CODICE DI PROCEDURA PENALE
DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
PARTE PRIMA
LIBRO IV
MISURE CAUTERALI
Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo II
Misure Coercitive
(artt. 280 - 286-bis)
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Articolo 285 bis C.P.P.
Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
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