Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 30806 del 9 agosto 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30806 del 09/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116 e 135 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - Omicidio stradale - Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o SEE scaduta di validità e residente in Italia da oltre un anno - Aggravante - Il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo scaduta di validità e residente in Italia da oltre un anno coinvolto in un sinistro stradale che cagioni la morte di una persona, incorre nell'aggravante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 6 che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, essendo la condizione del trasgressore equiparabile a quella del conducente non munito di patente di guida.


RITENUTO IN FATTO

1. La corte d'appello di Genova, con sentenza del 14/9/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della Spezia a carico di E. M. F. A., con cui il predetto era ritenuto responsabile dei reati di cui rispettivamente all'art. 589-bis c.p., commi 1 e 6, art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, art. 369 c.p. con condanna alla pena anni quattro di reclusione.

Alla stregua di quanto ritenuto dai giudici di merito sulla base delle prove raccolte nel giudizio, l'imputato investì il pedone F. B. mente attraversava la strada, avendo luce semaforica verde. Dopo l'investimento l'E. non ottemperò all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alla vittima. In seguito all'accadimento del fatto istigò il suo dipendente Z. C. ad autoaccusarsi dell'investimento.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di doglianza.

1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189 c.p., comma 7.

La Corte di merito avrebbe offerto sul punto una motivazione incongrua, affermando che "l'investitore deve presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima".

In realtà, per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, è necessario che la persona investita abbia effettivamente bisogno di aiuto. La necessità di aiuto viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte, o di soccorso prestato da altri, non essendo più utile, in tali casi, l'ulteriore intervento dell'obbligato. Tali circostanze non possono essere ritenute ex post, ma devono essere obiettivamente constatate dall'investitore (così Sez. 4, n. 5416/200).

Alla luce di tali principi, risulterebbe evidente come il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sussista, posto che il sinistro è avvenuto in luogo affollato e la vittima è stata immediatamente soccorsa dai presenti.

2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 369 e 49 c.p..

La Corte d'appello di Genova erra nel ritenere sussistente il reato di autocalunnia. E' noto come, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'idoneità offensiva della condotta tipica del reato di cui all'art. 369 c.p. venga meno qualora la ritrattazione dell'incolpazione intervenga senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata o ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p. (così Sez. 6^, n. 37016/2003). Ciò è pacificamente avvenuto nel caso di specie, essendo intercorso un brevissimo lasso di tempo tra l'autoincolpazione da parte dello Z. e la successiva indicazione, da parte sua, del vero responsabile del sinistro, senza che ciò abbia in alcun modo compromesso le attività degli organi accertatori.

3) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 589-bis c.p., comma 6.

La Corte d'appello di Genova avrebbe ritenuto erroneamente sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 6.

E' stato accertato come, al momento del sinistro, l'E. fosse titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata dalle autorità egiziane in data 30/01/2017. Il titolo abilitativo era in effetti privo di validità sul territorio nazionale. A mente dell'art. 135 C.d.S., comma 14, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea hanno l'obbligo di convertirla entro un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia. Per la violazione di tale obbligo sono previste le stesse sanzioni comminate per l'ipotesi di guida con patente scaduta, contemplate dall'art. 126 C.d.S., comma 11. Pertanto, il caso del conducente che guidi con una patente in corso di validità in uno Stato non appartenente all'Unione Europea può essere equiparato all'ipotesi di guida con patente scaduta. Ne consegue la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 589-bis c.p., comma 6, che riguarda il caso del conducente che non abbia mai conseguito la patente di guida o che abbia guidato con patente sospesa o revocata.

4) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p..

3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti.

2. Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva quanto segue.

L'indirizzo della più recente giurisprudenza di legittimità, che qui deve essere senz'altro ribadito, sostiene che nel reato di mancata prestazione di assistenza in caso d'incidente, previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 7, il dolo debba investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alla persona e la necessità del soccorso.

Si è tuttavia precisato come la consapevolezza da parte dell'agente che la persona coinvolta nell'incidente abbia bisogno di soccorso possa assumere anche la forma del dolo eventuale, "che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (così Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 - dep. 06/09/2007, Agostinone, Rv. 237239; in senso conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046, così massimata: "L'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189 C.d.S., comma 7), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio).

Pertanto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al comportamento del soggetto agente, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374), per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito di essere assistito. A tale ultima affermazione la giurisprudenza di questa Corte aggiunge una ulteriore precisazione: l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi accertarsi di tali circostanze in base ad una obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (cfr. Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia A e altri, Rv. 216465, richiamata nel ricorso).

Tutto ciò premesso, sebbene l'affermazione contenuta in sentenza, stigmatizzata dalla difesa nel ricorso, non risponda ai principi appena richiamati, è pur vero che l'imputato neppure ebbe a fermarsi per constatare le lesioni cagionate alla vittima all'atto dell'investimento, rifiutandosi consapevolmente di accertare la sussistenza di quelle condizioni in presenza delle quali il suo comportamento costituisce reato. E' quindi validamente sostenuta la sua responsabilità in ordine alla fattispecie contestata nell'ulteriore passaggio motivazionale della sentenza in cui si evidenzia tale aspetto. Il ricorrente, si legge in motivazione, per sua stessa ammissione, era perfettamente consapevole di avere investito una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali e non si è fermato per accertarsi delle sue condizioni dopo averla travolta. Questo esclude a priori che egli possa avere confidato nell'aiuto altrui e rivela la ricorrenza della forma del dolo eventuale sotto il profilo soggettivo del reato (cfr. Sez. 4, n. 6904 del 20/11/2013, dep. 2014, Richichi, mm.; Sez. 4, n. 36270 del 24/05/2012, Bosco, n. m.; Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113).

3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello, con attenta analisi dei fatti, ha posto in rilievo come la ritrattazione del dipendente dell'imputato non sia avvenuta immediatamente dopo l'autodenuncia. La diversa prospettazione difensiva è generica e si pone in termini di alternatività rispetto a quanto si legge in sentenza. E' noto come esuli dal perimetro valutativo di questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

3. Non meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente era dotato di una patente rilasciata dall'autorità egiziana in data 30/1/2017, non riconosciuta nello Stato italiano; al tempo stesso, sottolinea la Corte d'appello, egli era residente in Italia da lungo tempo (precisamente dall'anno 2012, come specificato dal giudice di primo grado in sentenza).

A mente dell'art. 135 C.d.S., comma 1, fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abiliti, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

Per costoro, nel termine di un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, è prevista la possibilità di ottenere la conversione in una patente di guida italiana (art. 136 C.d.S.).

Le norme citate, dunque, disciplinano il caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che siano muniti di una patente di guida in corso di validità in uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Ove si tratti di cittadini non appartenenti all'Unione Europea che risiedano in Italia da oltre un anno, come nel presente caso, è richiesto che essi si muniscano di valido titolo abilitativo per condurre veicoli nello Stato italiano, siccome previsto dall'art. 116 C.d.S..

Pertanto, le norme richiamate nel ricorso non si attagliano al caso in esame.

Da quanto precede si ricava la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 589-bis c.p., comma 6, il quale prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona "non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata", essendo la condizione del ricorrente equiparabile a quella del conducente non munito di patente di guida.

4. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. La Corte di merito ha offerto motivazione del tutto adeguata sul punto, ponendo in evidenza la gravità del fatto per le modalità allarmanti della sua realizzazione. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. In base al principio normativamente codificato all'art. 132 c.p., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., indicando i motivi che la giustificano. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2022.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale