Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27488 del 22 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27488 del 22/07/2026
Circolazione stradale - Art. 9 Codice della strada e art. 589 c.p. - Competizioni sportive su strada - Gara ciclistica su strada - Incidente stradale mortale - Omicidio colposo - Organizzatore - Posizione di garanzia - Condotta imprudente dei ciclisti - Nesso causale - L'imprudenza dei partecipanti alla gara non esclude la responsabilità dell'organizzatore quando realizza il rischio governato dalla sua posizione di garanzia risponde delle omissioni cautelari se l'adozione delle misure prescritte, quale adeguata segnalazione e regolazione del traffico, avrebbe evitato l'evento con elevata probabilità logica.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Palermo, in data 20 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di (Omissis) del 28 febbraio 2024 di condanna di (Soggetto 1), in qualità di Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) "(Omissis)" Organizzatrice della gara ciclistica amatoriale su strada denominata "(Omissis)", in ordine al delitto di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia e, in solido con il responsabile civile ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, ha escluso il responsabile civile ASI e revocato nei confronti del medesimo le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Il processo ha ad oggetto un incidente verificatosi il 26 giugno 2016 nel corso della gara ciclistica suindicata, regolarmente autorizzata da tutti gli enti competenti e svoltasi su strada aperta al traffico. Mentre la carovana ciclistica percorreva la SS (Omissis) a doppio senso di marcia, al Km 6 circa, i ciclisti (Soggetto 2) e (Soggetto 3) con manovra in violazione delle prescrizioni del codice della strada, avevano invaso la corsia di marcia opposta e si erano scontrati frontalmente con l'autovettura (Omissis) condotta da (Soggetto 4), che stava procedendo nell'opposto senso di marcia; i due erano rovinati per terra e avevano riportato lesioni gravissime, in conseguenza delle quali (Soggetto 2) era deceduto.
Nei confronti di (Soggetto 1) sono stati individuati quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia per avere egli, in qualità di organizzatore della gara, omesso di predisporre lungo la strada statale apposita segnaletica nel tratto interessato e per non aver fatto regolare il traffico da personale in divisa.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso l'imputato e le parti civili.
2.1. L'imputato (Soggetto 1) ha formulato un unico, articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità sotto tre diversi profili, ovvero: in relazione alle risultanze delle deposizioni testimoniali; in relazione alla interruzione del nesso causale ad opera della condotta dei ciclisti; in relazione alla configurabilità degli addebiti colposi e alla posizione di garanzia di (Soggetto 1).
Con riferimento al primo profilo, il ricorrente richiama le deposizioni dei testi da cui era emerso come il percorso di gara fosse stato verificato, controllato e collaudato nella sua totalità, sia prima della partenza dei ciclisti, sia successivamente, in corso di gara. L'istruttoria aveva chiarito:
- che la competenza a individuare le misure di segnalazione era degli agenti di polizia, ovvero dell'autorità di ordine pubblico locale;
- che, in tema di obblighi informativi, erano state impartite tutte le prescrizioni compreso il dovere di osservare il codice della strada e in particolare l'art. 143;
- che gli organizzatori e le forze dell'ordine avevano presidiato il tragitto in tutti i punti, con motoveicoli dotati di lampeggianti e personale indossante la divisa di riconoscimento.
La Corte, dunque, avrebbe omesso di considerare la presenza e l'operatività in gara di tutti i mezzi di scorta previsti per una manifestazione ciclistica agonistica (macchina medica, moto staffetta, macchina in testa con il cartello indicante "inizio gara" e macchina in coda con la scritta "fine gara", veicoli della polizia anche in ogni incrocio).
Con riferimento al secondo profilo, il difensore ricorda che i ciclisti (Soggetto 2) e (Soggetto 3), in violazione delle norme del codice della strada e del regolamento di gara, avevano invaso l'opposta corsia di marcia e così dato causa all'impatto con l'autovettura che stava ivi procedendo. L'osservanza delle regole cautelari, in ipotesi di accusa violate, non avrebbe impedito l'evento, verificatosi per la condotta imprudente dei ciclisti.
