Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione seconda, sentenza n. 1163 del 18 agosto 2026
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia, Sezione II, sentenza numero 1163 del 18/08/2026
Circolazione stradale - Art. 119 e 128 Codice della Strada - Provvedimento di revisione della patente di guida - Giudizio di idoneità psico - fisica alla guida e giudizio di inidoneità tecnica - Opposizione - L’annullamento dei verbali ex art. 204, comma 1-bis, C.d.S. incide sulla sanzione, ma non cancella l’accertamento dei fatti, che può conservare rilevanza amministrativa e concorrere a fondare il dubbio sull’idoneità tecnica. L’idoneità psico-fisica accertata dalla Commissione medica non esclude quella tecnica, autonomamente valutabile ai sensi dell’art. 128 C.d.S. sulla complessiva condotta di guida.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da: (Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati V. C. e M. B., con domicilio fisico nello studio del secondo in (Omissis), via (Omissis) e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in (Omissis), via (Omissis);
A) Quanto al ricorso introduttivo:
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento prot. n. (Omissis) del (Omissis), con cui l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di (Omissis) ha disposto la revisione della patente di guida rilasciata alla ricorrente, ex art. 128 D.Lgs. n. 285 del 1992;
B) Quanto ai motivi aggiunti:
per l'annullamento
- del nuovo provvedimento, adottato dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di (Omissis), a conferma del precedente atto, il (Omissis) ed inviato a mezzo P.E.C. il (Omissis).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza cautelare n. (Omissis) del (Omissis);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa L. M. e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo
1. La ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada.
Nel provvedimento, richiamata la comunicazione della Polizia Locale n. (Omissis), viene rilevato come il comportamento di guida, tenuto il giorno (Omissis) in (Omissis) e che avrebbe messo a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada e la propria, sarebbe tale da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico - fisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.
2. A questo proposito la ricorrente espone di aver conseguito la patente di guida quarant'anni fa, senza aver riportato particolari sanzioni e senza che si sia verificato alcun evento degno di nota, ottenendo regolarmente il rinnovo del titolo.
3. Quello indicato nel provvedimento, verificatosi in data (Omissis), sarebbe un modesto sinistro nel corso del quale la ricorrente, molto probabilmente per un momento di stanchezza, aveva urtato accidentalmente un muro, all'interno di un parcheggio di un centro commerciale in (Omissis), ma senza che nessuno riportasse lesioni, compresa la ricorrente.
4. Ciò nonostante venivano allertati i soccorsi e la ricorrente, contro la propria volontà, era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di (Omissis) da cui veniva dimessa il giorno seguente.
5. Il principale trattamento cui la ricorrente era stata sottoposta, un colloquio con lo psichiatra di turno, sarebbe stato sollecitato dagli agenti di (Omissis) e la diagnosi del medico sembrava fondarsi più che altro su quanto riferito dall'agente della Polizia Locale del suddetto Comune.
6. In data (Omissis) era stata sottoposta ad ulteriore visita psichiatrica, nell'ambito dell'accertamento sanitario obbligatorio ordinato dal Sindaco di (Omissis), che aveva escluso la sussistenza di sintomi psicotici e la stessa era stata ritenuta dismissibile dal punto di vista psichiatrico, con indicazione di "prendere appuntamento con il CPS di (Omissis)".
7. In seguito alla notifica del provvedimento impugnato, non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la ricorrente aveva presentato istanza di revoca in autotutela cui però non era stato dato alcun riscontro.
8. Nel ricorso, avverso il provvedimento impugnato, vengono formulate che possono essere così sintetizzate:
a) il provvedimento non sarebbe stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, nonostante al momento dell'adozione dello stesso vi fosse già un documento che avrebbe potuto chiaramente dimostrare l'insussistenza in capo alla ricorrente di qualsivoglia patologia (il referto della seconda visita psichiatrica).
Per tale ragione, la violazione procedimentale sarebbe certamente rilevante;
b) il provvedimento di revisione della patente ha natura ampiamente discrezionale e proprio in ragione di tale ampia discrezionalità dovrebbe ritenersi ancor più doveroso uno stringente dovere motivazionale.
Nel caso di specie non vi sarebbe nessuna motivazione a sostegno del provvedimento che ordina la revisione della patente della ricorrente.
Vi sarebbe solo un apodittico riferimento al contenuto di una comunicazione di data (Omissis), non nota né conoscibile dalla destinataria del provvedimento, né varrebbe il riferimento ad una patologia, oltretutto insussistente.
