Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 22122 del 27 giugno 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22122 del 27/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 41 e 146 Codice della Strada - Semaforo rosso - Rilevazione fotografica automatica - Contestazione differita - Delibera della Giunta comunale - Omessa pronuncia. È rilevante l'omessa pronuncia sulla censura relativa alla preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio, poiché, in centro abitato, la contestazione differita della violazione semaforica rilevata fotograficamente è illegittima in assenza dell'adeguata regolamentazione amministrativa dell'ente proprietario.
RITENUTO IN FATTO
1. Con unico ricorso del 16/9/2020, (Soggetto 1) propose opposizione, dinnanzi al Giudice di Pace di (Omissis), avverso due successive ordinanze-ingiunzioni, la n. (Omissis) III del 11/06/2020 e la n. (Omissis) III del 27/04/2020, con cui la Prefettura di (Omissis), respinti i suoi ricorsi avverso i relativi verbali di accertamento, gli aveva intimato il pagamento di Euro 334,00, con la prima e di Euro 174 con la seconda.
In particolare, con l'ordinanza ingiunzione (Omissis) AREA III del 11/6/2020 gli era stata inflitta una sanzione per violazione dell'art. 41 comma 11 in relazione all'art. 146 comma 3 cod. strada, commessa, in (Omissis), dal conducente dell'autoveicolo di sua proprietà, in data 8/10/2019, attraversando con la luce rossa l'intersezione regolata da semaforo di (Omissis) e, con l'ordinanza ingiunzione (Omissis) III del 27/04/2020, una sanzione per violazione dell'art. 7 comma 1, lettera a), in riferimento al successivo comma 13 cod. strada, pure commessa dal conducente del suo autoveicolo in (Omissis), in data 08/10/19, per aver circolato in corsia riservata in (Omissis).
Si costituirono in giudizio la Prefettura e il Comune di (Omissis), quest'ultimo a mezzo di un delegato della Polizia municipale; l'opponente eccepì l'inammissibilità della costituzione per carenza di legittimazione a contraddire.
2. Con sentenza n. 384/2021, il Giudice di Pace di (Omissis), accolse l'opposizione limitatamente alla misura delle sanzioni, riducendole al minimo edittale.
3. Con sentenza n. 253/2022, il Tribunale di Pistoia ha respinto l'appello di (Soggetto 1), condannandolo al rimborso delle spese in favore della Prefettura.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale ha escluso il dedotto difetto di legittimazione passiva del Comune di (Omissis) e della conseguente nullità della sentenza impugnata per omessa sua estromissione dal giudizio, nonché la nullità del verbale presupposto della prima ordinanza-ingiunzione per la inesistenza della sua notifica e la nullità del verbale presupposto della seconda ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 61 cod. strada, perché l'attività di accertamento strumentale delle violazioni contestate era avvenuta non alla presenza di un organo della polizia stradale.
5. Avverso questa sentenza del Tribunale di Pistoia, ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), affidandolo a sette motivi, illustrati da successiva memoria.
La Prefettura di (Omissis) e il Comune di (Omissis) non hanno svolto difese; l'Avvocatura dello Stato, per la Prefettura, ha depositato una nota al solo fine di partecipare alla eventuale discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., (Soggetto 1) ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 156, 161 e 162 cod. proc. civ. e dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 150/2011, per non avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di pace per violazione del contraddittorio, conseguente alla mancata estromissione del Comune di (Omissis) dal giudizio di opposizione.
In particolare, secondo il ricorrente, la partecipazione di un soggetto non legittimato al processo violerebbe il principio del contraddittorio perché comporterebbe la produzione di atti ed elementi che contribuirebbero indebitamente alla formazione del libero apprezzamento del giudice e costituirebbe una sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 cod. proc. civ.; ne sarebbe derivata responsabilità per colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per manifesta inosservanza delle norme processuali.
1.1. Il motivo è inammissibile. In disparte ogni rilievo su quando sia consentita l'estromissione di una parte, come rilevato già nella sentenza impugnata, è prevista quale causa di nullità della sentenza la mancata integrazione del contraddittorio, non l'ipotesi opposta; a ciò si aggiunga che il ricorrente non è stato condannato al rimborso delle spese in favore del Comune. Ciò posto, per principio consolidato, nel ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei principi regolatori del giusto processo - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è ammissibile soltanto se abbia carattere decisivo e, quindi, incida sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Sez. 3, n. 32574 del 14/12/2024; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017), ciò che nella specie evidentemente non è.
2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 1 e 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 comma 3 cod. strada, dell'art. 385 comma 3 del D.P.R. 495/1992 e dell'art. 3 comma 2 della L. n. 890/1982 per avere il Tribunale di Pistoia negato la nullità della notifica del verbale presupposto dell'ordinanza ingiunzione (Omissis) III; al contrario, la notifica sarebbe giuridicamente inesistente perché la trasmissione del verbale al punto di accettazione postale non è stata eseguita da un soggetto appartenente all'Amministrazione che ha accertato la violazione, ma da un soggetto terzo; per la validità della notifica, inoltre, l'art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982 richiederebbe che sulla busta postale siano indicati la sottoscrizione del richiedente e il sigillo dell'ufficio, nel caso di specie non apposti.
2.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dal Tribunale, la notifica, non effettuata a mezzo di soggetti appartenenti all'Amministrazione che ha accertato la violazione, ha comunque raggiunto il suo scopo perché il verbale è stato tempestivamente opposto: in conseguenza, esclusa l'inesistenza della notifica perché comunque un processo notificatorio vi è stato, la nullità, seppure sussistente, è stata sanata.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la nullità derivante dall'avvenuta notificazione del verbale di accertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio, anziché dall'ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, non può essere pronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorso al prefetto, debba ritenersi che l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, consistente nel rendere edotto l'interessato del verbale elevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi (Sez. 1, n. 2817 del 08/02/2006); l'art. 18, comma 4, della legge n. 689 del 1981 dispone infatti che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 cod. proc. civ. sull'irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo (Sez. 6 - 2, n. 10185 del 27/04/2018).
3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., (Soggetto 1) ha sostenuto la violazione dell'art. 61 della L. n. 120/2010 per avere il Tribunale negato la nullità - illegittimità del verbale presupposto dell'ordinanza - ingiunzione n. (Omissis) area III dell'11/06/2020 sebbene l'organo di Polizia Locale non fosse presente nell'accertamento delle violazioni del Codice della Strada contestate.
3.1. Il motivo è infondato. Come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello e diversamente da quanto argomentato dal ricorrente che, invero, ha invocato un unico precedente di questa Corte (la sentenza n. 16713 del 07/11/2003) superato dalle pronunce successive (Sez. 1, n. 15348 del 21/07/2005; Sez. 1, n. 17491 del 30/08/2005; Sez. 1, n. 18108 del 12/09/2005), è legittimo l'accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideri che quando questa viene accertata mediante dispositivi di controllo, l'accertamento è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo; pertanto, la previsione che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità debbano essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e debbano essere nella disponibilità degli stessi, non implica affatto la presenza - come espressamente precisato dall'art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 350, per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato, degli stessi organi - ma soltanto, rispettivamente, che siano essi a decidere l'ubicazione degli apparecchi e i tempi del loro funzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati.
4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 61 prima parte, della L. n. 120/2010 e degli art. 156 comma 2 e 162 cod. proc. civ. per avere il Tribunale escluso l'illegittimità - nullità dei verbali presupposti delle opposte ordinanze -ingiunzioni del Prefetto di (Omissis) n. (Omissis) dell'11/06/2020 e n. (Omissis) del 27/04/2020 sebbene non fosse attestato il titolo di detenzione delle apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni, se di proprietà o noleggiati dagli enti locali; l'assenza di questa attestazione nei verbali precluderebbe la verifica della legittimità dell'accertamento stesso.
4.1. Il motivo è infondato. È stato infatti precisato (in materia di accertamenti del superamento dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, ma il principio risolve anche la presente fattispecie) che, qualora il rilevamento dell'infrazione sia avvenuto attraverso apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata per mezzo di tali apparecchi, con la conseguenza che l'eventuale invalidità del contratto non si riverbera sulla legittimità della sanzione perché non costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesa azionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato (Sez. 2, n. 29001 del 06/10/2022; Sez. 2, n. 38276 del 03/12/2021).
5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale pronunciato sulle specifiche ed autonome censure formulate con il quinto e il sesto motivo di appello; in particolare, con il quinto motivo egli aveva denunciato la nullità del verbale relativo alla violazione semaforica per mancanza di indicazione della delibera comunale che autorizzava l'installazione del dispositivo per il rilevamento, necessaria per validare l'installazione del dispositivo; con il sesto motivo, il ricorrente aveva lamentato la nullità del verbale relativo alla circolazione in corsie riservate per la mancanza di autorizzazione ministeriale all'installazione del dispositivo di rilevazione della violazione.
