REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
(Artt. 93 - 99 Codice della Strada)
Articolo 253 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 97 del Codice della Strada)
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.
2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.
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