PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,8 E NON SUPERIORE A 1,5 G/L

Codice scheda: ME-EBBREZZA-02

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026

In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che presenta un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro commette il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada. La condotta è punita con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e con l'arresto fino a sei mesi. Non sono ammessi il pagamento in misura ridotta né la riduzione del 30 per cento. Per il monopattino conforme ai requisiti di legge, la cui conduzione non richiede patente, non si applicano il ritiro immediato, la sospensione o la revoca della patente né la decurtazione di punti, ferme restando le conseguenze penali e gli adempimenti di polizia giudiziaria.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma incriminatrice e sanzionatoria: art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada.

Disciplina applicabile ai monopattini: art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e applicazione residuale delle disposizioni del Codice della strada compatibili con le caratteristiche del mezzo e con la disciplina speciale.

Accertamento del tasso alcolemico: art. 186, commi da 3 a 6, del Codice della strada e art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Disciplina processuale: art. 220 del Codice della strada e disposizioni del codice di procedura penale.

Categorie soggette al tasso zero: art. 186-bis del Codice della strada, quando ne ricorrono i presupposti soggettivi.

PRECETTO

È vietato condurre il monopattino in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. La presente scheda riguarda esclusivamente il caso in cui sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, senza sinistro stradale e senza ulteriori circostanze aggravanti che richiedano una diversa qualificazione giuridica o una scheda dedicata.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • identità del conducente e sua eventuale appartenenza a una delle categorie indicate dall'art. 186-bis del Codice della strada;
  • presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza e circostanze che hanno determinato il controllo;
  • corretto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'accertamento mediante etilometro;
  • esito delle due misurazioni effettuate a distanza di almeno cinque minuti, con indicazione dell'ora e del valore di ciascuna prova;
  • valore rilevante ai fini dell'inquadramento nella fascia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l;
  • omologazione, verifiche e regolare funzionamento dell'etilometro, con acquisizione o indicazione dei dati identificativi dell'apparecchio;
  • eventuale coinvolgimento in un sinistro stradale;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento;
  • eventuale proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente.

Autore del reato: conducente del monopattino al quale sia attribuibile la condotta e per il quale sia stato accertato un tasso alcolemico rientrante nella fascia considerata.

Natura dell'illecito: contravvenzione penale. Non deve essere redatto un verbale di contestazione amministrativa quale unico atto documentale della violazione; trovano applicazione gli adempimenti previsti per l'accertamento di un reato.

Esclusioni: la presente fattispecie non ricorre quando il valore accertato non supera 0,8 g/l, supera 1,5 g/l oppure quando il fatto integra il rifiuto dell'accertamento. Il sinistro stradale, l'appartenenza alle categorie dell'art. 186-bis e le altre circostanze aggravanti devono essere valutati separatamente.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola dell'apparecchio], previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, presentava un tasso alcolemico pari a [valore] g/l alle ore [ora] e pari a [valore] g/l alle ore [ora], con intervallo non inferiore a cinque minuti, così integrando il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada.

Formula integrativa relativa all'avviso difensivo: prima dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro, l'interessato veniva avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che ciò comportasse l'obbligo di attendere l'arrivo del professionista; l'interessato dichiarava [riportare la dichiarazione o la scelta effettuata].

Formula integrativa relativa alla prosecuzione della marcia: al conducente veniva impedito di proseguire la guida; il monopattino veniva [affidato a persona idonea/trasportato o custodito con modalità da specificare].

Codice Pro.Sa.: 3189 – codice generale riferito all'art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada, da verificare nel gestionale in uso per la specifica applicazione al monopattino elettrico.

