OSSERVAZIONI
* Un contrassegno speciale di parcheggio per disabili (ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento del C.d.S.) scaduto di validità ed esposto in maniera visibile all'interno di un veicolo non contempla alcuna deroga normata al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia, rendendo legittima la contestazione della norma violata (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 258 del 09/01/2014).
* La tutela che il C.d.S. riserva in generale alle persone affette da disabilità lascia supporre che il riconoscimento a livello unionale del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento (contrassegno di parcheggio per disabili) che identifica i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, che questo sia riconosciuto valido senza alcuna distinzione rispetto allo Stato (anche extra UE) che lo ha rilasciato.
* Le competenti autorità hanno la facoltà di stabilire "... obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta" (art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) per i veicoli al servizio delle persone invalide e detentrici del titolari dell'apposito contrassegno, a condizione che tali prescrizioni siano motivate da esigenze prioritarie rispetto alla tutela che l'art. 188 del C.d.S. e l'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. riserva alle persone con disabilità.
* Il tagliando di aggiornamento relativo all'installazione di appositi adattamenti per la guida sul veicolo in uso al disabile, e stampabile attraverso l'apposito applicativo dal Portale dell'automobilista con procedura semplificata, attualmente è dedicato ai soli autoveicoli e non anche altre tipologie di veicoli, per i quali è necessaria la prescritta visita e prova presso l'UMC.
* Nell'art. 46, comma unico, lett. b) rientrano, tra i "veicoli", "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore"; detti veicoli, secondo la disposizione dell'art. 190, comma 7 dello stesso C.d.S. (interessato dalle modifiche del Decreto Legge 16.06.2022 n. 68), "... possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, ... sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili".
Per tale motivo, ai fini della loro conduzione, non sono richiesti ne la patente di guida (o abilitazione) ne' assicurazione obbligatoria.
* L'autocaravan, indicato all'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S., ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, è soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, comma 1) e, se adibito al servizio di persona invalida, ha pieno diritto di fruire delle strutture ad essi riservati, oppure sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
* L'intero contenuto dell'art. 188 del C.d.S. (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), in particolar modo ai commi 3 e b-bis, concede una serie di esenzioni ed agevolazioni ai "veicoli al servizio di persone invalide" o "con disabilità" titolari del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) senza operare alcuna distinzione alla classificazione del veicolo, così che dette esenzioni ed agevolazioni si intendono estese a qualsiasi veicolo al servizio di persone invalide.
* Negli stalli di sosta riservati alle persone disabili, la sosta è consentita solo ai veicoli che espongono il pass del disabile. Un veicolo che effettua trasporto di persone disabili appartenente ad una cooperativa sociale, pur considerato la finalità per il quale è utilizzato, non può sostare nello stallo riservato a persone disabili, a meno che durante la sosta non esponga il pass appartenente ad una delle persone trasportate.
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* In caso di utilizzo improprio del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento (contrassegno di parcheggio per disabili) durante la circolazione o fruizione delle strutture riservate al servizio delle persone invalide, l'art. 188 del C.d.S. prevede la sola sanzione amministrativa e non anche il ritiro o il sequestro del contrassegno.
* Il veicolo adibito o destinato ad uso di persone disabili non può essere sottoposto a provvedimento di "fermo fiscale" e, qualora il veicolo sia già sottoposto a tale provvedimento, è possibile procedere alla cancellazione del fermo (o all'annullamento del suo preavviso) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ente pubblico che gestisce la riscossione sull'intero territorio nazionale), attraverso apposito modulo (Mod. F3 - Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili) reperibile all'interno del portale, al quale - come indicato nell'istanza - dovranno essere allegate:
- libretto/carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
- fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992. Qualora la fattura di acquisto non sia stata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest’ultima è fiscalmente a carico dell’acquirente (copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac simile in ultima pagina);
- fronte del contrassegno auto "Parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità. In questo caso occorre allegare anche l’autocertificazione, compilata, di cui si fornisce il relativo modello, in ultima pagina;
- eventuale altra utile documentazione.
* L'art. 381, comma 5 del Regolamento e esecuzione e di attuazione al C.d.S. prevede che, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (stallo c.d. "personalizzato"). La facoltà indicata dalla norma "... il comune può," lascia intendere che da parte dell'Ente non ci sia alcun obbligo all'allestimento personalizzato dello stallo fornendo valide motivazioni (mancanza di superfici utili, pericolo per la circolazione, etc.), proponendo al richiedente un posizionamento alternativo di uno stallo.
* Previa espressa richiesta dell'interessato titolare di apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" e per cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, solo il Comune di residenza può assegnare uno stallo di sosta personalizzato. In comuni diversi da quello ove residente, la persona affetta da particolari condizioni di invalidità può usufruire solo degli stalli non personalizzati già predisposti.
* Un veicolo lasciato in sosta irregolare ove prevista la sanzione accessoria della rimozione che espone apposito contrassegno del medico attestante attività di servizio con carattere di emergenza, ai sensi dell'art. 354, comma 3 e dell'art. 355, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., non può essere rimosso, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria principale e, a seconda dei singoli casi e nel rispetto degli altrui diritti, prevedere anche allo spostamento del mezzo con spese a carico del proprietario
* Con il D.M. del 05.07.2021 è stata istituita una banca dati per semplificare la mobilità delle delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale: la Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo).
Chi appartiene ad un Comune aderente alla sperimentazione, e deve spostarsi in altro Comune anch'esso aderente alla sperimentazione, non dovrà più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni.
* Il contrassegno di parcheggio per disabili regolarmente esposto sul cruscotto ma non leggibile sopratutto nella parte riguardante il numero del permesso e la sua scadenza, comporta la violazione di cui all'art. 188, comma 5 del vigente C.d.S. in forza di quanto riportato all'art. 381, comma 2, periodo 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. "In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.".
* La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce solo ed esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non anche ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009).
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* Nella località in cui vige il divieto di sosta per la pulizia della strada, come da apposita segnaletica verticale, la sosta del veicolo al servizio delle persone invalide che espone apposto contrassegno (anche se trovasi nell'apposito stallo) è consentita solo se l'ordinanza con la quali il divieto è imposto lo indichi espressamente.
In caso contrario il divieto è esteso anche a questa categoria di veicoli.
* Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione).
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