Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 8059 del 1 aprile 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8059 del 01/04/2026
Circolazione stradale - Art. 204 e 218 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Ordinanza ingiunzione emessa dal vice prefetto aggiunto o dal vice prefetto vicario in luogo del prefetto - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione può essere legittimamente emessa dal vice prefetto aggiunto o dal vice prefetto vicario, essendo delegabili singoli atti anche a funzionari privi di competenza propria. Grava sull’opponente l’onere di provare l’assenza di delega, dovendo attivarsi anche mediante poteri istruttori, pena il permanere della presunzione di legittimità del provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della (Omissis), con la pronunzia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace della stessa città aveva respinto l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso il provvedimento di revoca della patente di guida, conseguente alla violazione, da parte sua, degli artt. 148, comma 12, e 218, comma 6, c.d.s.
A sostegno della decisione, il tribunale ha rilevato:
- che il provvedimento era stato regolarmente e tempestivamente notificato alla (Soggetto 1);
- che lo stesso non era affetto da alcuna nullità per essere stato sottoscritto dal viceprefetto aggiunto, poiché recava indicazione dell'area al quale quest'ultimo era stato assegnato (Area III - sanzionatoria), con conseguente attribuzione di funzioni che comprendevano l'emissione dei decreti di revoca;
- che il provvedimento risultava, inoltre, sorretto da valida motivazione, laddove, in particolare, faceva riferimento alla condotta dell'appellante, che aveva circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della patente.
2. (Soggetto 1) ha impugnato la sentenza del tribunale con ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
L'Amministrazione intimata ha depositato "atto di costituzione", contenente richiesta di partecipazione all'udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 148 e 156, commi 2 e 3, c.p.c., nonché dell'art. 21 - septies della l. n. 241 del 1990.
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente eseguita la notificazione del provvedimento.
A tal fine evidenzia:
- di aver sempre eccepito, fin dall'introduzione del giudizio di primo grado, che le era stata notificata solo la prima pagina del decreto prefettizio;
- che il giudice a quo, condividendo quanto sul punto già affermato dal primo giudice, ha ritenuto la doglianza infondata, a seguito della verifica, "mediante l'esibizione in giudizio del documento in originale", dell'effettiva e regolare notifica del provvedimento in questione, composto da due pagine;
- che tale esibizione, in realtà, e come espressamente rappresentato nella stessa sentenza impugnata, era consistita nella conferma, da parte dell'agente notificatore sentito come testimone, del fatto che egli aveva notificato due pagine di atto, a nulla rilevando la circostanza che la relazione di notificazione fosse apposta dietro alla prima pagina, perché si tratta di comportamento corrispondente a prassi dell'Ufficio.
Su tale base, la ricorrente deduce anzitutto l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto validamente provata l'effettuazione di una notifica quantunque la relativa relazione non fosse posta in calce all'atto.
Inoltre, ha censurato la decisione nella parte in cui vi si afferma, per il caso di ritenuta notificazione di una sola pagina del provvedimento, che la nullità così determinatasi doveva ritenersi "sanata dall'effettiva ricezione dell'atto e dalla tempestiva e compiuta difesa spiegata nei confronti del medesimo".
L'atto, infatti, non poteva ritenersi effettivamente ricevuto; e, a tal fine, la ricorrente evidenzia di essersi opposta al provvedimento di revoca della patente perché questa le era già stata ritirata in precedenza, ai sensi dell'art. 218, comma 6, c.d.s., quando era stata fermata il 29 giugno 2019 mentre circolava nonostante un primo provvedimento di sospensione; pertanto, la consegna della sola prima pagina dell'ordinanza opposta comportava una "violazione insanabile dei principi sulla validità degli atti processuali e degli atti amministrativi".
1.1. Il motivo è infondato.
Come la stessa ricorrente osserva, la sentenza impugnata, sul punto oggetto di censura, si fonda su due rationes decidendi, ciascuna da sola idonea a sorreggerla.
