Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000003809.U/2022 del 4 febbraio 2022

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA DI STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO.

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000003809.U/2022 del 04/02/2022

OGGETTO: Art. 78 codice della strada. Semplificazioni.

(Indirizzi omessi)

 

   Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale addetto ai controlli su strada, si trasmette la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 5350 del 13 febbraio 2021 esplicativa del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021 (1) emanato in attuazione dell'art. 78, comma 1 codice della strada (all. 1), i cui dettagli, anche di carattere operativo, sono compendiati nell'allegata scheda illustrativa (all. 2).

*****

Le Prefetture -Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021.


(Allegato 1)

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale

Registrato il 16/03/2021
Prot. 300/A/2346/21/105/36

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma


(Indirizzi omessi)

OGGETTO: Art. 78, codice della strada - semplificazioni.


1. Premessa

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 78 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall'articolo 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,n. 120.

In particolare, il decreto in argomento, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 78 del Codice della strada, individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l'aggiornamento della carta dicircolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento e, inoltre:

 - specifica i requisiti per l'accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell'ambito delle relative competenze;
 - stabilisce le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione;
 - individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.
Nel riportare i contenuti salienti del decreto, si forniscono anche le relative disposizioni complementari e le procedure applicative.


2. Campo di applicazione

Rientrano nel campo diapplicazione deldecreto le seguenti modifiche:
1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicolidelle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida;
4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
 4.1. Pomello al volante;
 4.2. Centralina comandi servizi
 4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
 4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)
 4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno
 4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno


3. Officine esecutrici del lavori

Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l'Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell'allegato C del decreto stesso. Ad ogni officina accreditata l'Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l'utenza per il sistema.

Si ricorda che tale codice è formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l'officina.

Per ogni modifica effettuata l'officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell'allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa. Pertanto, in fase di accreditamento l'officina dovrà presentare, tra l'altro, il registro per la vidimazione.

Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l'officina rilascia all'interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.


4. Aggiornamento della carta di circolazione

Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta dicircolazione possa essere presentata dall'intestatario del veicolo interessato presso l'Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tuttavia, in una prima fase applicativa in attesa dell'allineamento e dell'implementazione delle procedure informatiche la procedura potrà essere attivata solo presso l'UMC.
L'avvenuta implementazione delle procedure e le relative modalità operative saranno rese note con successivo provvedimento.

In ogni caso, la domanda di aggiornamento, da presentare entro 30 giorni al completamento dei lavori, deve essere redatta sul modello denominato TT 2119 e ad essa vanno allegati:

 - Attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001;
 - Attestazione del versamento di€ 16,00 sulcc postale 4028;
 - Attestazione dei lavori dell'officina accreditata;
 - Certificazione di origine dei componenti installati;
 - Certificato di conformità, laddove previsto.

L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall'Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:

 - idati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;
 - il numero identificativo dell'officina che ha eseguito i lavori.

In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46.


5. Fase transitoria

Al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto è imprescindibile prevedere una fase transitoria durante la quale potrà verificarsi la coesistenza delle due diverse procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione: quelle introdotte dal novellato articolo 78 del Codice della strada, cioè senza visita e prova, con quelle preesistenti con visita e prova.

Le previgenti procedure potranno trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche icui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.

Di contro, in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all'accreditamento dell'officina e alle relative dichiarazioni. In tal caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta dicircolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate:

 • allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l'UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo)
 • allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso).

Si prega il servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.


Il Direttore Generale
(Ing. Alessandro Calchetti)


(Allegato 2)

Art. 78 codice della strada. Semplificazioni

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 gennaio 2021 individua quali sono le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non sono previste la visita e la prova presso gli uffici della motorizzazione civile (1) introducendo una procedura semplificata per l'aggiornamento della carta di circolazione. Infatti, in tali ipotesi (2), entro trenta giorni dal completamento dei lavori di adeguamento tecnico del veicolo effettuati da officine accreditate (3), l'interessato non deve più sottoporre il veicolo stesso a collaudo ma, per adeguare le risultanze informatiche e la carta di circolazione, è tenuto a presentare istanza di registrazione della modifica presso un ufficio della motorizzazione, ovvero presso uno studio di consulenza.

In caso di controllo stradale in cui sia accertata una delle modifiche suindicate, nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, l'interessato può esibire la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dall'officina accreditata che attesta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Il decreto prevede che le operazioni di modifica effettuate sui veicoli debbano essere annotate in ordine progressivo su un registro, tenuto presso l'officina accreditata (4), che deve avere le pagine numerate e deve essere preventivamente vidimato dall'ufficio della motorizzazione civile. Ciò consente, in caso di dubbio sulla genuinità del documento esibito in occasione del controllo su strada, di eseguire una verifica anche presso l'officina che ha effettuato i lavori, che è tenuta ad esibire il registro sopraindicato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La formulazione del decreto ministeriale induce a ritenere che le violazioni agli obblighi connessi alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali ivi indicate non possano essere sanzionate ai sensi dell'art. 78, comma 3, del codice della strada, che punisce chi circola con un veicolo che non sia stato sottoposto a visita e prova quando ciò è richiesto dalla norma stessa.

Ciò in quanto, il citato decreto non prevede più l'obbligo di visita e prova cui si collegava la sanzione prevista dallo stesso art. 78, comma 3, del codice della strada.

Del resto, il principio di tassatività in tema di sanzioni amministrative esclude che la fattispecie punita dalla citata norma possa essere estesa anche a tali casi. Di conseguenza, il mancato aggiornamento della carta di circolazione richiesto per completare l'iter previsto dal decreto ministeriale integra una mera irregolarità amministrativa che, al momento, è priva di specifica sanzione.

Diversamente, quando la modifica di una delle caratteristiche costruttive elencate nel decreto non sia effettuata da un'officina autorizzata, in caso di circolazione, trova applicazione l'art. 71, comma 6, del codice della strada in quanto il veicolo modificato non è più conforme alle disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli che nel corso del tempo erano state sottratte dall'obbligo di visita e prova attraverso direttive e circolari e che non sono indicate nel decreto in argomento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato che le stesse non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina, e devono continuare a ritenersi sottratte all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in quanto non riconducibili alla disciplina dell'art. 78 del codice della strada.


(1) Elencate nell'allegato A del decreto dell'8 gennaio 2021.
(2) La cui elencazione è tassativa.
(3) L'accreditamento deve essere fatto presso gli uffici della motorizzazione civile territorialmente competenti attraverso le procedure descritte nel decreto dell'8 gennaio 2021 e nella nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 febbraio 2021.
(4) Con indicazione del numero di targa e di telaio del veicolo, il nominativo dell'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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