REGIME SANZIONATORIO

Natura della violazione reato contravvenzionale
Pena pecuniaria ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00
Pena detentiva arresto fino a sei mesi
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Riduzione del 30% entro cinque giorni non applicabile
Fatto commesso tra le ore 22 e le ore 7 l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà ai sensi dell'art. 186, comma 2-sexies, del Codice della strada; l'importo è determinato in sede giudiziaria
Autorità giudiziaria competente Tribunale in composizione monocratica, ferme le regole speciali sulla competenza per i minorenni
Sospensione della patente prevista dalla norma da sei mesi a un anno; secondo la giurisprudenza di legittimità, non si applica quando il reato è commesso alla guida di un monopattino conforme, per il quale non è richiesta la patente
Ritiro immediato della patente non si procede per questa sola violazione commessa alla guida di un monopattino conforme, non essendo la patente necessaria per la sua conduzione
Decurtazione di punti non prevista in relazione alla conduzione del monopattino, che non richiede patente
Confisca, sequestro o fermo del monopattino non previsti per la fattispecie base qui considerata, ferma l'eventuale applicazione di misure connesse ad altre violazioni o al sinistro
Lavoro di pubblica utilità può essere disposto dall'autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti dell'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada; è escluso quando il conducente ha provocato un incidente stradale

 

ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • documentare gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
  • identificare compiutamente il conducente e il mezzo;
  • descrivere i sintomi eventualmente rilevati e le circostanze che hanno determinato il controllo;
  • prima dell'etilometro, dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e documentare l'adempimento;
  • eseguire due determinazioni concordanti a distanza di almeno cinque minuti e allegare gli scontrini delle prove;
  • riportare marca, modello, matricola e dati di verifica dell'etilometro;
  • valutare il valore rilevante secondo la disciplina vigente e verificare la corretta fascia sanzionatoria;
  • procedere agli adempimenti di polizia giudiziaria, compresa l'identificazione, l'elezione o dichiarazione di domicilio, la nomina del difensore e la comunicazione della notizia di reato;
  • impedire la prosecuzione della guida e dare atto dell'affidamento, del trasporto o della custodia del monopattino;
  • accertare e documentare l'eventuale sinistro e ogni ulteriore violazione concorrente.

Avviso della facoltà di assistenza difensiva: deve essere dato prima dell'accertamento tecnico mediante etilometro. La facoltà di farsi assistere non comporta l'obbligo di attendere l'arrivo del difensore quando l'atto deve essere compiuto senza ritardo.

Due misurazioni: ai fini dell'accertamento quantitativo devono essere eseguite due determinazioni concordanti a distanza di almeno cinque minuti. Entrambi i risultati, con i rispettivi orari, devono essere riportati negli atti e documentati mediante gli scontrini prodotti dall'apparecchio.

Analisi presso struttura sanitaria: quando ricorrono i presupposti di legge, in particolare in occasione di cure mediche conseguenti a sinistro, l'accertamento può essere eseguito secondo le modalità previste dall'art. 186, comma 5, del Codice della strada, nel rispetto delle garanzie procedurali applicabili.

Patente di guida: la patente non è richiesta per condurre un monopattino conforme alla disciplina speciale. La contravvenzione resta configurabile, ma non devono essere applicati il ritiro immediato, la sospensione o la revoca della patente per il solo fatto qui considerato. L'eventuale esibizione o possesso di una patente da parte del conducente non muta tale conclusione.

Codici unionali 68 e 69 e revisione della patente: l'art. 186, commi 9-ter e 9-quater, del Codice della strada disciplina, dopo la condanna per le fattispecie delle lettere b) e c), l'apposizione dei codici 68 e 69 e ulteriori conseguenze sulla patente. Poiché la norma utilizza una formulazione generale, mentre la giurisprudenza esclude sospensione e revoca quando il fatto è commesso con un veicolo per il quale non occorre patente, la sua concreta applicazione alla condanna originata dalla guida di un monopattino deve essere rimessa alle determinazioni delle competenti autorità giudiziaria e amministrativa e verificata alla luce della prassi e della giurisprudenza aggiornate. L'operatore non deve applicare automaticamente tali prescrizioni sul posto.