Ed invero, quanto alla seconda ratio, con la quale il Tribunale ha ritenuto che l'atto avesse comunque raggiunto il suo scopo in quanto la ricorrente, sua destinataria, aveva potuto svolgere compiutamente le sue difese al riguardo, il motivo non fornisce sufficienti indicazioni di contrasto.
Al di là, infatti, della generica affermazione secondo cui la notifica della sola prima pagina dell'ordinanza avrebbe costituito "una violazione insanabile dei principi" della materia, la ricorrente non chiarisce quali sarebbero gli argomenti che essa non ha potuto svolgere in giudizio per effetto del vizio denunciato, sì da non fornire elementi idonei a superare il rilievo del tribunale secondo cui l'atto, ancorché formalmente nullo, avrebbe raggiunto il suo scopo.
2. Il secondo motivo è rubricato "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero degli artt. 4 - 5 e 6 - 21 septies - 21 octies della l. 241/90".
La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il denunziato vizio di nullità del provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto dal viceprefetto aggiunto senza menzione della delega apposita.
Assume, in proposito, che il sottoscrittore non sarebbe a ciò legittimato, "stante il potere esclusivo del Prefetto al riguardo" e la conseguente necessità - che assume essere affermata dalla giurisprudenza di legittimità - che i provvedimenti in materia di violazioni del codice della strada sottoscritti da un funzionario diverso dal Prefetto riportino l'indicazione "dell'ulteriore provvedimento che legittimi la sostituzione, affinché il medesimo possa essere legalmente imputato al Prefetto, pena l'assoluta illegittimità".
2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 - bis, num. 1), c.p.c.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, infatti, la sentenza impugnata si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato" (così, fra le altre, Cass. 26/11/2025, n. 31013, Cass. 7/7/2016, n. 13832, Cass. 19/2/2014, n. 3904).
D'altro canto, e quanto alla concreta sussistenza di una delega (apposta o ex lege), questa Corte ha ulteriormente precisato che grava sull'opponente ad ordinanza-ingiunzione l'onere di provare che tale delega non fosse stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, questi è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, che non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimane del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass. 21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).
3. Il terzo mezzo di ricorso (ancorché numerato ancora come secondo, con conseguente alterazione del successivo ordine delle censure) denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 octies della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 219, comma 3, c.d.s., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Secondo la ricorrente, il tribunale, nel ritenere legittimo il provvedimento impugnato in relazione al profilo di nullità oggetto della censura che precede, avrebbe trascurato di pronunziarsi in relazione alle ulteriori carenze denunciate, tutte idonee a provocarne la nullità per difetto di motivazione, e segnatamente l'omessa indicazione della data e del luogo dell'emanazione, la sottoscrizione e il limite temporale della durata del provvedimento.
4. Il quarto motivo agita identica questione in relazione all'errata indicazione, in seno ai verbali oggetto di giudizio, del termine per impugnarli e dell'autorità innanzi alla quale proporre impugnazione.
4.1. I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono infondati.
Quanto al tema della sottoscrizione dell'atto, lo stesso risulta anzitutto espressamente affrontato dalla pronunzia del tribunale, ove si afferma (a pag. 4) che "correttamente la sentenza impugnata (del giudice di pace) ha ritenuto la sussistenza dell'indicazione del nominativo del soggetto che ha emesso l'atto e la sua sottoscrizione".
Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di pronuncia.
Quanto, poi, al vizio di violazione di legge, va ricordato che, sul punto, questa Corte ha affermato che l'atto amministrativo "esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso" (fra le altre, Cass. 10/6/2009, n. 13375).
Per i profili di doglianza concernenti l'omessa indicazione di data e luogo del provvedimento, una statuizione appare implicitamente resa nell'affermazione, pure contenuta nella sentenza d'appello, che l'ordinanza di revoca della patente "espone con chiarezza le motivazioni" (pag. 5).
