CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 53 CdS
Motoveicoli

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 199 e art. 200 ed appendice II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
      a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
      b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
      c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
      d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
      e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
      f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
      g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
      h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
   2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
   3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
   4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
   5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
   6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Nonostante che l'art. 122, comma 2 del C.d.S. reciti testualmente che "L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, ..." secondo le procedure previste, è opportuno precisare - dal momento che in Italia la patente di categoria B consente di condurre anche veicoli rientranti nella categoria A1 - che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per il conseguimento della patente di guida di categoria B abilita a condurre anche motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg (Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25630/8.7.6 del 13/11/2014 - Guida di motocicli con la patente della categoria B).
* Il conducente di ciclomotore o motoveicoli che durante la marcia fa uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio non viola il disposto contenuto nell'art. 173, commi 2 e 3-bis del C.d.S. in quanto il suo funzionamento non richiede utilizzo l'uso delle mani. Secondo alcuni, piuttosto, per il comportamento suesposto si ravvisa la violazione di cui all'art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. in quanto il casco sarebbe indossato in modo non corretto.
 A tale riguardo, però, è bene ricordare che il comma 1 del citato articolo punisce quei conducenti (e gli eventuali passeggeri) di ciclomotori e motoveicoli che omettono "... di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo ...". Per tale motivo è opinione dei curatori di questo portale che fare uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio costituisce un comportamento, per quanto discutibile, al momento non sanzionabile.
* Il tagliando di aggiornamento relativo all'installazione di appositi adattamenti per la guida sul veicolo in uso al disabile, e stampabile attraverso l'apposito applicativo dal Portale dell'automobilista con procedura semplificata, attualmente è dedicato ai soli autoveicoli e non anche altre tipologie di veicoli, per i quali è necessaria la prescritta visita e prova presso l'UMC.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
* La circolazione di veicoli a motore (solitamente ciclomotori o motoveicoli) con dispositivo silenziatore rumoroso (anche perché alterato) prevede l'utilizzo dell'apparecchiatura fonometro, ove disponibile. In caso di mancanza dello stesso, è possibile rivolgersi - previo accordi - anche ai centri di revisione privati, nominando l'operatore "ausiliario tecnico".
 In caso di accertamento positivo, si procederà con la segnalazione all'UMC competente per territorio per la successiva revisione straordinaria.
* Un motociclo a motore spento, sospinto esclusivamente a mano da una persona (oppure a cavaliere e spinto con il movimento delle sue gambe), azionato solo dalla forza muscolare di chi lo conduce, non può essere classificato, per costruzione, come "Veicolo a braccia" ai sensi dell'art. 48 del C.d.S. e pertanto, anche in tale corcostanza, richiede il possesso dei documenti atti alla circolazione e guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999).

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3432 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 52, 53 e 157 del Codice della Strada - Sosta - Quadricicli a motore - La microcar a quattro ruote che, per caratteristiche tecniche e costruttive, è ricompresa nella categoria dei quadricicli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lett. h) del C.d.S. posteggiata negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori, non può derogare alla norma prescritta dall'art. 351, comma 2 del regolamento del C.d.S. secondo la quale nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono parcheggiare il proprio veicolo nello spazio tracciato e ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34944 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 47, 52, 53 e 171 del Codice della Strada - Reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica - Non esiste alcun obbligo di legge che imponga l'uso del casco integrale al lavoratore che si ponga alla guida di un ciclomotore o motociclo, bastando allo scopo, secondo le previsioni del vigente codice della strada, indossare un qualsiasi tipo di casco omologato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.

 

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