(Soggetto 4), conducente dell'auto investitrice, viaggiava ad una velocità di appena 37 km/h, a fronte del limite di 90 Km/h, e tale velocità ridotta era stata evidentemente indotta dalle segnalazioni del passaggio della carovana ciclistica; essa, comunque, valeva a dimostrare la consapevolezza da parte del conducente di "presenze atipiche" in strada.
Con riferimento al terzo profilo, nell'ordinanza prefettizia si dà atto che l'onere esecutivo di regolare e sospendere la circolazione era in capo alle forze dell'ordine che dovevano presidiare le strade urbane ed extraurbane. In ogni caso, la presunta falla nel sistema organizzativo in relazione al presidio delle strade non avrebbe rilevanza causale rispetto al sinistro, giacché il comportamento alternativo lecito non sarebbe valso ad evitare l'evento, imputabile in via esclusiva alla condotta imprudente delle persone offese. L'art. 9 del Cod. Strada disciplina le competizioni sportive su strade e condiziona lo svolgimento di gare all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune e/o della Regione e/o delle Province autonome, previo eventuale nullaosta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il comma 6-bis dell'art. 9 prevede che, quando la sicurezza della circolazione lo rende necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada sia imposta la scorta da parte di uno degli organi di polizia di cui all'art. 12 (ovvero Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale), ovvero in sua vece o in ausilio di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Tale disposizione si coordina con l'art. 360 del D.P.R. n. 495/92 che impone ai conducenti dei veicoli che fanno parte di cortei o di processioni l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione, disponendo precise modalità di segnalazione di tale presenza, qualora il numero dei convogli sia superiore a 10 unità.
In relazione alla gara ciclistica in esame, erano intervenuti, quali provvedimenti autorizzativi contenenti le prescrizioni delle autorità locali, il Decreto della Prefettura di (Omissis) e l'Ordinanza della Questura di (Omissis). In tali documenti si ordina al promotore, per il tramite della forza pubblica e sanitaria, l'esecuzione di verifiche preventive e contestuali sullo stato di idoneità delle strutture tecniche, dei luoghi e delle strade, degli impianti e dei mezzi usati dagli atleti, nonché delle loro condizioni psicofisiche e l'adozione del servizio di scorta. In capo all'organizzatore, dunque, sussistono obblighi informativi, mentre sono riservati alle autorità di ordine pubblico compiti esecutivi di sorveglianza.
L'autorizzazione dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Regione Sicilia del 21 giugno 2016 prescrive in capo all'organizzatore la dotazione di personale munito di gilet o altro indumento di riconoscimento che presidi costantemente le intersezioni per il tempo in cui è predisposta la sospensione temporanea, "salvo che non sia prevista la vigilanza da parte degli organi di polizia stradale". Nel caso di specie opererebbe l'esonero, in quanto l'ordinanza n. 333 della Questura di (Omissis) del 24 giugno 2016 attribuisce alle forze dell'ordine la competenza in ordine alla vigilanza e alla disciplina della viabilità, compresi il presidio dei punti nevralgici delle strade, le segnalazioni, il monitoraggio della gara e del traffico ordinario, al fine di procedere con la chiusura della circolazione nel momento più opportuno, entro le condizioni di tempo e di modo dettate dalle autorizzazioni. Nello specifico, l'ordinanza suindicata, dopo aver premesso tutte le prescrizioni a cui gli organizzatori devono attenersi, volte a garantire il sereno e sicuro svolgimento della gara, dispone in capo alle autorità di ordine pubblico dei comuni interessati una serie di competenze finalizzate a garantire l'incolumità dei partecipanti, ripartendo il territorio in più aree e indicando l'autorità cui spetta la direzione dei servizi di sicurezza in ciascuna di esse.
2.2. Il ricorso delle parti civili si è articolato in un unico motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 185 del cod. pen., 74 e 86 cod. proc. pen. e 586 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione alla estromissione del responsabile civile "A.S.I - Associazioni Sportive e Sociali Italiane".
Il difensore osserva che la Corte di appello ha valorizzato l'assenza di una specifica disposizione normativa che attribuisca a ASI poteri di vigilanza sull'associazione sportiva dilettantistica e ha sottolineato che ASI e ASD costituiscono enti autonomi e distinti, legati da un rapporto di natura associativa contrattuale. In sostanza il difetto di legittimazione passiva si fonda, secondo la Corte, sulla ritenuta incompatibilità di un rapporto di subordinazione o preposizione con la distinta soggettività giuridica degli enti coinvolti.
Le conclusioni della Corte di appello appaiono incomplete e in contrasto con elementi presenti in atti.
In primo luogo per qualificarsi come Associazione Sportiva Dilettantistica e poter svolgere attività sportiva, come partecipare o organizzare gare, un'associazione deve obbligatoriamente affiliarsi ad una federazione sportiva o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS): l'affiliazione è l'atto con cui le associazioni acquisiscono il complesso di diritti e obblighi derivanti dalle norme amministrative, disciplinari, economiche e giuridiche. Nel caso in esame l'ASD "(Omissis)" non ha personalità giuridica ed è affiliata all'ente di promozione sportiva denominato ASI; Il regolamento tecnico delle attività ciclistiche e ciclo amatoriali 2015/2016 dell'ASI rivolto alle associazioni affiliate, fra cui ASD "(Omissis)", prevede una serie di norme in materia di sicurezza per lo svolgimento dell'attività cicloturistica amatoriale e stabilisce che tutte le gare si svolgano subordinatamente all'approvazione del nulla osta da parte dell'EPS, al pagamento di eventuali tasse e alla validazione dell'ente competente. E infatti ASI - Comitato Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante (Soggetto 5), il 17 giugno 2016 ha rilasciato espressa autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica "(Omissis)". L'autorizzazione è stata rilasciata a seguito di una valutazione in ordine al percorso e alle modalità organizzative della gara. L'atto autorizzativo non costituisce adempimento meramente formale, ma implica un potere di ingerenza e di controllo preventivo sull'evento. L'odierno imputato, in mancanza di affiliazione all'ASI, non avrebbe potuto organizzare la manifestazione ciclistica in questione.
In secondo luogo ASI ha stipulato la polizza assicurativa a favore delle associazioni affiliate. Tale circostanza evidenzia il rapporto di garanzia, controllo e vigilanza che lega l'Ente di Promozione sportiva alla propria affiliata ASD "(Omissis)", poiché la copertura assicurativa si estende all'associazione organizzatrice. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, Cod. Strada, per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è subordinata alla stipula da parte dei promotori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile: nel caso di specie la polizza assicurativa posta a copertura della manifestazione ciclistica è stata stipulata da ASI.
ASI deve essere considerata responsabile, sia sotto il profilo della culpa in eligendo per aver rilasciato il nullaosta a un'associazione dotata di una organizzazione risultata inadeguata, sia sotto il profilo della culpa in vigilando per il mancato controllo in ordine modalità di esecuzione della manifestazione sotto la cui egida era stata organizzata.
La sentenza impugnata richiama un precedente di legittimità in cui si afferma che la responsabilità del responsabile civile presuppone una stretta connessione funzionale con l'attività illecita commessa dal terzo, ma non considera che la connessione funzionale non si esaurisce necessariamente in un rapporto di diretta subordinazione o immedesimazione organica, ma può derivare anche dal complesso assetto organizzativo e regolamentare entro il quale l'attività viene svolta.
