Circolazione Stradale
CODICE DI PROCEDURA PENALE

Sezione curata da:
Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 447
Approvazione del Codice di Procedura Penale.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250)
Art. 1
Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
PARTE PRIMA
LIBRO I
SOGGETTI
TITOLO I
GIUDICE
CAPO II
Competenza
Sezione II
Competenza per materia
(...)
art. 5 - Competenza della corte di assise
(...)
CAPO IV
Competenza
Sezione II
Competenza per materia
art. 33 - Capacità del giudice
(...)
TITOLO II
PUBBLICO MINISTERO
art. 50 - Azione penale
(...)
TITOLO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
art. 444 - Determinazione della pena
art. 445 - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso
art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
art. 448 - Provvedimenti del giudice
(...)
LIBRO X
ESECUZIONI
TITOLO I
GIUDICATO
(...)
TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
art. 655 -
art. 656 - Esecuzione delle pene detentive
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