CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 188 CdS
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

(Vedi art. 188 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
   2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate (3).
   3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
   3-bis. (1) Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
   4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 ad euro 672,00 (2).
   5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 ad euro 344,00 (2).

 

(1) Comma inserito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Importo sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Qualora uno spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne in maniera esclusiva (c.d. stallo personale) riporti gli estremi del contrassegno dal quale risulti che lo stesso sia scaduto di validità, lo stallo torna ad essere un'area della strada dove chiunque è libero di sostare (salvo diverse prescrizioni).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Un contrassegno speciale di parcheggio per disabili (ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento del C.d.S.) scaduto di validità ed esposto in maniera visibile all'interno di un veicolo non contempla alcuna deroga normata al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia, rendendo legittima la contestazione della norma violata (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 258 del 09/01/2014).
* La tutela che il C.d.S. riserva in generale alle persone affette da disabilità lascia supporre che il riconoscimento a livello unionale del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento (contrassegno di parcheggio per disabili) che identifica i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, che questo sia riconosciuto valido senza alcuna distinzione rispetto allo Stato (anche extra UE) che lo ha rilasciato.
* Le competenti autorità hanno la facoltà di stabilire "... obblighi  o  divieti  di  carattere  permanente  o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta" (art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) per i veicoli al servizio delle persone invalide e detentrici del titolari dell'apposito contrassegno, a condizione che tali prescrizioni siano motivate da esigenze prioritarie rispetto alla tutela che l'art. 188 del C.d.S. e l'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. riserva alle persone con disabilità.
* Il tagliando di aggiornamento relativo all'installazione di appositi adattamenti per la guida sul veicolo in uso al disabile, e stampabile attraverso l'apposito applicativo dal Portale dell'automobilista con procedura semplificata, attualmente è dedicato ai soli autoveicoli e non anche altre tipologie di veicoli, per i quali è necessaria la prescritta visita e prova presso l'UMC.
* Nell'art. 46, comma unico, lett. b) rientrano, tra i "veicoli", "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore"; detti veicoli, secondo la disposizione dell'art. 190, comma 7 dello stesso C.d.S. (interessato dalle modifiche del Decreto Legge 16.06.2022 n. 68), "... possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, ... sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili".
 Per tale motivo, ai fini della loro conduzione, non sono richiesti ne la patente di guida (o abilitazione) ne' assicurazione obbligatoria.
* L'autocaravan, indicato all'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S., ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, è soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, comma 1) e, se adibito al servizio di persona invalida, ha pieno diritto di fruire delle strutture ad essi riservati, oppure sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
* L'intero contenuto dell'art. 188 del C.d.S. (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), in particolar modo ai commi 3 e b-bis, concede una serie di esenzioni ed agevolazioni ai "veicoli al servizio di persone invalide" o "con disabilità" titolari del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) senza operare alcuna distinzione alla classificazione del veicolo, così che dette esenzioni ed agevolazioni si intendono estese a qualsiasi veicolo al servizio di persone invalide.
* Negli stalli di sosta riservati alle persone disabili, la sosta è consentita solo ai veicoli che espongono il pass del disabile. Un veicolo che effettua trasporto di persone disabili appartenente ad una cooperativa sociale, pur considerato la finalità per il quale è utilizzato, non può sostare nello stallo riservato a persone disabili, a meno che durante la sosta non esponga il pass appartenente ad una delle persone trasportate.
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* In caso di utilizzo improprio del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento (contrassegno di parcheggio per disabili) durante la circolazione o fruizione delle strutture riservate al servizio delle persone invalide, l'art. 188 del C.d.S. prevede la sola sanzione amministrativa e non anche il ritiro o il sequestro del contrassegno.
* Il veicolo adibito o destinato ad uso di persone disabili non può essere sottoposto a provvedimento di "fermo fiscale" e, qualora il veicolo sia già sottoposto a tale provvedimento, è possibile procedere alla cancellazione del fermo (o all'annullamento del suo preavviso) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ente pubblico che gestisce la riscossione sull'intero territorio nazionale), attraverso apposito modulo (Mod. F3 - Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili) reperibile all'interno del portale, al quale - come indicato nell'istanza - dovranno essere allegate:
   - libretto/carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
   - fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992.  Qualora la fattura di acquisto non sia stata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest’ultima è fiscalmente a carico dell’acquirente (copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac simile in ultima pagina);
   - fronte del contrassegno auto "Parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità. In questo caso occorre allegare anche l’autocertificazione, compilata, di cui si fornisce il relativo modello, in ultima pagina;
   - eventuale altra utile documentazione.
* L'art. 381, comma 5 del Regolamento e esecuzione e di attuazione al C.d.S. prevede che, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (stallo c.d. "personalizzato"). La facoltà indicata dalla norma "... il comune può," lascia intendere che da parte dell'Ente non ci sia alcun obbligo all'allestimento personalizzato dello stallo fornendo valide motivazioni (mancanza di superfici utili, pericolo per la circolazione, etc.), proponendo al richiedente un posizionamento alternativo di uno stallo.
* Previa espressa richiesta dell'interessato titolare di apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" e per cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, solo il Comune di residenza può assegnare uno stallo di sosta personalizzato.  In comuni diversi da quello ove residente, la persona affetta da particolari condizioni di invalidità può usufruire solo degli stalli non personalizzati già predisposti.
* Un veicolo lasciato in sosta irregolare ove prevista la sanzione accessoria della rimozione che espone apposito contrassegno del medico attestante attività di servizio con carattere di emergenza, ai sensi dell'art. 354, comma 3 e dell'art. 355, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., non può essere rimosso, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria principale e, a seconda dei singoli casi e nel rispetto degli altrui diritti, prevedere anche allo spostamento del mezzo con spese a carico del proprietario
Con il D.M. del 05.07.2021 è stata istituita una banca dati per semplificare la mobilità delle  delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale: la Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo).
Chi appartiene ad un Comune aderente alla sperimentazione, e deve spostarsi in altro Comune anch'esso aderente alla sperimentazione, non dovrà più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni.
* Il contrassegno di parcheggio per disabili regolarmente esposto sul cruscotto ma non leggibile sopratutto nella parte riguardante il numero del permesso e la sua scadenza, comporta la violazione di cui all'art. 188, comma 5 del vigente C.d.S. in forza di quanto riportato all'art. 381, comma 2, periodo 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. "In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.".
La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce solo ed esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non anche ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009).
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* Nella località in cui vige il divieto di sosta per la pulizia della strada, come da apposita segnaletica verticale, la sosta del veicolo al servizio delle persone invalide che espone apposto contrassegno (anche se trovasi nell'apposito stallo) è consentita solo se l'ordinanza con la quali il divieto è imposto lo indichi espressamente.
In caso contrario il divieto è esteso anche a questa categoria di veicoli.
Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione).

