente, per procedere alla decurtazione punti redatto secondo le modalità previste, costituisce valida fonte di prova per la contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE in corso di validità) o della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 11 ed art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE scaduta di validità).
* Nessuna norma vieta ad un cittadino extra UE residente in Italia da oltre un anno di conseguire la patente di guida nel proprio Paese di origine ma, qualora fosse fermato alla guida di un veicolo a motore per la cui conduzione è previsto il conseguimento della patente di guida (in corso di validità), incorrerebbe nella violazione prevista dall'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11.
* Al titolare di patente di guida extra UE residente da oltre un anno in Italia ininterrottamente al quale è stata precedentemente ritirata la patente di guida del Paese di origine (ai sensi dell'art. 135 comma 14 in relazione all'art. 126 comma 11 del C.d.S.), sorpreso nuovamente a guidare con un duplicato della patente di guida del suo Paese di origine, si contesta nuovamente il disposto contenuto nell'art. 135 comma 14 in relazione all'art. 126 comma 11 del C.d.S. e l'art. 216, comma 6 del C.d.S. ma, se la patente di guida non risulta essere stata revocata ed è ancora in corso di validità, non si contesta l’art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S
* La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'UE o allo SEE integra i reati di cui agli artt. 477 e 482 del c.p. anche quando non ricorrono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia (Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 12064 del 22/03/2023).
Il cittadino UE o extra UE che rientra nel suo Paese di origine provvedendo alla sua cancellazione dai registri dell'anagrafe interrompe, di fatto, la continuità della residenza in Italia. Per tale motivo, in caso di suo successivo rientro in Italia, i termini per l'eventuale conversione della patente del suo Paese di provenienza parte dalla data della nuova acquisizione della residenza in Italia.
* A seguito del D.L. n. 198 del 29.12.2022, pubblicato in G.U. n. 303 del 29.12.2022 che ha modificato, tra l'altro, l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 228/2021, "... l'estensione della validità delle patenti rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per condurre in Italia veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023. Tale proroga riguarda i titolari di patente di guida britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2021.
Diversamente, i titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia in data successiva al 31 dicembre 2021, potranno condurre veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita per un anno successivo a tale data, in applicazione dell'art. 135, comma 1, del codice della strada
", come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare n. 300/STRAD/1/399.U/2023 del 04.01.2023 (Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Proroga della validità delle patenti britanniche)
* In caso di conducente possessore di patente di guida extra UE residente in Italia da oltre un anno che esibisce, oltre alla patente di guida, anche la "patente internazionale" o il "permesso di guida internazionale", si procederà al ritiro della sola patente di guida extra UE alla luce del fatto che il comma 14 dell'art. 135 recita che "Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo (...). Il documento è ritirato ..." facendo, in tal modo, espreso riferimento alla sola "patente di guida".
* Per procedere, quando possibile, alla conversione di una patente rilasciata da uno stato estero, è necessario che non sussistano provvedimenti ostativi quale, ad esempio, l'inibizione alla guida.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 12064 del 22/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 135 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 del c.p. - Patente extra UE o SEE falsa - La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo integra i reati di cui agli artt. 477 e 482 del c.p. anche quando non ricorrono le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 1228 del 16/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 135 e 136 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 c.p. - Circolazione e conversione di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo - Contraffazione - Reato di falsità materiale commessa dal privato - La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30806 del 09/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 135 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - Omicidio stradale - Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o SEE scaduta di validità e residente in Italia da oltre un anno - Aggravante - Il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo scaduta di validità e residente in Italia da oltre un anno coinvolto in un sinistro stradale che cagioni la morte di una persona, incorre nell'aggravante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 6 che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, essendo la condizione del trasgressore equiparabile a quella del conducente non munito di patente di guida.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale