Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29102 del 31 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29102 del 31/07/2026
Circolazione stradale - Art. 142 Codice della strada e artt. 589-bis e 589-ter c.p. - Velocità - Omicidio stradale - Centralina airbag - Ricorso per cassazione - Centralina airbag - Fuga del conducente - Ricorso per cassazione - Accertamento della velocità - Dati estratti dalla centralina airbag - Coerenza con la dinamica del sinistro - È inammissibile la censura che, senza confrontarsi con la motivazione conforme dei giudici di merito, si limiti a prospettare una diversa lettura dei dati tecnici sulla velocità, ritenuti coerenti con le tracce di frenata, la perdita di controllo, l'invasione della corsia opposta e la violenza dell'impatto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma, con la quale (Soggetto 1) era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 589-bis, comma 5, n. 1, comma 6, e 589-ter del cod. pen., in danno di (Soggetto 2), e condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione, già ridotta per il rito.
2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, (Soggetto 1), alla guida dell'autovettura (Omissis) pur essendo privo di patente, percorreva via (Omissis) alla velocità di circa 100 km/h, a fronte del limite di 50 km/h; giunto all'uscita di una curva destrorsa, effettuava un'azione frenante di circa quarantadue metri, perdeva il controllo del veicolo e invadeva la corsia opposta. In tale fase incontrollata, dopo avere urtato alcune auto in sosta e sormontato il cordolo del marciapiede, investiva il pedone (Soggetto 2), proiettandolo violentemente contro un'altra autovettura e cagionandogli lesioni gravissime, dalle quali derivava il decesso. Dopo il sinistro, si dava alla fuga e la madre, (Soggetto 3), si assumeva la responsabilità dell'accaduto sostenendo di essere stata alla guida dell'auto (condotta per la quale è stata ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen.).
3. Contro la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato, articolato in sei motivi.
3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo. La Corte territoriale avrebbe respinto gli argomenti difensivi relativi alla carenza di solidi valori culturali, qualificandoli come profili di ordine "metagiuridico e di natura sociologica". Secondo il ricorrente, invece, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo costituiscono criteri espressamente previsti dall'art. 133, comma secondo, n. 4, cod. pen. e devono essere considerate ai fini della valutazione del grado della colpa, poiché incidono sulla rimproverabilità soggettiva della condotta.
L'imputato, all'epoca diciannovenne e proveniente da un contesto familiare e sociale caratterizzato da carenze culturali ed educative, non avrebbe mai conseguito la patente e avrebbe maturato una percezione distorta della liceità e della pericolosità di determinate condotte. La Corte territoriale avrebbe dunque fondato il rigetto dell'appello esclusivamente sulla gravità oggettiva del danno cagionato.
3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si sarebbe limitata a rilevare la mancanza di elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis del cod. pen., senza considerare la giovane età dell'imputato, l'assenza di precedenti penali specifici, il contesto familiare e sociale di provenienza, l'incensuratezza sostanziale, la natura colposa del reato, pur aggravato dalle circostanze contestate, nonché il comportamento processuale, consistito nelle dichiarazioni di resipiscenza e nella scelta del rito abbreviato. Il diniego delle attenuanti generiche, fondato solo sulla gravità oggettiva del fatto e sull'entità del danno, violerebbe il principio costituzionale di personalizzazione della pena.
3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe valorizzato, in senso negativo, la circostanza che, nell'immediatezza del fatto, il ricorrente non avrebbe manifestato alcuna sollecitudine nei confronti della vittima, mostrandosi piuttosto preoccupato per i danni provocati all'autovettura.
Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe illogica, perché fondata su informazioni acquisite da testimoni oculari e perché ometterebbe di considerare che la condotta di fuga e la sostituzione di persona, già valorizzate quali circostanze aggravanti, non potrebbero essere nuovamente apprezzate in senso sfavorevole ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
Mancherebbe, inoltre, la motivazione sulla determinazione della pena in concreto, confermata nella misura di anni sei di reclusione, non inferiore alla media edittale ove si consideri che la pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni, aumentata ai sensi dell'art. 589-ter del cod. pen. e ridotta di un terzo per la scelta del rito.
3.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 589-bis, comma 5, n. 1, cod. pen., con riferimento alla valutazione della colpa specifica e all'eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Corte non avrebbe motivato sulla colpa specifica, in particolare sulla violazione delle norme della circolazione stradale contestate (artt. 116, 140, 141, 142 e 143 del cod. strada), né avrebbe verificato se l'inosservanza delle regole cautelari fosse riconducibile a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero se l'evento fosse prevedibile ed evitabile dall'imputato, tenuto conto delle sue condizioni personali.
3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il difetto di prova della circostanza aggravante della velocità pari al doppio di quella consentita. Poiché in via (Omissis) il limite era di 50 km/h, l'aggravante avrebbe richiesto l'accertamento di una velocità pari ad almeno 100 km/h. Nel caso in esame, tuttavia, tale accertamento si fonderebbe esclusivamente sui dati estratti dalla centralina airbag della (Omissis), come riportati nella consulenza tecnica del P.M., secondo cui la vettura "raggiungeva una accelerazione di 100 km/h prima del crash". Tale affermazione, secondo la difesa, confonderebbe accelerazione e velocità e non consentirebbe di stabilire se il valore di 100 km/h si riferisse al momento dell'impatto, alla velocità massima raggiunta nei cinque secondi precedenti o alla velocità media nello stesso intervallo. Non risulta, inoltre, quali dati siano stati estratti dalla centralina dal consulente del P.M., con quali strumenti e tecnologie, secondo quali criteri interpretativi, con quale margine di errore, né se la centralina fosse integra o danneggiata e se i dati acquisiti fossero completi o parziali.
Da ciò la difesa desume la violazione del principio di tassatività della prova della velocità, rilevando che la centralina airbag non è un'apparecchiatura omologata per la rilevazione della velocità ai sensi dell'art. 142, comma 6, cod. strada, ma un dispositivo di sicurezza passiva che registra alcuni parametri del veicolo al momento dell'impatto, senza essere destinato né omologato all'accertamento delle violazioni del Codice della strada. Mancherebbero, inoltre, ulteriori elementi indipendenti di riscontro.
3.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione sull'accertamento della condotta di fuga, ritenuta sulla base delle dichiarazioni spontanee di (Soggetto 3), madre dell'imputato, la quale subito dopo il sinistro affermava di essere stata alla guida del veicolo; delle dichiarazioni - rese sul luogo del fatto - con le quali (Soggetto 1) aveva sostenuto di aver viaggiato sulla (Omissis) in qualità di passeggero; delle registrazioni delle chiamate al numero unico di emergenza 112; nonché delle dichiarazioni di una testimone, che riferiva di avere visto, dopo il sinistro, un ragazzo accanto alla (Omissis) esclamare "oddio che ho combinato" e, poco dopo, giungere sul posto un'utilitaria dalla quale scendeva una donna dai capelli chiari.
Secondo il ricorrente, mancherebbe la prova di un effettivo allontanamento del (Soggetto 1) dal luogo del sinistro e della volontà di sottrarsi all'identificazione. La dichiarazione di essere passeggero, piuttosto che conducente, non integrerebbe di per sé la condotta di fuga, ma costituirebbe, al più, una falsa dichiarazione resa agli operanti, non prevista quale elemento costitutivo della circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter del cod. pen..
Sotto altro profilo, lamenta il ricorrente che non è stato accertato se l'imputato abbia sollecitato la madre a "sostituirsi" alla sua persona o se, piuttosto, si sia trattato di una iniziativa, assunta autonomamente, da quest'ultima.
3. All'udienza, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. I motivi di ricorso, benché articolati in plurime censure, si risolvono, nel loro complesso, nella sollecitazione a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, con i consequenziali effetti in ordine al perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01), ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della conferma dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio, valorizzando la gravità della condotta di guida, l'elevata velocità tenuta in ambito urbano, la mancanza di patente, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e il comportamento successivo al sinistro.