Conducente minorenne: trattandosi di reato, non trova applicazione il meccanismo dell'art. 2 della legge n. 689/1981 previsto per gli illeciti amministrativi. Se il conducente ha compiuto quattordici anni ma non diciotto, devono essere osservate le regole penali e processuali minorili e interessate le autorità giudiziarie competenti. Il minore rientra inoltre tra i soggetti indicati dall'art. 186-bis del Codice della strada.

Sinistro stradale: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate e trovano applicazione le ulteriori conseguenze previste dall'art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada. Il caso non deve essere trattato mediante la presente scheda base.

Concorso con altre violazioni: devono essere autonomamente valutate e documentate le ulteriori condotte accertate, quali mancanza del casco, trasporto di passeggeri, uso di dispositivi elettronici, circolazione in ambito non consentito o difetti dei requisiti del mezzo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Comunicazione della notizia di reato: gli atti devono essere trasmessi senza ritardo alla Procura della Repubblica competente, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e dell'art. 220 del Codice della strada.

Pagamento: non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del Codice della strada; la pena è determinata dall'autorità giudiziaria.

Ricorsi amministrativi: non sono applicabili il ricorso al Prefetto e l'opposizione al Giudice di pace previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie. Le contestazioni e le difese sono esercitate nel procedimento penale.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Applicabilità dell'art. 186 al monopattino. La disciplina penale della guida in stato di ebbrezza trova applicazione anche alla conduzione del monopattino, in ragione della sua partecipazione alla circolazione stradale e dell'applicazione residuale delle norme compatibili. La mancanza dell'obbligo di patente non esclude il reato, ma incide sulle sanzioni amministrative accessorie collegate al titolo abilitativo.

2. Distinzione dalla fascia amministrativa. Il superamento della soglia di 0,8 g/l determina il passaggio dalla fattispecie amministrativa dell'art. 186, comma 2, lettera a), alla contravvenzione penale della lettera b). La qualificazione deve essere basata sugli esiti dell'accertamento e sulla disciplina probatoria vigente.

3. Esclusione delle sanzioni sulla patente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione o la revoca della patente non può essere applicata quando il reato è commesso alla guida di un mezzo per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo. Resta ferma la responsabilità penale per la condotta.

4. Lavoro di pubblica utilità. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità costituisce una decisione dell'autorità giudiziaria e non un pagamento o una definizione amministrativa della violazione. Il beneficio non è ammesso quando il conducente ha provocato un incidente stradale.

5. Codice Pro.Sa. Il codice 3189 è riportato nel prontuario generale relativo all'art. 186, comma 2, lettera b), del Codice della strada. Poiché non è stata accertata una distinta codifica ufficiale specificamente riservata al monopattino, l'associazione deve essere verificata nel gestionale effettivamente utilizzato prima dell'impiego operativo.

6. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'inquadramento del monopattino nel sistema della circolazione stradale e il criterio dell'applicazione residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, paragrafo 4.4, e Titolo V, paragrafo 7.9. Per la disciplina speciale e i rapporti con il Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, paragrafo 7.15. Per la responsabilità, l'accertamento e le conseguenze della guida in stato di ebbrezza si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo V, paragrafi 7.14-7.16, e Titolo VIII, paragrafi 10.22-10.23.

7. Giurisprudenza. Sull'applicabilità del reato al monopattino e sull'esclusione della sospensione o revoca della patente per i mezzi che non richiedono abilitazione si vedano Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023, Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 37391/2025 e Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 18161/2026.

8. Fonti utilizzate per il controllo redazionale. Testo vigente dell'art. 186 del Codice della strada, dell'art. 186-bis del Codice della strada, dell'art. 379 del Regolamento e disciplina processuale richiamata. Le formulazioni della presente scheda sono autonome e devono essere verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Le pene indicate si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata e sono applicate dall'autorità giudiziaria. Il codice Pro.Sa. deve essere verificato nel gestionale in uso. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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