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 34983 del 13/12/2023
Circolazione Stradale - Artt. 96 e 188 del Codice della Strada - Veicoli al servizio di persone invalide - Tasse automobilistiche - Esenzione o agevolazioni fiscali - Per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto, il disabile a cui non sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni ed affetto da handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, è necessario che sia affetto da handicap grave documentato da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica che attesti specificatamente l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, mentre non è richiesto alcun adattamento del veicolo; per il disabile che presenta ridotte o impedite capacità motorie e che non risulta contemporaneamente affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 29623 del 10/07/2023
Circolazione Stradale - Art. 188 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 del C.P. - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Fotocopia del contrassegno - La fotocopia del contrassegno di parcheggio per disabili esattamente coincidente con il veicolo al quale esso si riferisce esposto all'interno del mezzo di proprietà dell'intestatario del contrassegno stesso, anche se in uso a persona diversa, non fa scattare automaticamente il reato di falso materiale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24015 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40, 188 e 198 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - La norma conferisce all'invalido il diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale, nelle zone urbane a traffico limitato, aree pedonali urbane e corsie riservate ai mezzi pubblici col solo onere di esporre il contrassegno invalidi indicante la destinazione del mezzo al servizio della persona disabile; l'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale quale la preventiva registrazione o comunicazione della targa al competente ufficio, poiché risulterebbe errato dal punto di vista giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 8226 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40 e 188 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - Il contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 4866 del 10/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 188 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 del C.P. - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Contraffazione del contrassegno - La circostanza che i colori del contrassegno per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide fossero lievemente sbiaditi configura il reato di falso, dato che anche un contrassegno originale, lasciato sul parabrezza di un'auto a lungo, presenta anch'esso i colori sbiaditi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 16607 del 05/08/2016
Circolazione Stradale - Art. 188 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Rilascio di nuovo permesso dopo l'avvenuta scadenza del precedente - Efficacia retroattiva - Esclusione - Se il contrassegno disabili posseduto scade di validità, il nuovo contrassegno rilasciato non costituisce naturale rinnovo del precedente, ma è considerato a tutti gli effetti un nuovo contrassegno senza alcuna efficacia retroattiva e, pertanto, al momento dell'accertamento delle violazioni commesse nel periodo intercorso tra l'avvenuta scadenza del vecchio contrassegno ed il rilascio del nuovo quest'ultimo non poteva esplicare alcun effetto rispetto alla sanzione accertata. A meno che il titolare non provi, o deduca, le ragioni del ritardo con cui è avvenuto il rilascio del nuovo contrassegno.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 258 del 09/01/2014
Circolazione Stradale - Artt. 188 e 202 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Esposizione del contrassegno speciale di parcheggio per disabili scaduto di validità - Deroga temporale - L'esposizione all'interno del veicolo di un contrassegno speciale di parcheggio per disabili scaduto di validità non da diritto ad alcuna deroga temporale alle prescrizioni del codice della strada al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia, rendendo legittima la contestazione della norma violata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009
Circolazione Stradale - Artt. 158, 181 e 188 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Sosta nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici - La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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