3. Il primo motivo è inammissibile, poiché ripropone argomenti già devoluti alla Corte territoriale e da questa esaminati con motivazione immune da manifesta illogicità.
La censura, sotto l'apparente deduzione del vizio motivazionale e della violazione di legge, investe in realtà il giudizio sul grado della colpa e sulla rimproverabilità soggettiva della condotta, sollecitando una diversa lettura del compendio valutativo.
La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha valorizzato l'elevatissimo grado di negligenza e imprudenza manifestato dall'imputato, la velocità prossima al doppio di quella consentita in ambito urbano, la mancanza di abilitazione alla guida, nonché la condotta successiva al sinistro, connotata dal tentativo di sottrarsi alla corretta identificazione quale conducente del veicolo. Tali elementi sono stati logicamente apprezzati quali indici di una grave inosservanza delle regole cautelari e di una accentuata rimproverabilità della condotta.
A fronte di tale compiuta valutazione, il ricorrente si limita a ribadire la rilevanza del contesto familiare, sociale e culturale di provenienza, senza confrontarsi con il nucleo essenziale della motivazione, che ha ritenuto prevalenti, in termini di gravità della colpa, la macroscopica violazione delle regole cautelari, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e la reiterazione di condotte di guida altamente pericolose.
A tale proposito va ricordato che come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare, il grado della colpa, rilevante ai sensi degli artt. 43, 61, primo comma, n. 3, e 133 del cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero, va determinato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la condizione personale dell'agente, il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa e le motivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattori eventualmente concorrenti e di segno contrario (Sez. 4, n. 22632 del 15/05/2008, Rv. 239895-01).
Nel caso di specie, le sentenze conformi hanno fatto corretta applicazione di tali criteri, dando conto dei gravissimi profili di violazione cautelare, della piena prevedibilità dell'evento e della reiterata incapacità dell'imputato di conformarsi alle più elementari regole di autodisciplina nella circolazione stradale.
Le medesime considerazioni sorreggono, coerentemente, anche il giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Quanto alle censure concernenti la dinamica del sinistro, va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia - ivi compresi la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito e integra apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321).
Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente prospetta una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio e sollecita una rivisitazione del giudizio di fatto riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con l'iter logico-giuridico seguito dalle sentenze conformi.
I giudici di merito hanno qualificato come gravemente colposa la condotta del ricorrente e, dopo avere esaminato gli elementi probatori acquisiti, sono pervenuti alla conclusione che l'imputato avesse tenuto una condotta connotata da un elevatissimo grado di negligenza e imprudenza, definita dal primo giudice "ai limiti del dolo eventuale" (pag. 7). Viaggiando a velocità elevata in area urbana, il ricorrente ha infatti determinato, secondo l'id quod plerumque accidit, un rilevante incremento del rischio di causare eventi lesivi dell'altrui persona, come poi concretamente verificatosi.
Le sentenze conformi hanno altresì valorizzato l'elevata offensività del fatto, l'intensità della negligenza e dell'imprudenza, la condotta di fuga e di sviamento degli accertamenti post factum, nonché la particolare pericolosità del comportamento tenuto, traendone elementi indicativi di una personalità incline alla violazione delle regole cautelari e scarsamente sensibile agli obblighi di responsabilità connessi alla circolazione stradale.
La condotta successiva all'investimento è stata ritenuta un quid pluris di disvalore rispetto alla mera colpa di guida, poiché ha evidenziato la sottrazione agli obblighi di solidarietà e collaborazione gravanti sull'utente della strada coinvolto in un incidente con danni alle persone.
La motivazione ha dunque affrontato gli elementi necessari alla valutazione del grado della colpa, in coerenza con il principio secondo cui esso, rilevante ex artt. 43, 61, primo comma, n. 3, e 133 del cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero, va determinato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la condizione personale dell'agente, il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa e le motivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattori eventualmente concorrenti e di segno contrario. Nel caso in esame, sono stati valorizzati i gravissimi profili di violazione cautelare, la prevedibilità dell'evento, la condizione personale dell'agente e la reiterata incapacità di autodisciplina, desunta sia dalla pregressa esperienza di guida senza titolo sia dai tentativi di occultare e sviare la propria responsabilità.
