Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, sentenza n. 16607 del 5 agosto 2016

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 16607 del 05/08/2016
Circolazione Stradale - Art. 188 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Rilascio di nuovo permesso dopo l'avvenuta scadenza del precedente - Efficacia retroattiva - Esclusione - Se il contrassegno disabili posseduto scade di validità, il nuovo contrassegno rilasciato non costituisce naturale rinnovo del precedente, ma è considerato a tutti gli effetti un nuovo contrassegno senza alcuna efficacia retroattiva e, pertanto, al momento dell'accertamento delle violazioni commesse nel periodo intercorso tra l'avvenuta scadenza del vecchio contrassegno ed il rilascio del nuovo quest'ultimo non poteva esplicare alcun effetto rispetto alla sanzione accertata. A meno che il titolare non provi, o deduca, le ragioni del ritardo con cui è avvenuto il rilascio del nuovo contrassegno.


RITENUTO IN FATTO

1. B. J. impugna la sentenza 10478/13, pubblicata in data 14 magno 2013, mai notificata, emessa dal Tribunale Civile di Roma, nella causa iscritta al n.r.g. 49946/11, che, in accoglimento dell'appello incidentale del Comune, ha respinto il suo ricorso avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, invece accolto, nella contumacia del Comune di Roma, dal giudice di pace con liquidazione di spese di lite di Euro 70 oltre Iva e Cpa.

2. L'appello principale dell'odierno ricorrente sulla sola liquidazione delle spese veniva respinto dal giudice unico del Tribunale di Roma, che accoglieva, invece, l'appello incidentale del Comune, rilevando che il contrassegno invalidi, che avrebbe giustificato la libera circolazione anche nella ZTL il giorno dell’accertamento della violazione (OMISSIS), era da tempo scaduto (OMISSIS), mentre il nuovo contrassegno era stato poi rilasciato con decorrenza 16 dicembre 2007.

3. Impugna tale decisione il ricorrente che avanza due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi del ricorso.

1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce: "Violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale in merito alla sussistenza delle "barriere architettoniche". Osserva il ricorrente che l'imposizione di inviare al Comune di Roma comunicazione relativamente al passaggio nella ZTL et similia risulterebbe illegittimo in quanto assimilerebbe il varco elettronico ad una vera e propria barriera architettonica". Il permesso era stato rinnovato dal 2007 al 2012. Aggiunge il ricorrente che "la circostanza che il permesso era scaduto e poi rinnovato, con un "buco" di pochi mesi" è frutto di aspetti burocratici.

1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: "violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme codice di rito, inter alia quelle inerenti la liquidazione delle spese di lite ed art. 92 c.p.c., del tariffario forense, delle norme sulla giusta e dignitosa retribuzione del lavoratovi di cui all'art. 36 Cost., violazione dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense; omessa pronuncia; violazione dell'art. 91 c.p.c., illegittima accorpamento degli onorari alle competenze nella determinazione delle spese".

2. Il ricorso è infondato.

Va premesso che non rileva nel presente giudizio la circostanza della mancata allegazione del fascicolo di parte appellante nel relativo giudizio, sia perché non vi sono motivi di ricorso al riguardo sia perché il giudice dell'appello ha fatto riferimento per gli atti al fascicolo del comune di Roma, che conteneva tutti gli atti utili per decidere.

Va ancora rilevato l'errore materiale del giudice dell'appello che indica l'accertamento della violazione (oggetto del giudizio) come avvenuto in data 20 novembre 2008, mentre è pacifico dagli atti che la data corretta è (OMISSIS) (malgrado l'errato riferimento operato alla prima data in sede di ricorso). Del resto tutta la motivazione del giudice dell'appello è fondata proprio sulle circostanze, pure pacifiche in atti, che il contrassegno invalidi invocato era scaduto l'(OMISSIS) e che ne risultava rilasciato un altro con decorrenza 16 dicembre 2007, e, quindi, in data posteriore all'accertamento.

2.1 - Il primo motivo è inammissibile e infondato. Inammissibile per la parte in cui sembra addurre un diverso motivo dì opposizione con riguardo ad una pretesa assimilazione ad una barriera architettonica della limitazione al traffico nella ZTL. Tale aspetto, oltre che nuovo, non è ulteriormente illustrato e sviluppato con conseguente ulteriore motivo di inammissibilità.

La restante censura è infondata, posto che spettava all'odierno ricorrente non solo provare, ma quanto meno dedurre, le ragioni del rilascio del successivo contrassegno oltre cinque mesi dopo la scadenza del precedente. In tale situazione si tratta di nuovo permesso, e non già di rinnovo del precedente, in ogni caso senza alcuna efficacia retroattiva. Di conseguenza, al momento dell'accertamento, il precedente permesso era scaduto e non poteva esplicare alcun effetto rispetto alla sanzione accertata. Il giudice dell'appello ha quindi correttamente deciso.

2.2 - Il secondo motivo sulle spese resta assorbito.

3. - Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016.

 

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