Circolazione Stradale
CODICE DI PROCEDURA PENALE

Sezione curata da:
Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 447
Approvazione del Codice di Procedura Penale.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250)
Art. 1
Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
PARTE PRIMA
LIBRO I
SOGGETTI
TITOLO I
GIUDICE
CAPO II
Competenza
Sezione II
Competenza per materia
(...)
art. 5 - Competenza della corte di assise
(...)
CAPO IV
Competenza
Sezione II
Competenza per materia
art. 33 - Capacità del giudice
(...)
TITOLO II
PUBBLICO MINISTERO
art. 50 - Azione penale
(...)
TITOLO III
POLIZIA GIUDIZIARIA
art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria
art. 56 - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
art. 58 - Disponibilità della polizia giudiziaria
art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria
LIBRO IV
MISURE CAUTELARI
TITOLO I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 272 - Limitazioni alle libertà della persona
art. 273 - Condizioni generali di applicabilità delle misure
art. 274 - Esigenze cautelari
art. 275 - Criteri di scelta delle misure
art. 275 bis - Particolari modalità di controllo
art. 276 - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
art. 276 bis - Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri
art. 277 - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
art. 278 - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
art. 279 - Giudice competente
Capo II
Misure Coercitive
art. 280 - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
art. 281 - Divieto di espatrio
art. 282 - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
art. 282 bis - Allontanamento dalla casa familiare
art. 282 ter - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
art. 282 quater - Obblighi di comunicazione
art. 283 - Divieto e obbligo di dimora
art. 284 - Arresti domiciliari
art. 285 - Custodia cautelare in carcere
art. 285 bis - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura
art. 286 bis - Divieto di custodia cautelare
PARTE SECONDA
LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO IV
ATTIVITA' D'INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
art. 347 - Obbligo di riferire la notizia di reato
art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova
art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
art. 351 - Altre sommarie informazioni
(...)
TITOLO V
ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO
art. 358 - Attività di indagine del pubblico ministero
art. 359 -
(...)
art 370 - Atti diretti e atti delegati
TITOLO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
art. 444 - Determinazione della pena su richiesta
art. 445 - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso
art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
art. 448 - Provvedimenti del giudice
(...)
LIBRO X
ESECUZIONI
TITOLO I
GIUDICATO
(...)
TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
art. 655 -
art. 656 - Esecuzione delle pene detentive
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