Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 36083 del 13 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 36083 del 13/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Lavoro di pubblica utilità - Distinzione tra disciplina speciale e pene sostitutive generali - Prescrizioni aggiuntive - Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, segue le modalità dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e non quelle del lavoro sostitutivo disciplinato dalla legge n. 689/1981. In assenza di espresso rinvio, il giudice non può imporre le prescrizioni dell'art. 56-ter di tale legge, non essendo consentita un'applicazione analogica in malam partem.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di (Omissis), in esito a giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 22014 in data 15/05/2025 della Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza della corte di appello di (Omissis), Sezione staccata di (Omissis), limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità, in parziale riforma della sentenza con cui il GUP del Tribunale di (Omissis), in data 30/01/2024, condannava (Soggetto 1) alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'articolo 186, commi 2-bis e 2-sexies, lettera c), D.Lgs. 285/1992, sostituendo la pena detentiva con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità accompagnato dalle prescrizioni di cui all'articolo 56-ter L. 689/1981.
2. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione degli articoli 56-ter L. 689/1981 e 186, comma 9-bis, c.d.s..
Evidenzia come la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dal codice della strada sia differente rispetto a quella disciplinata in via generale dalla legge 689/1981, per cui la disciplina delle prescrizioni non potrebbe trovare applicazione.
Cita in proposito la giurisprudenza di questa Corte.
3. In data 22 settembre 2026, l'Avv. (Soggetto 2), per l'imputato, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come evidenziato dal Procuratore generale, l'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., prevede la sostituzione della pena (detentiva e pecuniaria) "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste...".
La disposizione richiamata, riferita ai reati di competenza del giudice di pace, non prevede prescrizioni ulteriori rispetto allo svolgimento della individuata attività non retribuita a favore della collettività, né rimanda all'art. 56-ter della legge n. 689 del 1981, da intendersi riferito alle sanzioni sostitutive regolate da tale legge.
Questa Corte, recentemente, ha ritenuto (Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Rv. 286496 – 01) che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter della L. 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.
Si è in altra pronuncia affermato (Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, P., Rv. 288442 - 01) che "in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, determina violazione del disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. la sentenza che, a fronte di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, dispone, in difetto del consenso dell'imputato, il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689".
La prima delle due pronunce richiamate ha precisato che "è stato lo stesso legislatore della L. n. 150 del 2022 ad aver dettato, con l'introdotto art. 20-bis cod. pen., la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto "salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge", tra le quali, per l'appunto, rientra pure l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981".
Potrebbe rilevarsi come il riferimento all'istituto previsto dalla legge sul processo dinanzi al giudice di pace fosse precedente all'introduzione delle pene sostitutive nel codice penale, per cui la presente aporia potrebbe costituire un difetto di coordinamento tra la nuova disciplina e quella previgente, che andrebbe risolto modificando il rinvio chiuso contenuto nella norma oggetto dell'odierno scrutinio.
Ma tale è il compito del legislatore ed è evidente che, in assenza di espresso rinvio, non può applicarsi analogicamente in malam partem la vigente normativa sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche in ragione del fatto che l'istituto disciplinato dal codice della strada contiene comunque la peculiarità costituita dal fatto che il lavoro sostitutivo in parola deve consistere nella "prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze".
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 56-ter della L. 689/1981.
4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle prescrizioni di cui all'art. 56-ter legge n. 689 del 1981, che elimina.
Così è deciso in Roma, il 1 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2026.
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