CODICE DI PROCEDURA PENALE
DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
PARTE PRIMA
LIBRO IV
MISURE CAUTERALI
Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo I
Disposizioni generali
(artt. 272 - 279)
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Articolo 272 C.P.P.
Limitazioni alle libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
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