Infine le parti civili ricorrenti rilevano come la Corte abbia accolto la richiesta di estromissione del responsabile civile in assenza di espressa impugnazione dell'ordinanza dì rigetto della richiesta di estromissione resa dal giudice di primo grado il 22 luglio 2020 in violazione dell'art. 586 cod. proc. pen: la Corte non si è confrontata con il provvedimento di primo grado che aveva affermato la sussistenza della legittimazione sostanziale e processuale dell'ASI.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto F. L., ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla estromissione del responsabile civile ASI e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato.
L'imputato ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Le parti civili hanno presentato una memoria con cui hanno insistito per l'accoglimento
del ricorso.
Il responsabile civile ASI ha presentato una memoria con cui ha ribadito non sussistere alcun rapporto di subordinazione o preposizione tra il responsabile civile e (Soggetto 1), né tra ASI e ASD trattandosi di enti distinti e autonomi. ASD è dotata di un proprio atto costitutivo, di un proprio statuto e di un proprio legale rappresentante; ASI, ente a carattere nazionale, ha come fine la promozione e l'organizzazione di attività sportive, ma attraverso gli organismi affiliati e le strutture periferiche, e non si occupa direttamente della organizzazione degli eventi, né ha alcun potere di controllo: l'art. 4 dello statuto specifica che tutti gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica organizzativa e amministrativa. L'autorizzazione all'evento rilasciata da ASI non ha riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza, ma solo agli aspetti organizzativi e sportivi. Priva di rilievo sarebbe, infine, la circostanza che ASI abbia stipulato una polizza a favore delle società affiliate, in quanto tale obbligo discende da una precisa disposizione normativa: ASI si limita ad agire da intermediario per un obbligo discendente dalla legge e il rapporto contrattuale si instaura con i tesserati, in quanto i beneficiari della polizza sono questi ultimi, tenuti a pagare il premio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'imputato.
1.1. Il reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., consumato il 26 giugno 2016, risulta prescritto.
Il termine massimo di prescrizione per tale reato, punito con la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione, è pari ad anni sette e mesi sei, decorso al 26 dicembre 2023. Tenuto conto dei periodi di sospensione collegati alla emergenza pandemica e alle richieste di rinvio dei difensori, il termine massimo è decorso al 26 dicembre 2024.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata agli effetti penali senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
La pronuncia di prescrizione, a fronte della condanna nel primo grado di giudizio dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, comporta che questa Corte, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., debba decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In tal senso, il ricorso deve essere rigettato.
1.2. Il motivo con cui (Soggetto 1) censura l'affermazione secondo la quale l'incidente era da ricondurre ad un deficit organizzativo a lui imputabile, è, nel complesso, infondato.
Nelle sentenze di merito conformi, in proposito, si è dato atto:
- che l'organizzazione della gara da parte di (Soggetto 1) era avvenuta nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio di tutte le previste autorizzazioni; all'atto della partenza i partecipanti avevano sottoscritto un regolamento di gara contenente le prescrizioni da rispettare ed erano stati informati del fatto che la strada non sarebbe stata chiusa al traffico;
- i ciclisti vittime dell'incidente avevano tenuto una condotta di guida imprudente: nel contesto della dinamica agonistica, con una manovra scorretta, avevano invaso la opposta corsia di marcia ponendosi in un tratto che non consentiva la visuale al veicolo condotto da (Soggetto 4) e procedente in senso;
- quest'ultimo circolava nella propria corsia, rispettando i limiti di velocità imposti su quel tratto stradale, sicché nessun addebito colposo poteva essere a lui mosso;
- lo stesso (Soggetto 4) e altri due conducenti di autovetture impegnati a percorrere lo stesso tratto di strada, (Soggetto 6) e (Soggetto 7), avevano riferito che nel tratto interessato dall'incidente mancava qualsivoglia indicazione in merito allo svolgimento della gara: non vi erano barriere o transenne, scorta medica o di polizia, ma solo persone sprovviste di divisa che avevano fatto segno di imboccare la strada.
