Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione prima, sentenza n. 3068 del 30 marzo 1999

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.


FATTI DI CAUSA

(Soggetto 1), (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 2) proponevano opposizione alla ordinanza 5 settembre 1996 del Prefetto di (Omissis) che aveva ingiunto a ciascuno di essi il pagamento della sanzione di lire 2.700.000 come responsabili della violazione di cui agli artt. 93, comma 7 e 193, commi 1° e 2°, Nuovo Codice della strada, per avere circolato (il 23 marzo 1996 in (Omissis)) alla guida di motoveicoli per i quali non era stata rilasciata la carta di circolazione e senza la copertura assicurativa; e aveva ordinato la confisca dei veicoli. Asserivano gli opponenti che non poteva nella specie parlarsi di circolazione su strada pubblica poiché essi, provenienti da una "pista" realizzata su terreno privato, si erano immessi nella "provinciale" a motore spento e, a cavaliere del motoveicolo, lo avevano spinto con il movimento delle gambe; contestavano per altro la legittimità della disposta confisca in ragione della pendenza del connesso procedimento penale (per guida senza patente).

Il Pretore di Alba, con la sentenza del 25 marzo 1997 qui impugnata, rigettava le opposizioni rilevando che costituisce per certo "circolazione" anche il procedere di un motoveicolo a motore spento (perché spinto dal movimento delle gambe del conducente) e che in ogni caso gli agenti accertatori avevano testimoniato che i motoveicoli procedevano a motore acceso, come avevano ammesso gli stessi conducenti all'atto della contestazione. Quando invece al motivo attinente alla disposta confisca, il Pretore negava che sussistesse nella specie la prospettata connessione con il procedimento penale (promosso per guida senza patente) e che quindi operasse il disposto dell'art. 24 legge 689/1981.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso in cassazione gli stessi opponenti deducendo tre motivi di impugnazione, cui resiste il Prefetto di Cuneo con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dell'impugnazione i ricorrenti deducono "violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 46, 47 e 82 Nuovo Codice della strada in relazione ai successivi artt. 93 e 193 stesso codice e affermano che può parlarsi di circolazione di motoveicolo su strada pubblica solo se il veicolo sia utilizzato in base alle sue caratteristiche tecniche e dunque se proceda per forza del motore e non quando, come nel caso di specie, il conducente "a bordo" lo spinga "con le gambe".

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, avendo il Pretore attribuito ai verbalizzanti riferimenti certi che invece essi non hanno compiuto e agli stessi opponenti "ammissioni" all'atto della contestazione che invece non risultano dal verbale relativo, quando la documentazione prodotta dalla difesa offriva la certezza che, dalla posizione in cui si trovavano, i verbalizzanti non potevano avere la percezione precisa del modo in cui procedevano i motoveicoli (a motore o per movimento delle gambe dei conducenti).

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la eccessività della sanzione inflitta, senza motivazione alcuna dal Pretore confermata nella misura determinata dal Prefetto, quando invece "le circostanze del fatto e l'età dei prevenuti" avrebbe dovuto indurre ad applicare la minima sanzione edittale.

2. Il primo motivo è infondato. Affermano dunque i ricorrenti che l'impiego del motoveicolo a motore spento, per propulsione muscolare del suo conducente (attraverso cioè la spinta delle gambe), non integrerebbe la materialità della "circolazione" per la quale l'art. 93 prescrive le "formalità necessarie" e l'art. 193 Nuovo Codice della Strada impone l'obbligo della copertura assicurativa del veicolo. La norma di cui all'art. 46 N.C.d.S. che detta la "nozione di veicolo" ("... si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo") dovrebbe essere integrata con le definizioni di "destinazioni" ed "uso" date dall'art. 82, secondo cui - in particolare - "per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche", e perciò di circolazione di motociclo potrebbe parlarsi soltanto se esso si muova per la forza motrice, secondo le sue proprie caratteristiche di veicolo a motore.

L'argomento così espresso è palesemente viziato, giacché le definizioni di cui agli artt. 46 e 82 rispondono a finalità diverse tra loro e - concettualmente distinte - non concorrono a descrivere il medesimo fenomeno: per "destinazione" secondo l'art. 82 deve infatti intendersi la specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo (come trasporto di persone o di cose, ovvero promiscuo) e non i modi della sua propulsione, come confermano il comma 7 dello stesso articolo, che rinvia al regolamento per la disciplina in concreto delle caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni e agli usi cui può essere adibito, e il comma consecutivo che sanziona l'impiego di un veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

Si deve dunque con certezza concludere che il motociclo, come" veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone" (art. 53, sub a), non può non considerarsi veicolo che circola sulla strada guidato dall'uomo (secondo la stessa espressione dell'art. 46), pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo conducente (come ineccepibilmente ha ritenuto il giudice di merito).

3. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, ammissibile per altro nei limiti in cui non prospetta errori di fatto documentalmente emergenti - altrimenti deducibili come motivo di revocazione -, ma denuncia un vizio di ragionamento della decisione e non contrappone all'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice di merito una diversa valutazione degli stessi elementi. Ebbene il Pretore ha adeguatamente motivato il suo convincimento (che integra una distinta ragione delle decisione, attinente a una questione - in fatto - in realtà pregiudiziale), discutendo criticamente e comparando le diverse fonti di informazione e infine privilegiando i riferimenti testimoniali dei verbalizzanti accertatori (nel senso che i giovani - qui ricorrenti - procedevano a motore acceso alla guida dei motocicli) come essi avevano potuto percepire e gli stessi giovani avevano ammesso all'atto dell'accertamento.

4. Infondato è infine pure il terzo motivo del ricorso che critica la immotivata determinazione della misura della sanzione, ma non considera che la ordinanza - ingiunzione del Prefetto (confermata anche sul punto dal Pretore) aveva disposto il pagamento di una somma di importo inferiore alla misura minima prescritta dall'art. 204, primo comma, Nuovo Codice della Strada (pari al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione per la quale il prefetto abbia ritenuto "fondato l'accertamento").

5. Rigettato dunque il ricorso, i ricorrenti - soccombenti anche in questa fase - sono tenuti e condannati al rimborso delle spese a favore della Amministrazione resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questa fase del giudizio liquidate in L 2.314.400 (di cui lire 2.200.000 per onorari di avvocato) a favore della Amministrazione resistente.
 
Roma 29 ottobre 1998.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 1999.

 

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