CODICE DI PROCEDURA PENALE
DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
PARTE PRIMA
LIBRO IV
MISURE CAUTERALI
Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo II
Misure Coercitive
(artt. 280 - 286-bis)
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Articolo 281 C.P.P.
Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
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