CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
(artt. 575 - 593)
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Articolo 583 C.P.
Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° Numero abrogato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4° Numero abrogato dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69;
5° Numero abrogato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194.
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