REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
(Artt. 93 - 99 Codice della Strada)

Articolo 253 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 97 del Codice della Strada)

   1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
      a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;
      b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;
      c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;
      d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.
   2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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