(Soggetto 4) non aveva saputo interpretare quei gesti, provenienti da persone prive di qualsivoglia segnale di riconoscimento, e non aveva così compreso che fosse in corso una gara ciclistica.
Sulla base di tali risultanze, i giudici di merito (pagg 10 e 11 della sentenza di primo grado; pagg. 3 e 4 della sentenza di appello) hanno affermato che l'imputato, in relazione al bivio della SS (Omissis) ove si era verificato l'incidente, era stato negligente nella predisposizione della segnaletica e del personale adibito alla gestione della gara: in quel luogo non erano presenti cartelli, transenne, segnali e il personale addetto alla gestione del traffico non era riconoscibile.
I giudici si sono soffermati anche sulla sussistenza del nesso di causa tra l'addebito colposo e l'evento, rilevando che una più pregnante e precisa segnalazione avrebbe "contribuito a non concretizzare il tragico evento lesivo accaduto in quanto avrebbe determinato negli autisti una maggior cautela di guida" (pag. 10 sentenza di primo grado); l'istruttoria aveva evidenziato che la gestione del traffico veicolare si era fondata sulla interlocuzione tra i singoli volontari che consentivano il passaggio dei veicoli una volta avvenuto il passaggio della carovana di ciclisti. Di contro - hanno osservato i giudici - il comportamento imprudente delle vittime era nient'altro che la concretizzazione del rischio il cui governo era demandato all'imputato: tale rischio avrebbe dovuto essere fronteggiato, in quello specifico tratto, con una diversa organizzazione della gara a tutela dei partecipanti e, in generale, degli utenti della strada.
La responsabilità di (Soggetto 1), dunque, è stata ricollegata dai giudici di merito alla sua qualifica di organizzatore della gara, a cui si riconnettevano gli obblighi di predisporre e dare attuazione alle misure volte a prevenire l'impatto fra i ciclisti partecipanti alla gara e gli autoveicoli marcianti su strada, misure che erano state adottate in generale, ma non nello specifico tratto interessato dall'incidente.
1.3. A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha mosso censure in fatto e in diritto.
1.3.1. Sotto il primo profilo, il difensore, nel ribadire la perfetta organizzazione della gara e l'assenza di qualsivoglia falla nel sistema di regolamentazione del traffico e di segnalazione della presenza dei ciclisti, propone una rilettura delle dichiarazioni testimoniali, senza, tuttavia, dedurre vizi di contraddittorietà od illogicità della motivazione o il travisamento di dati istruttori. In tal senso deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).
1.3.2. Sotto il secondo profilo, il difensore contesta che (Soggetto 1) abbia rivestito una posizione di garanzia rispetto alla materia della viabilità e assume che secondo la normativa vigente e i provvedimenti autorizzatori intervenuti la posizione sarebbe configurabile in capo agli organi di polizia.
Anche sotto tale profilo la censura è infondata.
In primo luogo si deve osservare che l'assunto del ricorrente secondo cui il rischio relativo alla gestione del traffico fosse demandato in via esclusiva alle forze dell'ordine si fonda su alcuni passaggi dei provvedimenti autorizzatori, che tuttavia sono stati riportati nel ricorso solo in alcune parti e non già nel loro contenuto integrale, impedendo in tal modo una verifica completa di quanto in essi previsto. La doglianza, in tale senso, appare generica e inammissibile, in quanto, nel sottoporre a questa Corte un dato, ovvero stralci tratti dai provvedimenti autorizzatori, non indica (e non allega) la completezza di tale dato.
In ogni caso, la doglianza non tiene conto, da un lato, che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che gli organizzatori di gare (automobilistiche o ciclistiche) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti (Sez. 4 n. 27304 del 21/03/2017, Rv. 270187 - 01; Sez. 4, n. 35326 del 03/07/2008, Rv. 241982) e, dall'altro, che la posizione di garanzia dell'organizzatore non è esclusa dalla previsione di ulteriori figure onerate di compiti di prevenzione di incidenti, ma semmai si cumula con esse. Deve, a tale fine, richiamarsi il principio per cui in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 4, n. 45369 del 25/11/2010, Rv. 249072; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Rv. 252149; Sez. 4, n. 1194 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258232).