5.1. Il quinto motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Come riportato in ricorso, (Soggetto 1), con il quinto e il sesto motivo di appello, aveva censurato la sentenza del Giudice di pace nella parte in cui aveva ritenuto non rilevante la denunciata mancanza della delibera di Giunta comunale ai fini della validità dei due verbali, perché il codice della strada richiederebbe la delibera di Giunta soltanto nel caso dell'art. 4 e, cioè, la delimitazione del centro abitato e, per l'articolo 7 comma 9, ovvero per la delimitazione della zona a traffico limitato e delle aree pedonali.
In particolare, come risulta dall'atto di appello e dal ricorso in opposizione, esaminabili da questa Corte per essere stato denunciato un error in procedendo, con il quinto motivo di appello, richiamando il motivo di opposizione sub a) 2, il ricorrente aveva ribadito la necessità che l'istallazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica fosse previamente autorizzata dalla Giunta municipale e denunciato la mancanza di questa delibera; con il sesto motivo, in richiamo al motivo di opposizione sub 3 1, egli aveva invece lamentato che erroneamente il Giudice di pace avesse ritenuto irrilevante l'omessa indicazione dell'autorizzazione ministeriale ex-art. 1 D.P.R. 250/1999 ad installare il dispositivo che ha rilevato l'infrazione di transito su corsia riservata.
Effettivamente, il Tribunale non ha pronunciato su nessuno dei due motivi, omettendo pure di riportarne il contenuto.
Come chiarito da questa Corte, tuttavia, nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016).
Ciò posto, relativamente al quinto motivo di appello, deve rilevarsi che, in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico (nella specie c.d. PARVC, Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della Giunta comunale, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell'ente proprietario (Sez. 2, n. 21894 del 02/08/2024).
In tal senso, l'esame del quinto motivo di appello avrebbe potuto essere decisivo se scrutinato e fondato, sicché il suo omesso esame integra una violazione rilevante.
Non così deve ritenersi per il sesto motivo di appello, relativo alla mancanza di autorizzazione ministeriale.
Sul punto, infatti, proprio nel precedente invocato a sostegno del ricorso (Sez. 2, n. 20222 del 31/07/2018), questa Corte ha innanzitutto ribadito che "in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 del cod. strada, consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato" (Cass. n. 25180/2008; conf. n. 4725/2011; n. 5252/2011). Ha tuttavia, di seguito, rilevato che "tale orientamento, che sembra limitare l'impiego degli strumenti di video ripresa solo alle corsie preferenziali riservate corrispondenti materialmente ai varchi di accesso alle ZTL o poste all'interno o in corrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Suprema Corte", che ha chiarito come l'estensione dell'art. 4 L. n. 214 del 2003 alle corsie riservate della disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico consenta di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico senza altra autorizzazione. In tal senso, proprio nella pronuncia invocata dal ricorrente, questa Corte ha, in senso opposto e in richiamo dei precedenti rilevanti, ritenuto che avesse errato il Tribunale, laddove ha ritenuto che necessitavano di apposita specifica autorizzazione gli impianti che sovraintendevano a corse preferenziali, non essendo sufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie preferenziali fossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a traffico limitato (Cass. n. 23899/2014); ha, perciò, dato continuità al principio per cui la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dell'accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione (così in Sez. 2, n. 20222/2018 cit.).
La denunciata omissione di pronuncia rileva dunque soltanto per il quinto motivo di appello e in tali limiti la sentenza impugnata deve essere cassata.
6. Il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha sostenuto la violazione dell'art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell'artt. 91, comma I, e 92, comma II cod. proc. civ. per non avere il Tribunale reso una decisione come da lui auspicato in impugnazione è evidentemente inammissibile per sua formulazione ipotetica.
7. Infine, dall'accoglimento del quinto motivo deriva l'assorbimento del settimo motivo con cui è stata censurata la statuizione sulle spese.
Il ricorso è perciò, accolto nel quinto motivo, nei limiti precisati, con assorbimento del settimo motivo; sono, invece, dichiarati inammissibili il primo e il sesto motivo e rigettati il secondo, terzo e quarto motivo.
In tali limiti la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato, perché provveda allo scrutinio del quinto motivo di appello.
Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, nei limiti precisati in motivazione, con assorbimento del settimo motivo; dichiara inammissibili il primo e il sesto motivo e rigetta il secondo, terzo e quarto motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 13 marzo e del 24 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2026.
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