REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
(Artt. 93 - 99 Codice della Strada)

Articolo 250 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori

(Vedi art. 97 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 97 del Codice della Strada)

   1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
   2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.
   3. (1)
   4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
   5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
   6. (1)
   7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.

 

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 06.03.2006, n. 153.

 

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