CODICE DI PROCEDURA PENALE

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio

 

PARTE PRIMA

LIBRO IV
MISURE CAUTERALI

Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo II
Misure Coercitive

(artt. 280 - 286-bis)

 

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Articolo 280 C.P.P.
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

 

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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