CODICE DI PROCEDURA PENALE
DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
PARTE SECONDA
LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo IV
ATTIVITA' AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
(artt. 347 - 357)
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Articolo 348 C.P.P.
Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
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