Infine la motivazione dei giudici di merito appare esente da censure anche in relazione alla affermazione del nesso di causa fra l'addebito colposo del ricorrente e l'evento. Occorre ricordare che per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, si deve verificare non solo la dipendenza dell'evento dalla condotta (in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645). Il giudice deve verificare se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, E., Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, F., Rv. 222138.
A tali principi st è uniformata la Corte nel rilevare:
- che la condotta dei ciclisti, per quanto imprudente, non aveva attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia medesima con la conseguenza, relativa al caso di specie, che ben potevano "prevedersi tensioni e/o manovre di guida finanche violative del codice della strada";
- che le regole cautelari violate erano volte proprio al governo del rischio collegato anche a comportamenti imprudenti da parte dei partecipanti alla gara;
- che il comportamento alternativo lecito, ovvero la predisposizione, nel punto dell'incidente, di adeguate segnalazioni volte a regolamentare nel momento del passaggio del gruppo dei ciclisti il traffico, avrebbe evitato l'evento.
2. Il ricorso delle parti civili è fondato.
Nel processo penale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da parte del soggetto danneggiato può essere esercitata nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Tale ultima nozione è riferita, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., a coloro che devono rispondere per il fatto dell'imputato in base alle leggi civili.
Dopo che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di estromissione del responsabile civile ASI, la Corte territoriale, senza confrontarsi con il contenuto della relativa ordinanza, ha accolto la richiesta reiterata in sede di appello, rilevando che "per responsabile civile si intende il soggetto individuato dalla legge, obbligato al risarcimento del danno per il fatto illecito di un altro soggetto sottoposto alla sua responsabilità o vigilanza" e che nel caso di specie non vi sarebbe "disposizione normativa che attribuisca una simile qualifica all'ASI, né un rapporto di subordinazione o preposizione tra (Soggetto 1) e il responsabile civile, trattandosi di enti distinti e autonomi legati da un rapporto di natura associativa - contrattuale".
Come rilevato dalle parti ricorrenti, la motivazione adottata è manifestamente carente al punto da risultare apparente, ovvero priva dei requisiti minimi di completezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), avendo la Corte omesso di valutare funditus l'assetto degli enti in questione, il contenuto dei rispettivi statuti e la natura della potestà organizzativa che permane anche in capo all'ASI in relazione alle gare delle associazioni affiliate.
In particolare la Corte di appello non ha indagato appieno: la natura e le implicazioni del rapporto di affiliazione ad un ente di promozione sportiva, in assenza del quale ASD "(Omissis)" non avrebbe potuto promuovere la gara ciclistica in questione; la natura e il contenuto dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento sportivo che ASI aveva rilasciato a seguito di una valutazione in ordine al percorso e alle modalità organizzative dello stesso, dovendosi accertare quali aspetti, al di là della affermazione contenuta nella memoria presentata da ASI, dovevano essere valutati al fine del rilascio della autorizzazione; le implicazioni derivanti dalla stipula da parte di ASI della polizza assicurativa operante a favore delle associazioni affiliate, fra cui ASD.
La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà verificare se, in forza del rapporto privatistico intercorrente fra ASI e ASD, sia possibile ipotizzare la responsabilità della prima secondo le leggi civili per il fatto commesso da (Soggetto 1).
3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso di (Soggetto 1) deve essere rigettato agli effetti civili.
La sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili limitatamente all'estromissione del responsabile civile ASI con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui deve essere demandata, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deve essere disposto l'oscuramento dei dati della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso dell'imputato (Soggetto 1) agli effetti civili. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente all'estromissione del responsabile civile ASI e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Oscuramento dati della p.o.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2026.
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