Circolazione Stradale

CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

 Sezione curata da:
Palumbo Salvatore, Molteni Claudio

 

 

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 447
Approvazione del Codice di Procedura Penale
.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250)

 

Art. 1
Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

 

PARTE PRIMA

LIBRO I
SOGGETTI

TITOLO I
GIUDICE

CAPO II
Competenza

Sezione II
Competenza per materia

(...)
art. 5 - Competenza della corte di assise
(...)

 

CAPO IV
Competenza

Sezione II
Competenza per materia

art. 33 - Capacità del giudice
(...)

 

TITOLO II
PUBBLICO MINISTERO


art. 50 - Azione penale
(...)

 

TITOLO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

art. 444 - Determinazione della pena
art. 445 - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso
art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
art. 448 - Provvedimenti del giudice
(...)

 

LIBRO X
ESECUZIONI

TITOLO I
GIUDICATO

(...)

TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

art. 655 - 
art. 656 - Esecuzione delle pene detentive

.

 


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