L'atto impugnato sarebbe illegittimo anche per difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti.
Un approfondimento anche minimo in sede procedimentale, in luogo del mero recepimento della comunicazione della Polizia Locale del Comune di (Omissis), avrebbe consentito di apprezzare l'inconsistenza della paventata insussistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica.
9. Il Ministero, costituitosi inizialmente con atto di costituzione meramente formale, in vista della camera di consiglio del 30 luglio 2024, ha depositato documenti e una memoria, nella quale ha eccepito la irricevibilità del ricorso, perché, tardivo, e ne ha poi evidenziato l'infondatezza nel merito.
10. Anche parte ricorrente, in vista della camera di consiglio del 30 luglio 2024, ha depositato documenti e una memoria, nella quale ha contestato la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità e ha ribadito la fondatezza del ricorso.
11. All'esito della camera di consiglio del 30 luglio 2024 è intervenuta ordinanza cautelare n. (Omissis) del (Omissis), che ha respinto la domanda cautelare con condanna della ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese della fase (€ 500,00).
12. In data 13 novembre 2024 la parte ricorrente ha depositato nuova istanza cautelare, essendo intervenuti alcuni elementi di novità, quale l'accertamento, in capo alla stessa, dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida B, sino al 20 settembre 2027 e l'annullamento di alcuni verbali di contestazione di illecito amministrativo adottati dalla Polizia di (Omissis).
La ricorrente aveva, pertanto, ottenuto il riaccredito di 11 punti sulla propria patente di guida ed aveva prontamente rappresentato tali elementi, che, a suo dire, modificavano sensibilmente il quadro fattuale, presentando istanza di riesame.
13. Ciò nonostante l'Amministrazione non aveva riscontrato l'istanza in oggetto, mentre continuavano a prodursi in capo alla ricorrente gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della patente di guida.
14. Nella nuova istanza cautelare, con riferimento all'idoneità psichica veniva richiamato il giudizio espresso dalla Commissione medica sul punto.
Con riferimento al requisito dell'idoneità tecnica, veniva rilevato come metà dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, elencati nella nota n. (Omissis) del (Omissis), fossero stati annullati all'esito di ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente. Più precisamente, essendo decorso il termine previsto dalla legge senza che alcuna ordinanza venisse assunta da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 204 comma 1-bis C.d.S., il ricorso gerarchico doveva ritenersi accolto ed i verbali annullati.
Si trattava di una circostanza confermata anche dalla Polizia Locale di (Omissis) che aveva dato atto dell'annullamento dei verbali con conseguente riaccredito di 11 punti alla ricorrente.
15. Ulteriori verbali, elencati nella nota della Polizia Locale n. (Omissis), oltre a non essere richiamati per relationem nel provvedimento impugnato, non sarebbero, invece, mai stati notificati a quest'ultima, che ne avrebbe avuto conoscenza solo nel corso del giudizio.
La tesi sostenuta è che sulla base delle poche violazioni che la ricorrente risulta effettivamente aver commesso, non sarebbe possibile ritenere la stessa non tecnicamente idonea alla guida.
16. In vista della camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, il Ministero depositava documenti e una memoria nella quale veniva ribadita l'irricevibilità del ricorso.
17. In tale memoria, il Ministero evidenziava, inoltre, come l'annullamento dei verbali a seguito del silenzio serbato dalla Prefettura inciderebbe solo sulla vicenda sanzionatoria, ma senza escludere la rilevanza delle condotte che avevano dato luogo alle contestazioni in questione.
Si tratterebbe solo di cinque verbali dei nove indicati nella nota della Polizia Locale n. (Omissis), che non rappresenterebbero le uniche condotte che avevano reso necessario il provvedimento di revisione.
La nota n. (Omissis) richiamava anche la precedente segnalazione resa con nota n. (Omissis) da intendersi, quindi, come parte integrante del provvedimento.
18. Con la nota n. (Omissis) la Polizia Locale aveva dato atto di aver elevato ulteriori 6 verbali nei confronti della ricorrente.
A questo proposito veniva rilevato come quattro dei sei verbali, di cui la ricorrente aveva contestato la mancata notifica, le fossero, in realtà, stati notificati.
