CODICE DI PROCEDURA PENALE

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio

 

PARTE PRIMA

LIBRO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo II
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

(artt. 444 - 448)

 

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Articolo 446 C.P.P.
Richiesta di applicazione della pena e consenso

 

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

 

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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