5. La censura relativa all'accertamento della velocità è parimenti inammissibile, poiché non si confronta specificamente con il percorso argomentativo delle sentenze conformi, fondato sulle risultanze tecniche e sugli ulteriori dati obiettivi della dinamica del sinistro, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
Già il primo giudice aveva dato conto delle conclusioni del consulente del P.M., tratte dall'analisi dei dati estratti dalla centralina airbag, secondo cui la (Omissis), negli ultimi cinque secondi di marcia, aveva raggiunto la velocità di 100 km/h prima del crash; dato questo che, con argomentazione non certo illogica, è stato valutato coerente con le tracce riscontrate, che danno atto dell'azione frenante rivelatasi vana, con la perdita di controllo del veicolo, con l'invasione della corsia opposta e con la violenza dell'impatto.
A tale motivazione il ricorrente oppone rilievi meramente fattuali, aventi carattere meramente oppositivo, poiché diretti non a evidenziare una manifesta illogicità del ragionamento probatorio, ma a sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura dei dati tecnici sorretta peraltro, da argomenti meramente assertivi.
6. Il motivo relativo alla insussistenza della circostanza aggravante della fuga non è consentito, non avendo costituito oggetto di specifica censura in sede di appello.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura, a priori, un inevitabile difetto di motivazione, perché intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, G., Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, T., Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, M., Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, B., Rv. 282322).
7. Manifestamente infondate e, prima ancora, generiche sono le doglianze concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Esse non individuano un vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma si limitano a contrapporre alla valutazione dei giudici di merito una diversa ponderazione degli elementi di cui all'art. 33 del cod. pen., pretendendo una rivalutazione complessiva della personalità dell'imputato e della gravità del fatto non consentita in sede di legittimità.
È noto che la valutazione in ordine alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
A tal fine non è richiesto che il giudice esamini analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o prevalenti e che da essi risulti, anche implicitamente, la recessività degli altri profili prospettati. In tale prospettiva, il diniego può essere legittimamente fondato sulla gravità del fatto, sull'intensità della colpa, sulla condotta successiva e sulla mancanza di elementi positivi di apprezzabile consistenza, non essendo sufficiente, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis del cod. pen. introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare la sola gravità dell'evento, ma ha correlato il diniego delle attenuanti a un quadro complessivo di accentuato disvalore soggettivo e oggettivo: l'imputato, privo di patente, si era posto alla guida di un'autovettura di elevata potenza, in area urbana, a velocità estremamente elevata, determinando una situazione di rischio di eccezionale intensità e cagionando un evento letale pienamente prevedibile ed evitabile mediante l'osservanza delle più elementari regole cautelari.
A ciò si aggiunge la condotta successiva al sinistro, già legittimamente considerata nei limiti in cui rivela non una duplicazione sanzionatoria dell'aggravante contestata, ma un autonomo indice di negativa personalità, desunto dal tentativo di sottrarsi alla corretta identificazione e di orientare diversamente l'accertamento delle responsabilità.
Tale profilo, valutato unitamente alla gravità della violazione cautelare e alla concreta pericolosità della condotta di guida, giustifica il giudizio di assenza di elementi positivi idonei a fondare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Gli elementi evocati dal ricorrente - giovane età, contesto familiare e sociale, scelta del rito abbreviato, dichiarazioni di resipiscenza e assenza di precedenti specifici - sono stati implicitamente ma chiaramente ritenuti recessivi rispetto alla macroscopica violazione delle regole cautelari, alla piena prevedibilità dell'evento, alla guida senza patente e al comportamento serbato dopo il fatto; né la scelta del rito abbreviato, già autonomamente valorizzata mediante la riduzione di pena prevista dalla legge, può essere automaticamente traslata sul diverso piano del giudizio di meritevolezza ex art. 62-bis del cod. pen..
8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2026.
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