Inoltre, i verbali di contestazione complessivamente elevati e non annullati comporterebbero la decurtazione di 43 punti della patente, con conseguente inutilità dell'eventuale concessione della misura cautelare, in quanto l'azzeramento dei punti della patente avrebbe, comunque, comportato automaticamente l'emissione del provvedimento di revisione della patente di guida.
19. In data 10 dicembre 2024 la ricorrente depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare.
20. Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2024 il Collegio prendeva atto della intervenuta rinuncia alla misura cautelare.
Il ricorso per motivi aggiunti
21. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna il provvedimento di data (Omissis), con il quale è stata rigettata l'istanza di riesame del provvedimento che aveva disposto la revisione della patente di guida.
22. La ricorrente espone che in data (Omissis), era stata rivolta all'Ufficio della Motorizzazione civile di (Omissis) un'istanza di riesame fondata su elementi di novità costituiti sia dall'intervenuto accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida sino al 20 settembre 2027 sia dall'annullamento di alcuni dei verbali di contestazione adottati dalla Polizia Locale di (Omissis).
23. Con il provvedimento impugnato l'Ufficio della Motorizzazione civile di (Omissis) aveva, invece, confermato la precedente decisione, dal momento che il provvedimento di revisione era stato adottato in relazione sia ai requisiti di idoneità psicofisica sia a quelli di natura tecnica.
24. Nei motivi aggiunti la ricorrente afferma, in primo luogo, che relativamente all'inidoneità psicofisica non avrebbe alcun rilievo il fatto, pur richiamato nel provvedimento impugnato, che il giudizio di idoneità sia temporalmente limitato (sino al 20 settembre 2027).
Con riferimento, invece, all'inidoneità tecnica, la documentazione prodotta dalla Polizia Locale di (Omissis) con le relazioni del (Omissis) e del (Omissis), in base alla quale permarrebbero i dubbi in ordine a tale idoneità alla guida della ricorrente, non sarebbe esplicitata nell'atto impugnato né sarebbe in disponibilità di quest'ultima.
Pertanto, il provvedimento confermativo sarebbe privo di motivazione anche per relationem.
25. La quasi totalità dei verbali richiamati nella relazione del (Omissis) sarebbe stata annullata all'esito del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente.
La relazione del (Omissis), invece, sarebbe incentrata su un episodio in cui si era verificato, essenzialmente, un alterco tra la ricorrente e un vigile, a seguito dell'ennesima contestazione della violazione dell'art. 172 del Codice della Strada (guida senza cinture di sicurezza).
Tale violazione, però, non poteva ritenersi dimostrativa di un'incapacità di condurre veicoli a motore e, comunque, l'episodio dell'alterco era probabilmente ricollegabile al sentimento di esasperazione che la ricorrente aveva manifestato in quel contesto e che aveva determinato le ulteriori contestazioni del (Omissis).
26. Il Ministero, in vista della pubblica udienza del 6 maggio 2026, produceva dei documenti, in particolare alcune fotografie.
27. In data 13 aprile 2026 i difensori della ricorrente depositavano atto di rinuncia al mandato difensivo, con la precisazione che avrebbero provveduto a presenziare all'udienza del 6 maggio 2026 (direttamente o tramite un sostituto d'udienza, come in concreto è poi avvenuto) nel caso in cui la ricorrente, nelle more, non si fosse costituita a mezzo di nuovo difensore.
28. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Oggetto del giudizio
29. In via preliminare è bene chiarire quale sia l'oggetto del presente giudizio, ove sono stati proposti un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti, anche al fine di capire se l'intervento di un nuovo provvedimento, impugnato con quest'ultimo ricorso, possa avere rilievo al fine di un'eventuale sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso introduttivo, con conseguente improcedibilità dello stesso.
30. A questo proposito può, pertanto, ricordarsi come con il ricorso introduttivo sia stato impugnato il provvedimento che ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente.
Oggetto del ricorso per motivi aggiunti è, invece, il provvedimento con il quale non è stata accolta l'istanza di riesame del precedente provvedimento.
31. Pur non trattandosi di un provvedimento meramente confermativo, perché intervenuto all'esito di una nuova valutazione concernente anche fatti sopravvenuti, ciò nondimeno lo stesso non può qualificarsi come provvedimento integralmente sostitutivo del precedente.
Va a configurarsi piuttosto come un provvedimento con il quale viene rigettata una richiesta di intervento in autotutela e che conferma la legittimità ed efficacia del precedente provvedimento, pur a fronte dell'intervento di quelli che la ricorrente definisce elementi di novità.
