CODICE DI PROCEDURA PENALE

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio

 

PARTE PRIMA

LIBRO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo II
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

(artt. 444 - 448)

 

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Articolo 447 C.P.P.
Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

 

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

 

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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