La statuizione implicita appare, peraltro, condivisibile nel merito.
In proposito, infatti, questa Corte ha chiarito che la relativa omissione non dà luogo ad alcuna nullità, poiché l'ordinanza-ingiunzione viene inequivocabilmente ad esistenza attraverso la notifica al destinatario, dalla quale si computano i relativi effetti secondo quanto stabilito dalla disciplina del procedimento (v. Cass. 19/1/2006, n. 982).
Ancora, e con riferimento alla durata della misura, la sentenza impugnata ha espressamente rilevato che "il provvedimento di revoca e la sua durata sono automatiche e necessarie, senza che intervenga discrezionalità"; e ha precisato che quando, come nella specie, la durata della revoca è contenuta entro i limiti edittali, in relazione a tale punto non occorre specifica motivazione.
Infine, e con riguardo all'errata indicazione dell'autorità competente a conoscere dell'impugnazione e del termine per impugnare i verbali, si tratta di circostanze che non inficiano la validità dell'atto, comportando eventualmente, sul piano processuale, il solo riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorsa la parte interessata (ex plurimis, Cass. 26/2/2004, n. 3840; Cass. 25/6/2002, n. 9263).
5. Il quinto motivo denunzia violazione di legge in relazione al rilievo, operato dal tribunale, della non impugnabilità del primo verbale di accertamento a seguito della perenzione del termine per proporre opposizione.
La ricorrente assume che tale statuizione sarebbe errata, in quanto "i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada non costituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati, ma occorre attendere l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte della Prefettura competente".
5.1. Il motivo è infondato, essendo pacifico che, a seguito di una violazione delle norme del Codice della Strada e della redazione del verbale di accertamento, contestata immediatamente ovvero, quando ciò non è possibile nei termini previsti dall'art. 201 c.d.s., notificata al trasgressore e all'obbligato in solido, il destinatario può proporre ricorso al giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 204 - bis c.d.s. e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Tra i casi di verbale non autonomamente impugnabile non rientrano le ipotesi relative alle infrazioni contestate all'odierna ricorrente (art. 148, comma 12, e art. 218, comma 6, c.d.s.).
6. Il sesto motivo denunzia violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
La ricorrente assume che l'ordinanza di revoca della patente non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, censurando la sentenza impugnata che ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'avvenuta violazione dell'articolo 218, comma 6, c.d.s., da parte sua, con richiamo al precedente verbale di accertamento.
Sostiene, infatti, che sarebbe stato necessario anche indicare in cosa era consistito il comportamento violativo della predetta norma.
6.1. La censura è infondata.
Sul punto, infatti, il tribunale, condividendo la valutazione operata dal giudice di prime cure, ha osservato che l'ordinanza era sufficientemente motivata per effetto del riferimento al verbale di accertamento della violazione prevista dall'art. 218, comma 6, c.d.s., che consiste nel "circola(re) abusivamente (...) durante il periodo di sospensione della validità della patente".
Ed invero, la condotta sanzionata si connota come autoevidente.
La stessa, pertanto, non necessità di ulteriori specificazioni quanto alla sua integrazione da parte del trasgressore; né, del resto, la ricorrente ha indicato quali circostanze di fatto sarebbe stato necessario specificare al fine di giustificare l'applicazione della sanzione, che, peraltro, è normativamente prevista come conseguenza automatica della violazione accertata.
7. Infine, con il settimo motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia sulla sua domanda subordinata, formulata ai sensi dell'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E, che stabilisce espressamente la facoltà del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, cioè viziati per violazione di legge.
7.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Il tribunale ha ritenuto espressamente la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Non vi era pertanto ragione perché procedesse alla loro disapplicazione.
Da ciò deriva, con ogni evidenza, l'implicita reiezione della domanda subordinata formulata dall'odierna ricorrente.
8. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'ente intimato.
In forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 26 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2026.
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