32. Al contempo, il provvedimento oggetto del ricorso per motivi aggiunti richiama, a sostegno delle ragioni che già giustificavano la revisione della patente di guida della ricorrente, anche la comunicazione del (Omissis) di cui il provvedimento originariamente impugnato, come ricorda l'ordinanza cautelare n. (Omissis) del 2024, sembra non tenere conto.
Sulla procedibilità del ricorso introduttivo
33. Come si è visto, il provvedimento con il quale è stata rigettata l'istanza di riesame non ha sostituito il primo provvedimento, ma ne ha integrato le ragioni con riferimento agli episodi elencati nella relazione del (Omissis).
34. Questo basta a escludere l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
35. In ogni caso, tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti sono infondati.
La loro infondatezza consente di superare ogni altra diversa questione sollevata in punto di rito dalla difesa erariale.
Sul ricorso introduttivo
36. Con riferimento al ricorso introduttivo, non è condivisibile il primo motivo, in cui si contesta il difetto di previa comunicazione di avvio del procedimento.
La giurisprudenza, proprio in relazione ad un caso analogo alla presente fattispecie, ha ricordato che "Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio del procedimento prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4925)" (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 11042 del 16 dicembre 2022).
E ancora: "Tale orientamento pretorio ben si attaglia al caso di specie, in ragione del fatto che il ricorrente era pienamente a conoscenza dei fatti che avrebbero potuto condurre l'amministrazione resistente ad adottare - come poi in concreto occorso - un provvedimento di revisione della patente di guida nei suoi confronti" (cfr. in termini TAR Lazio, Sez. III, 27 agosto 2024 n. 15956).
37. Nel caso di specie, la ricorrente era perfettamente a conoscenza non solo degli episodi che hanno portato alla revisione della patente, ma anche degli stessi verbali della Polizia Locale, richiamati dalla nota (Omissis), che sono stati alla stessa regolarmente notificati (l'avvenuta notifica degli stessi non è contestata dalla ricorrente, che ha contestato, invece, la notifica dei verbali richiamati nella successiva nota (Omissis), ma su quest'ultimo punto si v. infra).
38. Non può condividersi neppure la tesi della ricorrente secondo la quale, se fosse stato possibile presentare in sede procedimentale il referto della visita psichiatrica del (Omissis), la decisione finale sarebbe stato diversa.
In effetti, come ammesso anche nel ricorso, la seconda valutazione psichiatrica ha comunque concluso per la necessità di seguire un determinato percorso, là dove dispone di "prendere appuntamento con il CPS di (Omissis)".
Pertanto, la valutazione psichiatrica non sembra avere il rilievo e il significato attribuiti dalla ricorrente.
39. Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso.
Come evidenziato nell'ordinanza cautelare n. (Omissis) del (Omissis), da cui non si ravvisano motivi di discostarsi, "il provvedimento impugnato appare congruamente motivato per relationem, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990, mediante rinvio al contenuto della comunicazione della Polizia Locale del Comune di (Omissis) n. (Omissis)".
40. In tale comunicazione (cfr. doc. 4 Ministero) vengono richiamati numerosi comportamenti scorretti tenuti dalla ricorrente alla guida della propria autovettura, contestati in altrettanti verbali della Polizia Locale notificati alla ricorrente. Tra questi, guida contromano, mancato arresto del veicolo al suono prolungato del fischietto, guida senza cintura di sicurezza, passaggio con il rosso durante un cantiere stradale mobile.
Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato può essere ricavata per relationem dagli atti indicati nella nota n. (Omissis), a propria volta richiamata nel provvedimento impugnato.
Sui motivi aggiunti
41. Parimenti infondato deve essere considerato anche il ricorso per motivi aggiunti.
42. Qui sostanzialmente si afferma che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione, anche per relationem, in quanto la documentazione di cui alle note richiamate nello stesso non sarebbe identificabile, e comunque non sarebbe mai stata messa a disposizione della ricorrente.
Quest'ultima, inoltre, avrebbe riportato un giudizio di idoneità psicofisica alla guida, all'esito di visita medica presso la commissione medica locale.
Infine, la quasi totalità dei verbali di cui alla relazione del (Omissis) sarebbero stati annullati a seguito di ricorso gerarchico.
