CODICE DI PROCEDURA PENALE
DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio
PARTE SECONDA
LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo V
ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO
(artt. 358 - 378)
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Articolo 358 C.P.P.
Attività di indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
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