Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione quinta, ordinanza n. 34983 del 13 dicembre 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 34983 del 13/12/2023
Circolazione Stradale - Artt. 96 e 188 del Codice della Strada - Veicoli al servizio di persone invalide - Tasse automobilistiche - Esenzione o agevolazioni fiscali - Per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto, il disabile a cui non sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni ed affetto da handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, è necessario che sia affetto da handicap grave documentato da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica che attesti specificatamente l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, mentre non è richiesto alcun adattamento del veicolo; per il disabile che presenta ridotte o impedite capacità motorie e che non risulta contemporaneamente affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.


RITENUTO IN FATTO

Regione (Omissis) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale (Omissis) aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 1637/2019 della Commissione tributaria provinciale di (Omissis), in accoglimento del ricorso proposto da (Soggetto 1) avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche annualità 2014;

il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. con il primo motivo la Regione (Omissis) denuncia "violazione e falsa applicazione della l. n. 449 del 1997, art. 8 e della l. 388 del 2000, art. 30 c. 7 in relazione all'art. 360, c. 1 n. 3, c.p.c." e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che non fosse "indispensabile che il veicolo, cui si riferisce la pretesa impositiva, sia stato oggetto degli adattamenti funzionali alle limitazioni di cui sia affetto un soggetto diversamente abile, con conseguente annotazione sul libretto di circolazione" ai fini dell'applicazione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

1.2. la prima doglianza è fondata;

1.3. la l. n. 449 del 1997, art. 8, comma 3, (vigente ratione temporis), prevede quanto segue: "Le disposizioni di cui alla L. 9 aprile 1986, n. 97, art. 1, commi 1 e 2, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), nonché di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione";

1.4. la l. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7, prevede inoltre quanto segue: "Le agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo";

1.5. poste tali premesse in diritto, si osserva, in particolare, che, sulla base del dettato normativo dianzi trascritto, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dalla L. n. 104 del 1992, comma 3 dell'art. 3 mentre nel caso che queste condizioni personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni fiscali descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati;

1.6. per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto, dunque, con riguardo ai disabili, a cui non sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, ma affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni ai sensi della L 388 del 2000, art. 30 comma 7 e contemporaneamente affetti da handicap grave di cui alla L n. 104 del 1992, comma 3 dell'art. 3 è necessario che l'handicap grave sia documentato mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, che riporti espressamente la menomazione suddetta e che attesti specificatamente l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, risultando altresì necessario che il verbale di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia, mentre non è richiesto alcun adattamento del veicolo;

1.7. nel caso, invece, di disabili con impedite o ridotte capacità motorie, affetti o meno da handicap grave, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida, nella carrozzeria o nella sistemazione interna del veicolo), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione ASL);

1.8. occorre invero evidenziare che ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3 per disabile, secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso art. 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";

1.9. nella più ampia categoria dei disabili, ai fini dell'agevolazione fiscale in discorso è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere "motorio", e conseguentemente ha diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità, e la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;

1.10. per riassumere, quindi, anche a seguito della riforma introdotta dall'art. 30, comma 7, cit., per la categoria dei disabili che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione" il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo (cfr. conf. Cass. n. 14355/2022 in motiv.);

1.10. nel caso in esame, ha dunque errato la Commissione tributaria regionale che, con riguardo al contribuente, con disabilità prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 8 in favore di soggetti con ridotte o impedite capacita motorie permanenti, e nei confronti del quale, in particolare, dal verbale della Commissione medica di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4 era "possibile rilevare la sola presenza di un handicap grave, ma non anche una limitazione permanente della deambulazione", ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'esenzione in esame sul rilievo, non conforme ai principi di diritto dianzi illustrati, che se era "vero che la L. 449 del 1997, art. 8 prevedeva tali adempimenti era altrettanto vero che successivamente la L. 388 del 2000, art. 30 comma 7 aveva fatto venir meno il presupposto in esame";

2. all'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo (con riguardo alla censura della sentenza di primo grado circa la condanna della Regione al pagamento delle spese di lite "anche in forza dell'art. 96 comma 3 codice di procedura civile"), e la cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

4. per la mancanza di consolidato orientamento in sede di legittimità sulle questioni dianzi illustrate si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2023.

 

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