CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 48 CdS
Veicoli a braccia

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 197 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli a braccia sono quelli:
      a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
      b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

 

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OSSERVAZIONI

* Se un veicolo classificato "a trazione animale", ai sensi dell'art. 49 del C.d.S., per cause di forza maggiore, deve essere necessariamente spinto (o trainato) dall'uomo a piedi, nel frangente non potrà essere classificato come "Veicolo a braccia", ma resterà pur sempre un "Veicoli a trazione animale" e, come tale, tenuto all'osservanza delle norme che regolano la sua circolazione.
* Per essere classificato "Veicolo a braccia", il veicolo deve essere destinato, funzionalmente e strutturalmente, alla circolazione ai sensi del C.d.S.. Per tale motivo non tutti i mezzi azionati dalla forza muscolare possono essere considerati "veicoli a braccia"; non rientrano in questa categoria, per esempio, la carriola utilizzata per lavori edili o agricoli in quanto la sua destinazione non è finalizzata alla circolazione, ma allo svolgimento di mansioni prettamente lavorative.
* Un motociclo a motore spento, sospinto esclusivamente a mano da una persona (oppure a cavaliere e spinto con il movimento delle sue gambe), azionato solo dalla forza muscolare di chi lo conduce, non può essere classificato, per costruzione, come "Veicolo a braccia" ai sensi dell'art. 48 del C.d.S. e pertanto, anche in tale corcostanza, richiede il possesso dei documenti atti alla circolazione e guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.

 

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