CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I
 Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
(artt. 575 - 593)

 

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Articolo 583 C.P.
Circostanze aggravanti

 

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Numero abrogato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

   1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

   2° la perdita di un senso;

   3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Numero abrogato dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69;

Numero abrogato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 194.

 

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