Circolazione Stradale

CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

 Sezione curata da:
Palumbo Salvatore, Molteni Claudio

 

 

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 447
Approvazione del Codice di Procedura Penale
.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250)

 

Art. 1
Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

 

PARTE PRIMA

LIBRO I
SOGGETTI

TITOLO I
GIUDICE

CAPO II
Competenza

Sezione II
Competenza per materia

(...)
art. 5 - Competenza della corte di assise
(...)

 

CAPO IV
Competenza

Sezione II
Competenza per materia

art. 33 - Capacità del giudice
(...)

 

TITOLO II
PUBBLICO MINISTERO


art. 50 - Azione penale
(...)

TITOLO III
POLIZIA GIUDIZIARIA

art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria
art. 56 - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
art. 58 - Disponibilità della polizia giudiziaria
art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria

LIBRO IV
MISURE CAUTELARI

TITOLO I
MISURE CAUTELARI PERSONALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 272 - Limitazioni alle libertà della persona
art. 273 - Condizioni generali di applicabilità delle misure
art. 274 - Esigenze cautelari
art. 275 - Criteri di scelta delle misure
art. 275 bis - Particolari modalità di controllo
art. 276 - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
art. 276 bis - Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri
art. 277 - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
art. 278 - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
art. 279 - Giudice competente

Capo II
Misure Coercitive

art. 280 - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
art. 281 - Divieto di espatrio
art. 282 - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
art. 282 bis - Allontanamento dalla casa familiare
art. 282 ter - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
art. 282 quater -  Obblighi di comunicazione
art. 283 - Divieto e obbligo di dimora
art. 284 - Arresti domiciliari
art. 285 - Custodia cautelare in carcere
art. 285 bis - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura
art. 286 bis - Divieto di custodia cautelare

 

PARTE SECONDA

LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO IV
ATTIVITA' D'INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

art. 347 - Obbligo di riferire la notizia di reato
art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova
art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
art. 351 - Altre sommarie informazioni
(...)

TITOLO V
ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO

art. 358 - Attività di indagine del pubblico ministero
art. 359 - 
(...)
art 370 - Atti diretti e atti delegati

TITOLO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

art. 444 - Determinazione della pena su richiesta
art. 445 - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso
art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
art. 448 - Provvedimenti del giudice
(...)

 

LIBRO X
ESECUZIONI

TITOLO I
GIUDICATO

(...)

TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

art. 655 - 
art. 656 - Esecuzione delle pene detentive

.

 


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