Sul difetto di motivazione
43. Con riferimento alla censura di difetto di motivazione, non può che ribadirsi quanto già rilevato in ordine all'analoga censura avanzata nel ricorso introduttivo.
Anche il provvedimento che ha ritenuto non accoglibile l'istanza di riesame risulta adeguatamente motivato per relationem, in quanto richiama la relazione n. (Omissis) del (Omissis), nella quale viene fatto riferimento ad una serie di comportamenti scorretti tenuti dalla ricorrente, di cui si è già detto.
44. Può poi ricordarsi come la relazione n. (Omissis) faccia riferimento anche alla segnalazione del (Omissis), nella quale viene richiamato un altro episodio (la ricorrente aveva fatto un incidente con diversa autovettura, dopo aver percorso almeno tre chilometri contromano, invadendo completamente la corsia opposta al senso di marcia in presenza di numerosi tornanti e curve, e aveva dichiarato alla fine che erano gli altri automobilisti "a volerle andare contro").
45. Nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti viene anche richiamata la relazione successiva n. (Omissis).
In quest'ultima vengono indicati alcuni verbali della Polizia Locale. Di una parte degli stessi viene contestata la mancata notifica alla ricorrente.
46. In realtà, dalla documentazione in atti (cfr. docc. nn. da 8 a 11 Ministero) risulta l'avvenuta notifica degli stessi a mani della ricorrente.
Quest'ultima aveva rifiutato di firmare e di riceverli, come attestato dall'agente di Polizia Locale, tenendo un comportamento non collaborativo, ma dal quale non può certo farsi discendere la conseguenza della non avvenuta notifica.
Sull'annullamento di alcuni verbali e sul riconoscimento di idoneità psico - fisica
47. Con riferimento, invece, all'intervenuto annullamento di gran parte dei verbali di cui alla relazione n. (Omissis) del (Omissis), deve osservarsi che l'annullamento per silentium ai sensi dell'art. 204 comma 1-bis C.d.S. impedisce l'applicazione della sanzione pecuniaria ma non cancella l'accertamento dei fatti contenuto nei verbali, che restano quindi utilizzabili ad altri fini in sede amministrativa.
48. In ogni caso, dei verbali di cui alla relazione n. (Omissis) del (Omissis) risultano non annullati i seguenti: (i) il verbale (Omissis) (non si è fermata all'alt intimato da agente in uniforme appiedato e nonostante suono prolungato del fischietto - doc. 17 Ministero); (ii) il verbale (Omissis) (guida contromano invadendo totalmente l'opposta corsia di marcia nonostante vi fosse scarsa visibilità a causa di un cantiere lato strada con intersezioni a raso ed in prossimità di una scuola, di un parco giochi e di una doppia curva ad esse con edifici lato strada - doc. 16 Ministero); (iii) il verbale (Omissis) (passaggio con il rosso durante cantiere stradale mobile, invadendo l'unica corsia di marcia con senso unico alternato - doc. 15 Ministero).
49. Per quanto riguarda, invece, il giudizio di idoneità psico - fisica alla guida, lo stesso non fa venire meno il giudizio di inidoneità tecnica, che emerge con chiarezza dai verbali della Polizia Locale (annullati e non).
50. L'art. 128 del Codice della Strada prevede che ""Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica".
51. A questo proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, invero, nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica; ciò che legittima l'Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato, dunque, dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica" (cfr. in termini ex multis C. Stato, Sez. V, 5 novembre 2024 n. 8853).
I provvedimenti di revisione della patente possono essere adottati "in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del destinatario del provvedimento" (cfr. ancora in termini ex multis C. Stato, Sez. V, 5 novembre 2024 n. 8853).
52. Nel caso di specie, il dubbio in ordine all'idoneità tecnica alla guida è senz'altro ragionevole, a fronte dei reiterati episodi di guida pericolosa di cui la ricorrente si è resa protagonista, e che le sono stati regolarmente contestati.
Conclusioni
53. Conclusivamente sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti sono infondati, e devono essere rigettati.
Sulle spese
54. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ferma restando la condanna alle stesse intervenuta nella fase cautelare (ordinanza n. (Omissis) del 2024), in considerazione della particolarità della vicenda può essere stimata equa la compensazione delle stesse tra le parti, pur limitatamente alla fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti limitatamente alla fase di merito, confermando le spese liquidate in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
M. P., Presidente
A. S. L., Consigliere
L. M., Referendario, Estensore.
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