CODICE DI PROCEDURA PENALE

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio

 

PARTE PRIMA

LIBRO I
SOGGETTI

Titolo III
POLIZIA GIUDIZIARIA

(artt. 55 - 59)

 

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Articolo 56 C.P.P.
Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

 

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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